Superbonus 110% non residenti, il reddito fondiario apre alla detrazione

Superbonus del 110% per soggetti non residenti in Italia: la titolarità del reddito fondiario relativo all'immobile posseduto spiana la strada all'agevolazione che, in caso di incapienza, può essere fruita mediante cessione del credito o sconto in fattura. I chiarimenti nella risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 60 del 28 gennaio 2021.

Superbonus 110% non residenti, il reddito fondiario apre alla detrazione

Superbonus 110%, spazio anche ai soggetti non residenti, se titolari di reddito fondiario.

È l’Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti, con la risposta all’interpello n. 60 del 28 gennaio 2021.

Presupposto per accedere alla detrazione fiscale del 110% è il possesso di redditi imponibili in Italia, aspetto che merita opportune valutazioni in relazione alla possibilità o meno di beneficiarne per i soggetti residenti all’estero.

Il contribuente proprietario di una casa in Italia rientra tra i soggetti ammessi al superbonus del 110%. In caso di incapienza, sarà possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, vie alternative per accedere all’agevolazione per la riqualificazione energetica e l’adeguamento antisismico.

Superbonus 110% non residenti, il reddito fondiario apre alla detrazione

È un contribuente non fiscalmente residente in Italia a chiedere lumi all’Agenzia delle Entrate, relativamente alla possibilità o meno di accedere al superbonus del 110%.

L’interpello n. 60 del 28 gennaio 2021, presentato dal proprietario dell’abitazione per la quale si intende accedere alla maxi-detrazione fiscale, consente di fare chiarezza sul caso dei contribuenti residenti all’estero, titolari in Italia di reddito fondiario relativo all’immobile posseduto.

L’Agenzia delle Entrate, in precedenti chiarimenti, tra cui la circolare n. 24/E del 2020, ha più volte sottolineato l’importanza di possedere redditi imponibili ai fini dell’accesso al superbonus del 110%.

Non è rilevante che gli stessi siano o meno effettivamente tassati ai fini Irpef. In sostanza, anche la presenza di redditi assoggettati ad imposta sostitutiva (ad esempio il regime forfettario per le partite IVA) spiana la strada all’accesso alla detrazione fiscale.

Stesso discorso anche per i contribuenti non residenti, proprietari di un’immobile in Italia.

In tal caso, specifica la risposta all’interpello n. 60 del 28 gennaio 2021, il proprietario di una casa nel Paese è titolare del relativo reddito fondiario, fattore che apre alla possibilità di accedere al superbonus del 110%.

Agenzia delle Entrate - risposta numero 60 del 28 gennaio 2021
Superbonus - soggetto fiscalmente non residente - articolo 119 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio in vigore al 31/12/2020)

Superbonus 110%, sconto in fattura e cessione del credito in caso di incapienza del reddito fondiario

Ai chiarimenti relativi ai requisiti per l’accesso al superbonus del 110%, l’Agenzia delle Entrate affianca alcune indicazioni relative alle modalità di fruizione della detrazione spettante.

Nel caso di incapienza del reddito fondiario, e al fine di fruire dell’agevolazione fiscale pari al 110% della spesa sostenuta, anche i non residenti possono optare per l’opzione della cessione del credito o lo sconto in fattura, le due modalità alternative per l’utilizzo del superbonus previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.

Sono queste le vie alternative per la fruizione non solo del bonus del 110%, ma anche delle altre detrazioni fiscali indicate all’articolo 121 del decreto legge n. 34, quali ad esempio il bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus ordinari, bonus facciate. Tale possibilità consente anche ai contribuenti in no tax area di fruire delle detrazioni sui lavori edilizi.

L’esercizio delle due opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura è disciplinato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020. È necessario presentare comunicazione telematica per poter monetizzare il bonus fiscale.

La comunicazione è inviata, esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

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