Superbonus, cosa fare se non si raggiunge il SAL del 30 per cento entro il 30 settembre 2022

Superbonus, cosa fare se alla data del 30 settembre 2022 non si raggiunge il requisito del SAL del 30 per cento? Per i lavori sulle unifamiliari le spese detraibili al 110 per cento si fermano alla fine del mese di giugno. Per quelle sostenute successivamente si passa alle agevolazioni ordinarie.

Superbonus, cosa fare se non si raggiunge il SAL del 30 per cento entro il 30 settembre 2022

Superbonus, cosa fare se non si perfeziona il requisito del SAL del 30 per cento alla data del 30 settembre 2022?

Questo uno dei quesiti che caratterizza la corsa finale per il raggiungimento dello stato di avanzamento lavori minimo da provare entro la fine del mese, vincolo previsto per i lavori sulle abitazioni unifamiliari al fine di beneficiare della proroga del superbonus al 31 dicembre 2022.

Il calendario delle scadenze per i lavori sulle villette è caratterizzato da più termini che si intrecciano, e per chi non dovesse perfezionare il requisito del SAL del 30 per cento il calcolo delle spese detraibili al 110 per cento si ferma al 30 giugno 2022.

Per quelle sostenute in data successiva l’unica chance resta l’utilizzo dei bonus fiscali ordinari, in testa l’ecobonus.

Superbonus, cosa fare se non si raggiunge il SAL del 30 per cento entro il 30 settembre 2022

È l’articolo 119 del Decreto Rilancio a dettare i tempi per l’accesso al superbonus del 110 per cento, e particolare attenzione bisogna prestare attenzione alle scadenze relative ai lavori sulle abitazioni unifamiliari.

Se è vero infatti che il Decreto Aiuti n. 50/2022 ha disposto la proroga del termine per la fruizione della detrazione al 110 per cento per i lavori sulle villette, i tre mesi in più concessi sono “vincolati”.

In particolare, è il comma 8-bis a specificare che per i lavori sulle unità immobiliari effettuati dalle persone fisiche il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, considerando sia le spese detraibili che gli interventi diversi.

La proroga al 30 settembre è quindi specifica, e riguarda solo il termine concesso per perfezionare il requisito del SAL minimo del 30 per cento che consente di beneficiare del superbonus fino alla fine dell’anno.

Per chi non dovesse riuscire a farsi trovare pronto all’appuntamento di fine mese, la scadenza del superbonus è quella prevista dal comma 1, articolo 119 del Decreto Rilancio, e la “conta” delle spese detraibili al 110 per cento si fermerebbe quindi al 30 giugno 2022.

Superbonus per le spese fino al 30 giugno senza SAL del 30 per cento entro il 30 settembre 2022

Al contribuente e ai professionisti impegnati nella realizzazione dei lavori e degli adempimenti collegati spetterà quindi effettuare un calcolo retroattivo delle spese ammesse e di quelle escluse dal superbonus.

Senza il raggiungimento del SAL del 30 per cento entro la fine del mese di settembre, per le spese sostenute a partire dal mese di luglio in poi l’unica via possibile sarà quella delle detrazioni fiscali ordinarie.

Una regola che riguarderà tutte le spese per l’efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, ma anche quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche previste dall’articolo 16-bis, comma 1 lettera e) del TUIR.

Escluso il superbonus del 110 per cento, sarà quindi l’ecobonus a coprire la maggior parte degli oneri sostenuti.

Ad esempio quindi, si tornerà alla detrazione del 50 per cento per i lavori relativi alle sostituzione di finestre e infissi, spese considerate come trainate dai lavori trainanti rientranti nell’alveo del superbonus. Stessa percentuale di detrazione in caso di sostituzione di caldaie o installazione di impianti di climatizzazione.

Per i costi relativi alla posa in opera del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti, si potrà valutare di accedere al bonus facciate, beneficiando fino a fine anno della detrazione del 60 per cento riconosciuta senza vincoli relativi al limite di spesa.

In sostanza, spetterà al contribuente e ai tecnici e professionisti coinvolti valutare spesa per spesa gli spazi a disposizione, facendo riferimento al catalogo dei bonus edilizi ordinari.

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