Superbonus, CILA semplificata dal 5 agosto 2021: novità e cosa cambia

CILA semplificata per il superbonus del 110 per cento: il nuovo modulo potrà essere usato dal 5 agosto 2021. Di seguito il pdf da scaricare e tutte le novità.

Superbonus, CILA semplificata dal 5 agosto 2021: novità e cosa cambia

CILA semplificata per il superbonus del 110 per cento: si può usare dal 5 agosto 2021 il nuovo modulo, approvato dalla Conferenza Unificata il 4 agosto.

Con il nuovo modello per la CILA (Comunicazione asseverata di inizio attività) si riducono gli adempimenti necessari per accedere al superbonus del 110 per cento.

Cosa cambia e quali sono le novità operative dal 5 agosto 2021?

L’obiettivo è dare attuazione alle semplificazioni divenute ormai definitive con la conversione in legge del decreto n. 77/2021 che, tra le novità, snellisce il set di informazioni da indicare nella CILA.

Nel nuovo modello di comunicazione inizio lavori asseverata, valido su tutto il territorio nazionale, sarà possibile attestare gli estremi del titolo abitativo relativi alla costruzione dell’immobile o il provvedimento di legittimazione, senza necessità di provare lo stato legittimo dell’immobile.

Questo è stato uno dei passaggi che ha ritardato l’apertura dei cantieri per il superbonus del 110 per cento, soprattutto per gli immobili più datati.

Cosa cambia con la nuova CILA? Facciamo il punto di tutte le novità rientranti nell’ambito del superbonus del 110 per cento.

Superbonus, CILA semplificata dal 5 agosto 2021: novità e cosa cambia

È stato approvato dalla Conferenza Unificata il nuovo modello della CILA per il superbonus del 110 per cento.

La seduta del 4 agosto ha dato l’ok al modulo per l’avvio dei lavori, predisposto con il fine di ridurre i tempi d’attesa per l’apertura dei cantieri.

Una necessità legata anche all’attuazione delle riforme previste dal Recovery Plan, che mira a rimuovere gli ostacoli burocratici che hanno rallentato il superbonus del 110 per cento sin dalla sua introduzione.

È il Dipartimento della Funzione Pubblica a mettere a disposizione il nuovo modello in pdf della CILA per il superbonus, in due versioni: quella standard e quella da compilare se sono coinvolti altri soggetti.

Modulo CILA superbonus
Scarica il modello di CILA da utilizzare dal 5 agosto 2021
Modulo CILA superbonus - altri soggetti coinvolti
Scarica il modello in pdf da allegare alla CILA in caso di più titolari per i lavori su unità immobiliari unifamiliare e unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e
con uno o più accessi autonomi dall’esterno

Ma cosa cambia con la CILA semplificata?

Il nuovo modulo in pdf, consentirà di attestare gli estremi del titolo abilitativo di costruzione o del provvedimento di legittimazione dell’immobile. Per quelli più datati, basterà attestare che la costruzione è stata ultimata prima del 1° settembre 1967.

Come previsto dall’articolo 33 del decreto n. 77/2021, convertito in legge il 28 luglio 2021, la presentazione della CILA sarà sufficiente per l’avvio dei lavori, e non sarà più necessaria l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.

Inoltre, per le opere in edilizia libera, nella CILA sarà necessario indicare la sola descrizione dell’intervento. Alla fine dei lavori e ad integrazione della comunicazione già presentata sarà possibile indicare le eventuali varianti intervenute nel corso dell’esecuzione dei lavori.

CILA per il superbonus del 110 per cento: elaborato del progetto da allegare su base facoltativa

Il nuovo modello di CILA per il superbonus del 110 per cento perde anche l’elaborato grafico.

Come si legge nel nuovo modulo sottoposto al vaglio della Conferenza Unificata, basterà descrivere in forma sintetica l’intervento da realizzare. Il progettista dei lavori non sarà tenuto ad allegare obbligatoriamente l’elaborato grafico, ma se necessario potrà farlo per una descrizione più puntuale dei lavori che si intendono eseguire.

Per gli interventi di edilizia libera sarà in ogni caso sufficiente descrivere l’intervento in maniera sintetica utilizzando per l’appunto la nuova CILA.

In chiusura, si segnala che con il nuovo comma 13-ter, articolo 119 del decreto Rilancio, viene previsto che i lavori ammessi al superbonus, anche qualora relativi a parti strutturali di edifici o prospetti, sono considerati opere di manutenzione straordinaria. Basterà quindi solo la CILA per l’avvio dei cantieri, ad esclusione delle opere di demolizione e ricostruzione.

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