Dall'Agenzia delle Entrate arrivano le istruzioni operative in seguito al riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni

Dall’ampliamento delle attività produttive di reddito agrario ai vantaggi fiscali per le attività agricole che adottano modalità e tecniche virtuose sotto il profilo della tutela dell’ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici.
Dopo il riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni, disposto dal decreto legislativo n. 192/2024 in attuazione della riforma fiscale, arrivano anche le istruzioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tutte le indicazioni sono state fornite nella circolare 12/E pubblicata poco fa sul sito istituzionale.
Tassazione dei redditi dei terreni: le istruzioni delle Entrate per le attività agricole tecnologiche e green
Il decreto n. 192/2024 è uno dei provvedimento di attuazione della riforma fiscale, intervenuto sulla determinazione del reddito, sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche, con modifiche che interessano le diverse categorie reddituali.
Tra queste anche le nuove disposizioni in materia di redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12, pubblicata l’8 agosto, fornisce tutte le istruzioni operative per l’applicazione delle novità, in particolare in merito al riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni.
Il documento approfondisce i diversi aspetti di novità, dalla revisione della disciplina dei redditi dei terreni, con le disposizioni in materia di reddito agrario e i benefici fiscali per attività agricole tecnologiche e green, all’aggiornamento delle banche dati catastali.
Tra le novità, come detto, i vantaggi fiscali per le attività agricole tecnologiche e green, come quelle che danno luogo alla cessione di beni (anche immateriali) derivanti dalle attività agricole, che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.
Come previsto dalla nuova normativa, infatti, i redditi prodotti da tali attività, prima esclusi, ora saranno trattati come redditi agrari.
I redditi che derivano dalla produzione di beni, sia materiali sia immateriali (compresi quelli debitamente certificati) da parte delle attività agricole che impiegano modalità e tecniche virtuose sotto il profilo della tutela dell’ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici, si considerano, dunque, come agrari.
Rientrano in tale definizione, quindi, i redditi conseguiti per la cessione di beni, anche immateriali, tra cui i crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2, debitamente certificati.
In tal caso, i redditi conseguiti dalla cessione dei beni in questione saranno assoggettati, entro certi limiti, a “imposizione semplificata” in quanto tassati su base catastale e non più ordinaria.
Tassazione dei redditi dei terreni: le novità per le coltivazioni “fuori suolo” effettuate all’interno di fabbricati accatastati
Sono considerati come agrari anche i redditi che derivano da attività che, pur non essendo direttamente svolte attraverso lo sfruttamento del terreno, riguardano la cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, mediante le più moderne tecniche di coltivazione, realizzate in immobili accatastati.
Tra le modifiche introdotte dal Dlgs n. 192/2024, infatti, c’è anche quella che amplia il concetto di reddito agrario ai più evoluti sistemi di coltivazione in fabbricati accatastati. Una previsione esclusa dalla normativa fiscale precedente.
Per effetto di tale modifica, le attività dirette alla produzione di vegetali realizzate utilizzando i più evoluti sistemi di coltivazione all’interno di fabbricati accatastati (categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10) sono ora riconosciute come produttive di reddito agrario, a condizione che rispettino limiti legati alla superficie agraria di riferimento.
In virtù di tale intervento normativo si considerano attività agricole che producono reddito agrario anche le produzioni di vegetali realizzate con sistemi di coltivazione innovative come, ad esempio, le cosiddette “vertical farm”, le “colture idroponiche” e la “micropropagazione in vitro”.
Per tutti i dettagli si rimanda al testo integrale della circolare n. 12/2025 dell’Agenzia delle Entrate, disponibile sul sito istituzionale e di seguito.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Tassazione dei redditi dei terreni: le istruzioni delle Entrate