Ecobonus, errata comunicazione ENEA non blocca la detrazione

Ecobonus, l'errata comunicazione ENEA non blocca il diritto alla detrazione fiscale anche nel caso di impossibilità di rettifica e correzione dei dati trasmessi. Chiarimenti ed istruzioni nella risposta all'interpello n. 163 dell'Agenzia delle Entrate.

Ecobonus, errata comunicazione ENEA non blocca la detrazione

Ecobonus salvo anche nel caso di errata comunicazione ENEA: è l’Agenzia delle Entrate a rassicurare i contribuenti, con la risposta all’interpello n. 163 pubblicata alla fine di dicembre.

Per poter beneficiare della detrazione fiscale pari al 50% o al 65% per i lavori di risparmio energetico è necessario l’invio di un’apposita comunicazione all’ENEA entro la scadenza di 90 giorni dalla fine dei lavori.

Come comportarsi se ci si accorge soltanto in seguito di aver sbagliato a compilare i dati richiesti?

Il caso dell’interpello in oggetto riguarda l’errata indicazione dei dati catastali dell’immobile oggetto di lavori: le Entrate chiariscono che anche in caso di impossibilità di rettifica e correzione della comunicazione ENEA l’accesso alla detrazione Ecobonus è garantito. Basterà aver correttamente indicato le informazioni relative all’ubicazione dell’immobile.

Maggiore attenzione sarà necessaria in merito ai documenti da conservare e presentare in caso di controllo documentale sulle dichiarazioni.

Ecobonus, errata comunicazione ENEA non blocca la detrazione

Tra gli adempimenti necessari per usufruire della detrazione fiscale sui lavori volti al risparmio energetico, il Decreto Edifici del 19 febbraio 2007 ha previsto, all’articolo 4, comma 1-bis, l’obbligo di comunicazione all’ENEA dei seguenti dati:

  • copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del Decreto),
  • scheda informativa relativa agli interventi realizzati (nella specie, l’allegato F del Decreto, trattandosi di lavori di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari).

La comunicazione ENEA per l’ecobonus (obbligatoria dal 2018 anche per l’accesso al bonus ristrutturazioni) deve essere inviata entro il termine di 90 giorni dalla data di fine dei lavori.

A spiegare come comportarsi in caso di errori nelle informazioni trasmesse è già stata la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

Se dopo l’invio all’ENEA, ci si accorga di errori materiali commessi in fase di compilazione della scheda informativa (allegati E/F), se la scheda contenente gli errori è stata inviata:

  • nel 2017, la rettifica deve essere inviata prima della presentazione della dichiarazione dei redditi 2018;
  • dal 2009 al 2016, non è più possibile inviare la scheda rettificativa.

Errata comunicazione ENEA, ecobonus anche senza rettifica

L’Agenzia delle Entrate, richiamando anche alle FAQ pubblicate dall’ENEA, specifica quindi che non è possibile inviare una comunicazione di rettifica o integrativa per i lavori ammessi in detrazione completati fino al 2014.

Nel caso di errata indicazione dei dati catastali dell’immobile per il quale si richiede l’accesso alla detrazione fiscale, la risposta n. 163/2018 ricorda che c’è tuttavia una “seconda possibilità”.

Per quel che riguarda la compilazione dei dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento, i dati da compilare nella comunicazione ENEA sono quelli relativi all’ubicazione dell’immobile (Comune, Provincia, indirizzo e numero civico, interno, CAP) oppure in alternativa ai dati catastali.

In altri termini, non costituisce motivo di diniego all’accesso alla detrazione l’errata indicazione dei dati catastali dell’immobile, qualora nella scheda informativa siano stati indicati in maniera corretta i dati relativi all’ubicazione dell’edificio su cui sono stati realmente effettuati i lavori.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 163 del 28 dicembre 2018
Detrazione riqualificazione energetica – Errata comunicazione all’ENEA – Chiarimenti

Detrazione con onere di prova

Particolare riguardo bisognerà prestare, in tal caso, in sede di eventuale controllo formale sulle dichiarazioni trasmesse (art. 36-ter del DPR n. 600/1973). L’istante dovrà dimostrare, per il riconoscimento della detrazione, che i lavori sono stati effettivamente eseguiti sull’immobile indicato.

La prova potrà avvenire attraverso l’esibizione dei documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato realmente sostenuto.

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