Regime forfettario: la gestione fiscale delle ritenute d’acconto non operate

Ecco le regole da seguire per la corretta gestione delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta nei confronti del contribuente titolare di partita IVA che è fuoriuscito dal regime forfettario

Regime forfettario: la gestione fiscale delle ritenute d'acconto non operate

Cosa succede se un collaboratore che applica il regime forfettario supera i limiti di ricavi e compensi stabiliti?

Entrambe le parti devono mettersi in regola seguendo precise istruzioni.

Ma se il lavoratore autonomo non comunica la fuoriuscita e il sostituto d’imposta non ha modo di verificare la presenza dei requisiti, non c’è responsabilità di quest’ultimo e le sanzioni per le ritenute d’acconto non applicate non sono dovute.

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Regime forfettario e perdita dei requisiti: la necessità di mettersi in regola per le ritenute non operate

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole da seguire arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un contribuente che si è avvalso delle prestazioni professionali di un lavoratore autonomo in regime forfettario che, solo a novembre 2022, ha comunicato di aver perso i requisiti per poterlo applicare dal 2021.

In qualità di sostituto d’imposta, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare quale comportamento adottare in relazione alle ritenute d’acconto non operate sui compensi corrisposti dal 1 gennaio 2021 fino a ottobre 2022.

La necessità di mettersi in regola sia per il lavoratore autonomo che per il sostituto d’imposta nasce dal superamento dei limiti di ricavi e compensi che permettere alle persone fisiche di applicare il regime forfettario e che l’ultima Legge di Bilancio ha portato da 65.000 a 85.000 euro.

Chi ha i requisiti per applicare l’imposta sostitutiva del 5 o del 15 per cento beneficia anche di una serie di semplificazioni contabili.

Ad esempio ha la possibilità di non esercitare la rivalsa ai fini IVA e di non essere soggetto alla ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti, su questo ultimo punto è necessario rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta di riferimento.

Nel caso analizzato, quindi, in presenza della dichiarazione di applicazione del regime forfettario non sono state applicate le ritenute d’acconto.

Regime forfettario e perdita dei requisiti: le regole da seguire sulle ritenute non operate

Il collaboratore, avendo superato il limite in vigore di 65.000 euro di ricavi e compensi, ha operato come segue:

  • ha emesso, per i compensi fatturati e corrisposti nel 2021, una nota di variazione in aumento per l’IVA nel 2022;
  • per i compensi fatturati nel 2021 e nel 2022 in regime forfetario e corrisposti nel 2022 ha invece emesso note di credito a storno delle fatture in regime forfetario e riemesso fatture in regime ordinario.

Con la risposta all’interpello numero 245 dell’8 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito al sostituto d’imposta le istruzioni come procedere, anche in relazione alle modalità che il lavoratore autonomo ha seguito per mettersi in regola.

Per le somme del 2021, se il collaboratore ha emesso una nota di variazione IVA, ha dichiarato correttamente i compensi fatturati e percepiti nel periodo d’imposta, e ha corrisposto imposte, interessi e sanzioni, il sostituto d’imposta non deve versare le ritenute d’acconto non operate, né presentare le certificazioni uniche ed il Modello 770/2022 integrativo “laddove i compensi, seppur errati, di cui si discute siano stati già riportati nei predetti modelli trasmessi all’Agenzia delle entrate”, specifica l’Agenzia delle Entrate.

Per i compensi corrisposti nel 2022, invece, per i quali sono state emesse note di credito a storno delle fatture poi riemesse in regime ordinario esponendo IVA e ritenuta d’acconto, è necessario procedere come segue:

  • anche in ritardo bisogna operare e versare le ritenute d’acconto con la maggiorazione degli interessi;
  • ma anche rilasciare la certificazione unica per il 2022;
  • e inoltre presentare il Modello 770/2023 indicando i dati corretti.

Infine, nei casi come quello illustrato, il sostituto d’imposta può dirsi salvo dalle sanzioni:

“Laddove effettivamente l’istante/sostituto sia in grado di dimostrare che, osservando la normale diligenza, non sarebbe stato in grado di verificare che il collaboratore/sostituito era privo dei requisiti peraltro dal medesimo attestati con una specifica dichiarazione ­per applicare il regime in parola (circostanze non verificabili in sede di interpello), lo stesso può ritenersi non responsabile delle violazioni innanzi descritte (omessa o tardiva esecuzione e versamento delle ritenute, trasmissione delle Certificazioni Uniche e del Modello 770 con dati errati) e, conseguentemente, delle sanzioni ad essere relative”.

Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della risposta all’interpello numero 245 dell’8 marzo 2023.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 245 dell’8 marzo 2023
Mancanza dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 54, legge 23 dicembre 2014, n. 190) – Adempimenti del sostituto d’imposta

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