Superbonus 110 per le barriere architettoniche: requisiti soft per l’accesso al maxi sconto

Superbonus del 110 per cento per le barriere architettoniche, possibilità di accesso al maxi sconto fiscale senza necessità che nell'edificio vi sia un soggetto over 65. A fornire chiarimenti sui requisiti da rispettare è il MEF, rispondendo ad un'interrogazione in Commissione Finanze della Camera del 29 aprile 2021.

Superbonus 110 per le barriere architettoniche: requisiti soft per l'accesso al maxi sconto

Superbonus per le barriere architettoniche, arrivano dal MEF nuovi chiarimenti sui requisiti per l’applicazione del maxi sconto fiscale.

Per effetto delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021, i lavori volti alla rimozione delle barriere architettoniche si considerano interventi trainati, agevolati quindi al 110 per cento nel caso di esecuzione in parallelo ad opere di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile.

Non solo: dal 1° gennaio 2021 la detrazione fiscale maggiorata spetta non solo per interventi in favore di disabili, ma anche per i lavori eseguiti in favore di over 65.

L’accesso alla detrazione fiscale del 110 per cento è tuttavia riconosciuto anche se nell’edificio oggetto degli interventi non siano presenti persone di età superiore a 65 anni e, a conferma di un’interpretazione già fornita dall’Agenzia delle Entrate, anche per tale tipologia di lavori si può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Superbonus 110 per le barriere architettoniche: requisiti soft per l’accesso al maxi sconto

L’articolo 1, comma 66, lettera d), della legge di bilancio per il 2021, modificando l’articolo 119 del decreto Rilancio, prevede la possibilità di usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2021, del superbonus anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

I lavori di rimozione delle barriere architettoniche sono considerati interventi trainati, agevolabili quindi esclusivamente se eseguiti congiuntamente ad un lavoro trainante e nel rispetto dei requisiti generalmente previsti per l’accesso al superbonus del 110 per cento.

Con la risposta all’interrogazione in Commissione Finanze della Camera del 29 aprile 2021, il MEF si sofferma sui requisiti per poter beneficiare del superbonus per la rimozione delle barriere architettoniche, e fornisce un’interpretazione morbida dei vincoli d’accesso:

“Si ritiene che la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di persone di età superiore a sessantacinque anni, sia, in ogni caso, irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.”

Non appare quindi rilevante il fatto che l’edificio sia o meno abitato da over 65. La detrazione fiscale del 110 per cento spetta nel rispetto dei requisiti previsti in via generale per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche.

Commissione Finanze della Camera - interrogazioni del 29 aprile 2021
5-05839 Fragomeli: Chiarimenti sull’applicazione del Superbonus a talune fattispecie di interventi edilizi.

Superbonus 110, sconto in fattura o cessione del credito anche per le barriere architettoniche

Un secondo aspetto chiarito nel corso dell’interrogazione del 29 aprile 2021 riguarda la possibilità di applicare lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per i lavori volti alla rimozione delle barriere architettoniche.

Un dubbio sollevato a fronte della mancata modifica dell’articolo 121 del decreto Rilancio, in parallelo all’estensione dell’elenco dei lavori trainati.

Come evidenziato dagli onorevoli interroganti,

“La Legge di Bilancio 2021, infatti, è intervenuta per modificare l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione prevista dall’articolo 119.

Viene prevista l’estensione anche ai lavori di rimozione delle barriere architettoniche, che possono quindi beneficiare del superbonus 110% e sono considerati interventi trainanti.

Tuttavia non c’è però una parallela modifica dell’articolo 121, che regola la cessione del credito e lo sconto in fattura. La mancata modifica impedirebbe l’utilizzo delle modalità di fruizione indiretta.”

Una dimenticanza legislativa sulla quale già l’Agenzia delle Entrate aveva tranquillizzato i contribuenti, ammettendo la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura anche per la rimozione delle barriere architettoniche.

Un aspetto sul quale torna ora il MEF specificando che l’opzione alternativa all’utilizzo del superbonus del 110 per cento in detrazione fiscale si applica senza vincoli anche in tale fattispecie.

In ogni caso, si specifica che requisito fondamentale per l’accesso al superbonus per la rimozione delle barriere architettoniche è il passaggio di due classi energetiche, in seguito all’effettuazione di almeno un intervento trainante. Non si può applicare lo sconto maggiorato del 110 per cento in caso di lavori di adeguamento antisismico.

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