Borse di studio Erasmus +, esenzione IRPEF solo per gli studenti

Le borse di studio per il programma Erasmus + godono dell'esenzione Irpef soltanto se erogate agli studenti. Sono tassate invece le somme corrisposte a docenti e personale amministrativo. I chiarimenti nella risposta n. 6 dell'Agenzia delle Entrate.

Borse di studio Erasmus +, esenzione IRPEF solo per gli studenti

Borse di studio esenti ai fini Irpef solo per gli studenti.

L’agevolazione prevista per le borse di studio, relative nel caso specifico al programma Erasmus +, non si applica anche a docenti e personale amministrativo e le somme corrisposte concorrono anche alla determinazione della base imponibile Irap.

Sono questi, in sintesi, i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la risposta alla consulenza giuridica n. 6 pubblicata il 31 gennaio 2019.

È stata la Legge di Bilancio 2016 a prevedere l’esenzione Irpef delle borse di studio per mobilità internazionale, erogate in favore degli studenti delle università e delle istituzioni di AFAM che partecipano al programma comunitario “Erasmus Plus”, nonché l’esenzione Irap per i soggetti erogatori.

Agevolazione che tuttavia non si applica qualora le somme relative alle borse di studio siano erogate nei confronti del personale docente e amministrativo partecipante al medesimo programma comunitario.

Borse di studio Erasmus +, esenzione IRPEF solo per gli studenti

Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, le norme di esenzione in materia tributaria sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi, per effetto della loro natura derogatoria di carattere speciale e, come tali, non consentono una loro interpretazione analogica.

È con questa motivazione che l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 6 pubblicata il 31 gennaio 2019, nega l’esenzione Irpef e l’esclusione Irap delle somme erogate a docenti e personale amministrativo partecipanti al programma Erasmus +.

In mancanza di un’esplicita esenzione sarebbe illegittima l’estensione dell’esenzione Irpef e Irap, prevista per le borse di studio erogate a studenti.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate richiama a quanto previsto dall’articolo 51 del TUIR, cioè che il personale docente e amministrativo essendo titolare di reddito di lavoro dipendente non potrà essere titolare di reddito assimilato (art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR), ovvero di disposizioni esentative relative a tale ipotesi reddituale.

L’art. 50 comma 1, lett. c), del TUIR dispone che:

“sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente … le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendenti nei confronti del soggetto erogante”.

Proprio per questo, le somme erogate rientrano tra i redditi da lavoro dipendente e non assimilati e pertanto, ai fini Irap, concorrono alla formazione della base imponibile per il soggetto erogante (per le amministrazioni pubbliche la base imponibile è determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente).

Agenzia delle Entrate - consulenza giuridica risposta n. 6/2019
Borse di studio erogate nell’ambito del programma «Erasmus +». Articolo 1, comma 50, legge 208 del 2015; articoli 50, comma 1, lett. c), del TUIR e 10-bis, comma 1, del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

Borse di studio tirocinio post laurea, esenzione Irpef “condizionata”

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che per l’esenzione Irpef delle borse di studio di mobilità per il tirocinio post laurea bisogna rispettare specifiche condizioni:

Laddove tali somme non rappresentino per gli studenti un incentivo di carattere economico diretto a sostenere una loro specifica attività di studio, ma siano assegnati con lo scopo di garantire il buon esito del progetto e, conseguentemente, finanziano, in sostanza, le azioni di mobilità funzionali alla realizzazione dell’attività di istruzione in cooperazione con gli altri Stati aderenti al progetto, si è dell’avviso che tali borse di studio, laddove si sostanzino in meri rimborsi spese, anche forfetari, ma di modico valore, non possano essere ricondotti né all’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR, né ad altre categorie di reddito e che, pertanto, non assumano rilevanza reddituale ai fini dell’IRPEF.

Nei casi in cui non vi siano tali peculiarità, le somme percepite dai tirocinanti a titolo di rimborso spese per lo svolgimento degli incarichi ricevuti saranno imponibili ai fini Irpef.

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