Chiusura partita IVA, tassazione dei compensi arretrati tra i redditi diversi

Chiusura partita IVA, i compensi arretrati sono tassati come redditi diversi. Questo è l'orientamente espresso dall'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 299 del 2 settembre 2020 relativo ad un contribuente nel regime dei minimi.

Chiusura partita IVA, tassazione dei compensi arretrati tra i redditi diversi

Chiusura partita IVA, i compensi arretrati rientrano tra i redditi diversi. È questo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello presentato da un contribuente nel regime dei minimi fino al 2017.

I chiarimenti sono contenuti nella risposta all’interpello n. 299 del 2 settembre 2020.

Per i compensi percepiti dopo la chiusura della partita IVA sarà necessario compilare il quadro RL del modello Redditi 2020, ai fini della corretta tassazione delle somme erogate in ritardo.

Chiusura partita IVA, tassazione dei compensi arretrati tra i redditi diversi

A presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è un contribuente titolare fino a fine 2017 di partita IVA in regime dei minimi, che a fine 2019 ha percepito alcuni crediti arretrati.

Somme che quindi sono state liquidate dopo la chiusura della partita IVA e la cessazione dell’attività, e che all’interno della CU 2020 sono state indicate tra i redditi da lavoro autonomo.

Ai fini della corretta tassazione dei compensi arretrati, però, non è possibile inserire le somme percepite all’interno del quadro LM del modello Redditi 2020, essendo state percepite dopo la chiusura della partita IVA.

Si tratta di compensi da tassare come redditi diversi, specifica l’Agenzia delle Entrate, compilando il quadro RL del modello Redditi 2020.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 299 del 2 settembre 2020
Modalità di indicazione in dichiarazione del compenso riscosso da un professionista dopo la cessazione dell’attività esercitata nel regime dei minimi

Per minimi e forfettari è possibile dichiarare anche ricavi ancora da incassare

Nel fornire la propria soluzione interpretativa, l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 299 del 2 settembre 2020 ricorda che i contribuenti che accedono ai regimi fiscali agevolati (ex minimi e forfettario), hanno la facoltà di far concorrere alla determinazione del reddito anche ricavi ancora da incassare al momento della chiusura della partita IVA, imputando all’ultimo anno di attività anche le operazioni che non hanno avuto ancora manifestazione finanziaria.

Si tratta di una disposizione prevista dalla legge n. 111/2011, che ha modificato il regime dei minimi, prevedendo ulteriori semplificazioni per le partite IVA minori.

Una possibilità non utilizzata dal contribuente istante.

Compensi arretrati, senza partita IVA entrano nel quadro RL del modello Redditi 2020

L’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 considera redditi di lavoro autonomo quelli che:

“derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni s’intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo (...).”

Si tratta di una norma con la quale si è voluto stabilire il confine tra esercizio di arti e professioni e lavoro svolto in maniera occasionale. Si parla di lavoro autonomo quindi in caso di attività svolte dal contribuente con “regolarità, stabilità e continuità”.

Il contribuente percettore di compensi arretrati solo dopo la chiusura della partita IVA non rientra in tali parametri, mancando il requisito dell’abitualità nello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.

Condizione che porta l’Agenzia delle Entrate a specificare che, ai fini della corretta tassazione, il compenso percepito in ritardo dovrà essere inserito nel quadro RL, rigo RL15, del modello Redditi 2020 e tassato quindi tra i redditi diversi.

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