Superbonus 110%, i limiti di spesa per due immobili di un unico edificio

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus 110%, nella risposta all'interpello numero 10 del 5 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate vengono riportati i limiti di spesa per gli interventi da effettuare su due unità immobiliari dello stesso proprietario, che fanno parte dello stesso edificio.

Superbonus 110%, i limiti di spesa per due immobili di un unico edificio

Superbonus 110%, nella risposta all’interpello numero 10 del 5 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate riepiloga i limiti di spesa relativi all’agevolazione del decreto Rilancio.

Il caso concreto è quello relativo agli interventi su due immobili dello stesso proprietario, parte di un unico edificio.

Nel richiamare il quadro normativo di riferimento l’Amministrazione finanziaria ricorda che si devono rispettare i requisiti dell’indipendenza funzionale e dell’accesso autonomo dall’esterno.

Superbonus 110%, i limiti di spesa per due immobili di un unico edificio

Nella risposta all’interpello numero 10 del 5 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate riepiloga quali sono i limiti di spesa per gli interventi che danno diritto al superbonus 110%.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 10 del 5 gennaio 2021
Superbonus - Unità immobiliare funzionalmente indipendente e limiti di spesa applicabili - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Lo spunto per i chiarimenti arriva, come di consueto, da un caso concreto: gli interventi su due unità immobiliari e relative pertinenze, parte di un unico edificio e del medesimo proprietario.

I lavori per cui l’istante chiede conferma del diritto all’agevolazione sono i seguenti:

  • il rifacimento della copertura dell’edificio (tetto), nel rispetto della normativa antisismica;
  • la posa del cappotto termico;
  • la sostituzione degli infìssi e delle chiusure oscuranti;
  • la sostituzione dell’impianto termico di pertinenza esclusiva di ciascuna unità abitativa;
  • l’installazione di un impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo;
  • l’installazione di una infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici.

Dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle Entrate si esprime favorevolmente alla fruizione dell’agevolazione, prorogata dalla Legge di Bilancio 2021, specificando quanto segue:

Nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa, ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello) e nel presupposto che le unità immobiliari su cui effettuare gli interventi siano funzionalmente indipendente nei termini sopra descritti, si ritiene che l’istante possa accedere al Superbonus con riferimento alle descritte unità immobiliari ad uso residenziale.

Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ricapitola anche quali sono i limiti di spesa che devono essere presi in considerazione.

Nello specifico, gli stessi variano a seconda degli interventi da effettuare sull’edificio, secondo quanto indicato nella la circolare numero 24/E dell’8 agosto 2020. e nella risoluzione 28 settembre 2020, n. 60:

  • 50.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro della unità abitativa;
  • 30.000 euro per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione;
  • 96.000 euro per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali dell’edificio, compresi quelli da eseguire sul tetto;
  • 54.545,45 euro per l’acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari;
  • 48.000 euro per l’istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
  • 3.000 euro per l’istallazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110%, i requisiti da rispettare per accedere all’agevolazione

Insieme alla conferma dell’agevolazione del decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate riporta il quadro normativo di riferimento.

Tra gli altri, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

Nel caso concreto è lo stesso istante a confermare che le unità immobiliare sono funzionalmente indipendenti, poiché dotate di un proprio impianto per l’acqua, per l’energia elettrica e di impianto di riscaldamento esclusivo.

Devono inoltre essere rispettate le condizioni previste dalla legge: nello specifico quelle previste dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero il decreto Rilancio, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77.

I requisiti tecnici dei lavori sono stabiliti nei commi da 1 a 8. L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è previsto nei commi 9 e 10.

L’articolo 121 prevede, inoltre, diverse alternative alla fruizione diretta del superbonus:

  • lo sconto in fattura;
  • la cessione del credito.

Le modalità per l’attuazione delle disposizioni, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate:

  • 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020;
  • 12 ottobre 2020, prot. n. 326047.

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