Ecobonus 110% per lavori su villette a schiera: i chiarimenti delle Entrate

Rosy D’Elia - Irpef

Ecobonus 110% per lavori su villette a schiera: via libera all'agevolazione in presenza di indipendenza funzionale e accesso autonomo dall'esterno. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 328 del 9 settembre 2020.

Ecobonus 110% per lavori su villette a schiera: i chiarimenti delle Entrate

Ecobonus 110% per lavori su villette a schiera, per poter beneficiare dell’agevolazione l’unità immobiliare deve avere due caratteristiche fondamentali, indipendenza funzionale e accesso autonomo dall’esterno.

Sono questi i due elementi determinanti indicati dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 328 del 9 settembre 2020.

Il testo si sofferma anche su alcune definizione chiave per orientarsi nelle regole di accesso alla superdetrazione del 110 per cento delle spese sostenute, suddivisa in 5 quote annuali di pari importo.

Ecobonus 110% per lavori su villette a schiera: i chiarimenti delle Entrate

Come di consueto, lo spunto per fare luce sull’ecobonus del 110% arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un contribuente, proprietario di una villetta a schiera, con riscaldamento autonomo, libera su tre lati e confinante con altro immobile esclusivamente attraverso parete garage non riscaldato.

Dal momento che ha intenzione di realizzare un cappotto termico sull’immobile che porterà a un miglioramento di due classi energetiche, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare del Superbonus introdotto dall’articolo 119 Decreto Rilancio.

Con la risposta all’interpello numero 328 del 9 settembre 2020, l’Amministrazione finanziaria chiarisce i requisiti fondamentali a cui l’immobile deve rispondere perché i lavori sulle villette a schiera possano dare diritto all’ecobonus del 110%:

  • indipendenza funzionale;
  • accesso autonomo dall’esterno.

Il testo della norma tra le tipologie di immobili su cui è possibile effettuare lavori che danno diritto alla superdetrazione include le “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari”.

Come individuarle? La risposta arriva dall’Agenzia delle Entrate:

Verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e dell’“accesso autonomo dall’esterno”, a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Ecobonus 110% per lavori su villette a schiera: i chiarimenti delle Entrate

Se da un lato l’Agenzia delle Entrate concede il suo via libera all’ecobonus 110% anche sulle villette a schiera in presenza di determinati requisiti, dall’altro specifica che per confermare con certezza l’accesso all’agevolazione è necessaria una valutazione in concreto dei due elementi chiave che “esula dalle competenze esercitabili [...] in sede di interpello”.

Sottolineando l’importanza di un’analisi specifica, il documento si sofferma su due definizioni fondamentali per comprendere appieno le caratteristiche richieste:

  • l’unità immobiliare funzionalmente indipendente deve essere dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva;
  • l’accesso autonomo dall’esterno presuppone, solo per fare un esempio, la presenza di “un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”.

In presenza dei requisiti richiesti, nessun ostacolo alla fruizione dell’ecobonus 110% per i lavori su villette a schiera che, come in tutti gli altri casi, può essere utilizzato scegliendo una delle tre formule previste:

  • utilizzo diretto della detrazione;
  • sconto in fattura, fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e recuperato sotto forma di credito d’imposta, con possibilità di cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • cessione del credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari con possibilità, per questi ultimi, di ulteriore cessione.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 328 del 9 settembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 328 del 9 settembre 2020
Superbonus - Interventi realizzati su «villetta a schiera» - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio.)

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network