Superbonus 110, spetta anche per l’immobile senza certificato di agibilità e abitabilità?

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus 110 per cento, spetta anche nel caso in cui l'immobile su cui devono essere effettuati gli interventi agevolabili sia privo di certificato di agibilità e abitabilità? L'Agenzia delle Entrate si pronuncia affermativamente nella risposta all'interpello numero 167 del 10 marzo 2021, lasciando tuttavia spazio all'interpretazione.

Superbonus 110, spetta anche per l'immobile senza certificato di agibilità e abitabilità?

Superbonus 110 per cento, l’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio spetta anche per gli interventi da effettuare su un immobile senza certificato di agibilità e abitabilità?

L’Agenzia delle Entrate si pronuncia affermativamente nella risposta all’interpello numero 167 del 10 marzo 2021, tuttavia il chiarimento lascia spazio a qualche dubbio.

Nel documento di prassi, infatti, alla chiarezza di uno dei quesiti posti dall’istante non corrisponde altrettanta chiarezza da parte dell’Amministrazione finanziaria, che risponde riepilogando i richiami normativi di riferimento relativi alla certificazione di agibilità, che presuppone valutazioni tecniche che spettano al Comune.

In conclusione, tuttavia, c’è il via libera alla fruizione dell’agevolazione e vengono specificati i limiti di spesa relativi agli interventi trainati e trainanti da realizzare.

Superbonus 110, spetta anche per l’immobile senza certificato di agibilità e abitabilità?

Il superbonus 110 per cento è l’oggetto della risposta all’interpello numero 167 del 10 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 167 del 10 marzo 2021
Superbonus - interventi «trainanti» e «trainati» su edificio unifamiliare (composto da unità A/3 e C/6), sprovvisto del certificato di abitabilità/agibilità - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Lo spunto dei chiarimenti, che tuttavia lasciano spazio a qualche dubbio, è ancora una volta un caso concreto: l’istante è proprietario di un edificio unifamiliare composto da un’unità immobiliare accatastata come abitazione (A/3) e una pertinenza accatastata come autorimessa, ovvero nella categoria catastale C/6.

Il contribuente specifica che l’edificio ha ottenuto la licenza di costruzione ed è conforme al progetto, tuttavia è privo di certificato di agibilità/abitabilità.

Alla richiesta sulla possibilità di beneficiare dell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate risponde affermativamente.

Tuttavia i chiarimenti sono tutt’altro che cristallini.

Per prima cosa l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando gli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 e i principali documenti di prassi a riguardo, ovvero la circolare n. 24/E del 2020 e la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60.

Posto che debbano essere rispettati i requisiti dell’indipendenza funzionale e dell’accesso autonomo dall’esterno, in relazione al primo quesito dell’istante l’Amministrazione finanziaria richiama l’articolo 24, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (TU dell’edilizia).

A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 3, comma 1, lettera i), del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, oltre all’attestazione delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati, deve essere attestata:

  • la conformità dell’opera al progetto presentato;
  • l’agibilità.

In base a quanto previsto dal successivo comma 2, entro 15 giorni dal termine dei lavori il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la certificazione di inizio di attività devono presentare allo sportello unico per l’edilizia la certificazione in questione per i seguenti interventi:

  • nuove costruzioni;
  • ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  • interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

Nello specifico l’Agenzia delle Entrate sottolinea che:

“Al riguardo, si rileva che, esula dalle prerogative dell’interpello l’appuramento delle caratteristiche tecniche di un intervento ai fini del suo corretto inquadramento in ambito edilizio incluso l’accertamento delle condizioni previste ai fini dell’applicazione dell’articolo 24, comma 1 all’edificio oggetto della presente istanza di interpello.”

La qualificazione, come spiega l’Amministrazione finanziaria, spetta al Comune o ad un altro ente competente, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche.

Inoltre necessita di valutazioni tecniche, che non rientrano nella risposta all’interpello.

In ultimo l’Agenzia delle Entrate evidenzia che:

Nel caso in esame, fermo restando che gli interventi di cui trattasi dovranno essere eseguiti in conformità alla normativa urbanistica, si rileva che l’Istante non risulta ancora essere in possesso del titolo amministrativo che assente i lavori.

Non emerge dunque una risposta netta, che non lasci spazio ad interpretazione.

In conclusione, però, l’Agenzia delle Entrate afferma che istante può beneficiare dell’agevolazione entro i limiti di spesa indicati.

Superbonus 110: i limiti di spesa per gli interventi agevolabili

In relazione ad i limiti di spesa degli interventi agevolabili, l’Agenzia delle Entrate spiega che nel caso di unità immobiliare dotata di vincolo di pertinenzialità l’ammontare massimo deve essere riferito a ciascuna unità abitativa e alla sua pertinenza considerate insieme, anche se accatastate separatamente.

Nello specifico si rimanda ai seguenti documenti di prassi:

  • la circolare n. 24/E del 2020;
  • la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60.

Come spiegato in precedenza dalla stessa Amministrazione finanziaria, quindi, si deve fare riferimento ai seguenti limiti di spesa:

  • 50.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro della unità abitativa (trainante);
  • 30.000 euro per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione (trainante);
  • 54.545,45 euro per l’acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari(trainato);
  • 48.000 euro per l’istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (trainato).

Nel caso di più interventi sullo stesso edificio, i limiti devono essere sommati.

Fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste dalla norma e l’espletamento degli adempimenti necessari, l’Agenzia delle Entrate conclude la risposta con quanto segue:

“Ne consegue che, l’Istante in relazione alle spese sostenute per gli interventi concernenti il cappotto esterno, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, la sostituzione infissi ed l’installazione di pannelli fotovoltaici, possa accedere al Superbonus nei limiti sopra individuati.”

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