Le regole per individuare se la residenza fiscale è all’estero e dove pagare le tasse

Francesco Oliva - Irpef

Le regole per individuare se la residenza fiscale è all'estero e dove pagare le tasse: a fornirle l'Agenzia delle Entrate che, con la risposta all'interpello numero 203 del 25 giugno 2019, analizza il caso di una contribuente che si è trasferita in Danimarca per lavoro.

Le regole per individuare se la residenza fiscale è all'estero e dove pagare le tasse

Come individuare se la residenza fiscale è all’estero? E come stabilire dove pagare le tasse? Nel caso di trasferimento in un altro paese, ci sono specifiche regole da rispettare, che l’Agenzia delle Entrate ribadisce nella risposta all’interpello numero 203 del 25 giugno 2019.

Lo spunto per il chiarimento arriva dall’analisi di un caso pratico che ha come protagonista una cittadina che per lavoro si è trasferita nel 2016 in Danimarca, ma per motivi burocratici risulta iscritta all’AIRE, Anagrafe Italiani Residenti all’Estero, dal 2017.

Si rivolge all’amministrazione finanziaria per sapere dove risulta residente ai fini fiscali per l’anno 2017.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 203 del 25 giugno 2019
Chiarimenti in materia di residenza fiscale. Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.
212.

Le regole per individuare se la residenza fiscale è all’estero

La risposta all’interpello numero 203, che fornisce istruzioni utili per individuare se la residenza è all’estero e dove pagare le tasse, si inserisce nella linea di chiarimenti sul tema forniti dall’Agenzia delle Entrate con gli ultimi documenti pubblicati.

In apertura si chiarisce che per individuare la residenza fiscale valida ai fini dell’applicazione delle disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni è necessario fare riferimento alla legislazione interna degli Stati contraenti.

Il riferimento normativo cardine per orientarsi è l’articolo 2 del decreto numero 917 del Presidente della Repubblica del 1986, Testo Unico delle Imposte sui Redditi che individua come soggetti passivi le persone fisiche, residenti e non.

Al comma 2 si legge che vengono considerate residenti in Italia “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.

Basta che una delle condizioni menzionate si verifichi perché la residenza fiscale risulti in Italia.

Al contrario solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento la persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.

Nel caso analizzato, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la contribuente considerarsi residente in Italia nel 2017, dal momento che risulta iscritta nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta.

Residenza fiscale all’estero o in Italia? E dove pagare le tasse? I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Una volta ribadite le regole per individuare la residenza fiscale all’estero, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come stabilire dove bisogna pagare le tasse.

Innanzitutto l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 22 dicembre 198, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, prevede che per le persone residenti in Italia l’imposta si applica sull’insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l’imposta si applica solo sui redditi prodotti nel nostro territorio.

Di conseguenza, nel caso analizzato la residenza fiscale per l’annualità 2017 risulta in Italia e quindi tutti i redditi percepiti dalla contribuente, dovunque siano stati prodotti, dovevano essere dichiarati ai fini dell’imposizione nel nostro Paese.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate sul caso specifico chiarisce che, in base all’articolo 15, paragrafo 1 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Danimarca, ratificata dalla legge n. 170/2002, il reddito percepito a fronte di un’attività di lavoro dipendente, prestata, per la maggior parte dell’anno 2017, in Danimarca alle dipendenze di una società di tale Stato, è assoggettato ad imposizione concorrente nei due Paesi, in Italia, Stato di residenza ed in Danimarca, Stato di svolgimento dell’attività lavorativa.

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