Superbonus 110: maxi detrazione anche per interventi su un edificio in comproprietà

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus 110 per cento, le spese per gli interventi agevolabili rientrano nella maxi detrazione anche per i lavori su un edificio costituito da più unità immobiliari in comproprietà. A ribadirlo è la risposta all'interpello numero 247 del 14 aprile 2021 dell'Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110: maxi detrazione anche per interventi su un edificio in comproprietà

Superbonus 110 per cento, anche per le spese relative ai lavori da effettuare su un edificio in comproprietà si ha diritto alla maxi detrazione prevista dal decreto Rilancio.

A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 247 del 14 aprile 2021.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ribadisce che, dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, la maxi agevolazione spetta anche per gli interventi realizzati su edifici non in condominio ma composti da più unità immobiliari (fino a 4).

Le spese relative ai lavori realizzati su tali unità immobiliari sono agevolabili sia nel caso in cui tali unità immobiliari appartengano ad un unico proprietario, sia nel caso in cui appartengano a più comproprietari.

Il limite massimo di spesa per i lavori, ammesso in detrazione, si ottiene dalla somma degli importi previsti per ciascun intervento con contabilità separata.

Superbonus 110 per cento: maxi detrazione anche per interventi su un edificio in comproprietà

Il superbonus 110 per cento è l’oggetto di diversi documenti chiarificatori pubblicati dall’Agenzia delle Entrate dall’introduzione dell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio.

La risposta all’interpello numero 247 del 14 aprile 2021 si esprime sugli interventi da realizzare su un edificio composto da più abitazioni possedute in comproprietà.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 15 aprile 2021
Superbonus - interventi su un edificio composto da due unità abitative di cui una in comproprietà con il coniuge e l’’altra di proprietà esclusiva del coniuge - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Nel caso concreto, infatti, la proprietà dell’edificio è divisa in due parti tra due coniugi e riguarda uno stabile composto da due unità abitative, non funzionalmente autonome e con accesso comune dall’esterno.

A completamento dell’edificio c’è anche un magazzino, per un quarto dell’istante e per tre quarti della moglie.

All’Agenzia delle Entrate viene richiesto se sia possibile beneficiare dell’agevolazione per diversi interventi, tra i quali:

  • la coibentazione termica delle pareti verticali perimetrali, considerate parti comuni;
  • la sostituzione dei serramenti, sui singoli appartamenti;
  • la coibentazione del solaio sottotetto non riscaldato;
  • la copertura, che però essendo di chiusura a un sottotetto non riscaldato non rientra negli interventi legati al 110 per cento ma nel bonus ristrutturazione con detrazione al 50 per cento.

Prima di concentrarsi sugli aspetti specifici della richiesta, l’Agenzia delle Entrate richiama le modifiche della Legge di Bilancio 2021.

La maxi detrazione spetta anche per gli interventi realizzati su edifici non in condominio ma composti da più unità immobiliari, fino ad un massimo di 4.

Le spese agevolabili, nel rispetto dei requisiti di legge, sono quelle relative ai lavori realizzati sulle unità immobiliari sia nel caso in cui tali unità siano di proprietà di un unico proprietario, sia nel caso in cui appartengano a più comproprietari.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate richiama anche la circolare numero 24 del 2020: la circolare chiarisce che nel caso di più interventi agevolabili realizzati sullo stesso edificio, il limite massimo di spesa ammesso in detrazione si ottiene dalla somma degli importi previsti per ciascun intervento.

Occorre tuttavia fare attenzione perché i lavori devono avere contabilità separata, per poter accedere all’agevolazione.

Superbonus 110 per cento: gli interventi agevolabili

Dopo i chiarimenti più generali, l’Agenzia delle Entrate fornisce delucidazioni su aspetti specifici presentati dall’istante.

Uno di tali aspetti riguarda la sostituzione dei serramenti, un intervento che può beneficiare autonomamente dell’ecobonus ma anche del superbonus 110 per cento.

Per avere accesso alla maxi detrazione, tuttavia, l’intervento deve essere “trainato” da un intervento trainante ed essere effettuato congiuntamente.

Deve inoltre comportare il miglioramento di almeno due classi energetiche e, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Ulteriori chiarimenti sono forniti riguardo alla coibentazione del sottotetto.

Tale intervento, dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, rientra tra gli interventi trainanti finalizzati all’efficienza energetica senza che il concetto di superficie disperdente sia vincolato soltanto al locale eventualmente esistente.

Rientra quindi nel superbonus anche la coibentazione del sottotetto, nel presupposto di un intervento su più del 25 per cento della superficie disperdente.

Tale superficie deve essere raggiunta con la coibentazione delle superfici che, prima dell’intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno.

L’importo totale della detrazione che spetta dovrà essere ripartita tra i detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, tenendo conto dei costi sostenuti e documentati.

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