Superbonus ascensore, spetta anche per i soggetti con meno di 65 anni

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus ascensore, la detrazione per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche spetta a prescindere dall'età dei condomini. Lo ribadisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 455 del 5 luglio 2021: l'intervento trainato deve essere effettuato congiuntamente ad un intervento trainante.

Superbonus ascensore, spetta anche per i soggetti con meno di 65 anni

Superbonus ascensore, l’agevolazione spetta anche se i condomini hanno meno di 65 anni d’età.

A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 455 del 5 luglio 2021 che si esprime nel solco già tracciato dai precedenti documenti di prassi e chiarimenti.

Se l’intervento trainato è realizzato insieme ad un intervento trainante, i soggetti interessati hanno diritto alla detrazione al 110 per cento introdotta dal decreto Rilancio, a patto che i lavori rispettino le caratteristiche previste dal decreto ministeriale numero 236 del 1989.

Per beneficiare dell’agevolazione sono ammesse le modalità previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Superbonus ascensore, spetta anche per i soggetti con meno di 65 anni

Le spese per l’installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice per agevolare le persone con ridotta capacità motoria sono ammesse al superbonus 110 per cento anche nel caso in cui tutti i condomini abbiano un’età inferiore a 65 anni.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 455 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 455 del 5 luglio 2021
Superbonus - Intervento di installazione e posa in opera di una piattaforma - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

I chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria nascono dal quesito posto dall’istante e si muovono sulla linea già indicata da diversi documenti di prassi e precedenti chiarimenti in materia.

Lo spunto, come anticipato, è quello suggerito dal quesito dell’istante, una proprietaria di un’abitazione inserita in un immobile che è composto da quattro unità catastali residenziali e diverse pertinenze.

Nel caso specifico il condominio intende realizzare un intervento trainante sull’intero edificio, ovvero il cappotto termico.

A questo si aggiungerebbe la realizzazione di un nuovo impianto di elevazione, in linea con le leggi relative al superamento delle barriere architettoniche.

Nel concreto viene richiesto:

  • se tutti i contribuenti possano beneficiare della maxi-detrazione in presenza di almeno uno dei proprietari che abbia superato i 65 anni di età;
  • se l’agevolazione spetti soltanto al condomino con oltre 65 anni di età;
  • se il limite deve essere precedente al pagamento della fattura o entro il 30 giugno 2022;
  • se il limite di età deve essere calcolato alla data di presentazione del titolo edilizio per la realizzazione dell’ascensore.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il superbonus 110 per cento, introdotto dal decreto Rilancio, spetta a prescindere dall’età dei condomini.

Il chiarimento è fornito sulla base di precedenti documenti di prassi e chiarimenti.

Superbonus ascensore: i chiarimenti sul requisito dell’età

Sulla maxi detrazione si sono espressi diversi documenti di prassi.

Prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021, sul tema hanno fornito chiarimenti i seguenti documenti chiarificatori:

Riguardo al caso in esame, la stessa Legge di Bilancio 2021 prevede che gli interventi trainati, indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del TUIR possano beneficiare della detrazione nella misura del 110 per cento anche per over 65 e non solo per persone con disabilità.

Nello specifico, come sottolinea il documento di prassi:

“Si tratta, in particolare, degli interventi «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»”

Come chiarito dalla circolare numero 19 del 2020, sono interessati gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche realizzate sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari, che presentano le caratteristiche previste dal decreto ministeriale numero 236 del 1989.

Superbonus ascensore: la risposta all’interrogazione in commissione Finanze

Ad esprimersi sul tema del quesito posto dall’istante è la risposta all’interrogazione in Commissione finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021.

In base a quanto sottolineato dalla Commissione, la detrazione spetta a prescindere dalla presenza di ultrasessantacinquenni nell’edificio, dal momento che è collegata agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche.

In altre parole, è la natura dell’intervento che determina la possibilità di beneficiare della maxi-detrazione.

Gli interventi, in ogni caso, devono rispettare le caratteristiche indicate dal decreto ministeriale richiamato in precedenza.

Inoltre, l’intervento trainato deve essere effettuato insieme ad un intervento trainante.

In merito, deve anche essere rispettato il limite temporale per l’accesso all’agevolazione: l’intervento trainato deve essere realizzato tra l’inizio e la fine dei lavori relativi all’intervento trainante.

Per quanto riguarda il limite di spesa di riferimento è quello di 96 mila euro.

Si può beneficiare dell’agevolazione anche con modalità indiretta, attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura.

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