Superbonus 110% per demolizione e ricostruzione: l’Agenzia delle Entrate chiarisce

Superbonus 110% per demolizione e ricostruzione, anche sulla seconda casa: l'Agenzia delle Entrate chiarisce le regole per l'applicazione della maxi-detrazione con la risposta all'interpello n. 455 del 7 ottobre 2020.

Superbonus 110% per demolizione e ricostruzione: l'Agenzia delle Entrate chiarisce

Superbonus del 110% per demolizione e ricostruzione: dall’Agenzia delle Entrate arrivano chiarimenti sulla nuova agevolazione per i lavori in casa.

A fornirli è la risposta all’interpello n. 455 pubblicata il 7 ottobre 2020, relativa a lavori di demolizione e ricostruzione di un’abitazione diversa dalla prima casa.

Il superbonus del 110% per specifici lavori rientranti nell’ecobonus e nel sismabonus si applica anche sugli immobili diversi dall’abitazione principale.

Nel caso di lavori relativi al sismabonus effettuati su unità immobiliari unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le ristrutturazioni necessarie a completare l’intervento, ma entro il limite massimo di 96.000 euro di spesa.

Superbonus 110% per demolizione e ricostruzione: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Le novità previste dall’articolo 119 e seguenti del decreto Rilancio sono al centro di numerosi chiarimenti richiesti dai contribuenti all’Agenzia delle Entrate.

Il superbonus del 110%, previsto attualmente per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, si applica anche ad immobili diversi dall’abitazione principale del contribuente che intende fruire dell’agevolazione.

Resta fermo il limite delle due unità immobiliari, per quanto concerne i lavori ammessi all’ecobonus del 110%.

Il vincolo dei due immobili non si applica nel caso di esecuzione di lavori sulle parti comuni in condominio (cappotto termico e sostituzione della caldaia), nonché per i lavori antisismici effettuati su unità immobiliari in zone sismiche 1, 2 e 3.

Parte da una disamina della normativa di riferimento, e da alcune precisazioni sulle unità immobiliari unifamiliari, la risposta all’interpello n. 455 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 7 ottobre 2020.

Per quel che riguarda i lavori di demolizione e ricostruzione, il superbonus del 110% spetta anche nel caso di interventi inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001, oggetto di recenti modifiche ad opera del decreto Semplificazioni:

“nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.”

La demolizione e ricostruzione è ammessa al superbonus del 110% anche nel caso di sagoma diversa dall’originaria. In specifici casi, è ammesso anche l’incremento della volumetria dell’immobile.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 455 del 7 ottobre 2020
Accesso al Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 per le spese di demolizione e ricostruzione di un edificio che non costituisce abitazione principale

Superbonus del 110% per demolizione e ricostruzione, non solo sull’abitazione principale. Focus sui limiti di spesa

Il superbonus del 110% nel caso di demolizione e ricostruzione, con lavori che comportano un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, così come il miglioramento del rischio sismico, si applica anche sull’immobile che non è l’abitazione principale del contribuente.

Sarà ovviamente necessario il rispetto di requisiti ed adempimenti, tra cui quelli divenuti operativi con la pubblicazione dei decreti del MISE.

Per quanto riguarda il limite di spesa, nel caso di lavori di riqualificazione energetica ed adeguamento antisismico, l’importo massimo detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi effettuati, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese sostenute per ciascuno di questi.

Per quel che riguarda invece l’esecuzione congiunta di lavori di ristrutturazione ed adeguamento antisismico, il rinvio previsto dal decreto Rilancio a quanto previsto dall’articolo 16 del decreto n. 63/2013 comporta che il limite massimo di spesa sarà pari per ambedue le categorie di intervento a 96.000 euro. Non un tetto di spesa autonomo, bensì cumulativo per ambedue gli interventi agevolabili.

L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati.

Il superbonus del 110% si applica quindi nel limite complessivo di spesa, pari a 96.000 euro per gli edifici unifamiliari, anche per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per completare l’intervento di demolizione e ricostruzione.

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