Superbonus 110%, dall’Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti

Superbonus 110%, l'Agenzia delle Entrate pubblica nuovi chiarimenti, con le FAQ aggiornate disponibili nel portale dedicato all'ecobonus e sismabonus potenziati dal decreto Rilancio. Dai soggetti ammessi ai lavori che è possibile effettuare “gratis”, ecco le risposte alle domande più frequenti poste dai contribuenti.

Superbonus 110%, dall'Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti

Superbonus 110%, nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate: nella sezione del sito dedicata alla nuova agevolazione prevista dal decreto Rilancio, sono disponibili le FAQ aggiornate.

Da chi può accedere all’ecobonus e sismabonus del 110%, passando per i lavori ammessi, fino ad arrivare alle regole previste in merito alla fruizione della detrazione nel caso di vendita dell’immobile oggetto di lavori, le FAQ analizzano alcuni casi pratici.

Il cammino del superbonus del 110% è iniziato con non pochi ostacoli, considerando la complessità della misura e del passaggio dalla teoria alla pratica.

Mentre Poste Italiane e le principali banche preparano i propri pacchetti per la cessione del credito e per l’applicazione dello sconto in fattura, al contribuente spetta il compito di valutare se ed a quali condizioni può accedere all’ecobonus ed al sismabonus del 110%.

Le FAQ ed i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate agevolano la comprensione di regole, beneficiari e lavori rientranti nel superbonus al 110%.

Superbonus 110%, dall’Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti: chi può richiederlo? Le FAQ aggiornate

Le FAQ sul superbonus del 110% pubblicate dall’Agenzia delle Entrate forniscono utili indicazioni sui beneficiari dell’agevolazione.

Non può beneficiare dell’ecobonus e del sismabonus con aliquota al 110% il contribuente comproprietario, con il coniuge ed i figli, di un intero edificio composto da più unità immobiliari, ognuna autonomamente accatastata.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate concerne la possibilità di accesso al superbonus per il cappotto termico e la sostituzione degli infissi. L’impossibilità di beneficiare della detrazione è motivata dal fatto che l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio.

Sul punto, già con la circolare n. 24/E dell’8 agosto, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il superbonus del 110%:

“non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

Superbonus 110%: successione, vendita e donazione dell’immobile

In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue del superbonus 110% non utilizzato interamente dall’avente diritto si trasmettono, per intero, all’erede qualora conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Il passaggio del superbonus è previsto in misura analoga per i lavori di efficientamento energetico, trainanti o trainati, e per i lavori di adeguamento antisismico.

Cosa succede invece in caso di vendita o donazione dell’immobile sul quale sono stati effettuati lavori ammessi alla maxi-detrazione del 110%? Una delle FAQ dell’Agenzia delle Entrate specifica che

“in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119.”

Il trasferimento della detrazione (salvo diverso accordo tra le parti) è previsto sia in caso di vendita che in caso di donazione e, più genericamente, in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile, anche se a titolo gratuito.

Superbonus al 110% per cambio caldaia e serramenti

Tra le domande poste all’Agenzia delle Entrate, non poteva che esserci anche il rapporto tra lavori trainanti e lavori trainati.

Nel caso di sostituzione della caldaia con una a condensazione di classe A, è possibile accedere all’ecobonus al 110% anche per la sostituzione dei serramenti? La risposta è affermativa:

“Se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, si ha diritto al Superbonus al 110%, trattandosi di un intervento cosiddetto “trainante”. Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento cosiddetto “trainato”) se realizzato congiuntamente all’intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.”

Per beneficiare del superbonus al 110 per i lavori trainati è tuttavia necessario che gli interventi siano effettivamente conclusi e siano effettuati congiuntamente: le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, devono essere ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dall’inizio e dalla fine dei lavori trainanti.

Sarà necessaria inoltre l’asseverazione mediante l’APE per dimostrare il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche.

Superbonus al 110% per il cappotto termico: i requisiti per i condomini e gli edifici plurifamiliari indipendenti

Per quel che riguarda i lavori in condominio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per i lavori di isolamento termico (ad esempio cappotto termico) è necessario che l’intervento coinvolga almeno il 25% della superficie dell’edificio e che porti al miglioramento di due classi energetiche per l’intero edificio.

Per chi intende effettuare lavori di isolamento termico sulla singola unità abitativa di un condominio, è quindi necessario che vengano soddisfatti ambedue i requisiti.

Diverse le condizioni, invece, in presenza di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi: il Superbonus al 110% spetta anche se l’intervento di isolamento termico è realizzato sulla singola unità abitativa.

Resta fermo che l’intervento deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare oggetto di intervento e deve conseguire il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante apposite attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.).

Casa in comodato, superbonus al 110% anche se il proprietario sfora il limite dei lavori su due unità immobiliari

In caso di unità immobiliari locate o in comodato, il conduttore/comodatario può effettuare gli interventi anche se il proprietario intende fruire del Superbonus su altre due unità immobiliari.

Il Superbonus, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, spetta alla persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari.

Per fruire dell’agevolazione è necessario che il contratto di comodato sia regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, e che il comodatario sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Superbonus 110%, importo massimo dello sconto in fattura e possibilità di sconto parziale

Il merito allo sconto in fattura, misura introdotta col fine di consentire al contribuente di effettuare “lavori in casa gratis”, l’Agenzia delle Entrate specifica che il limite dell’importo che l’impresa può scontare è pari alla detrazione spettante, e non può essere in ogni caso superiore al corrispettivo dovuto.

Bisognerà tener conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

Campo libero anche allo sconto parziale, come già chiarito con la risposta all’interpello n. 325 del 9 settembre 2020.


Il contribuente potrà quindi richiedere come detrazione al 110% la spesa rimasta a suo carico o, in alternativa, optare per la cessione del credito.

Superbonus al 110% sulla villetta a schiera solo se con accesso autonomo

Il superbonus al 110% spetta anche per i lavori effettuati su villette a schiera, a patto che sia funzionalmente indipendente e abbia uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Per il requisito dell’indipendenza funzionale, è necessario che l’edificio sia dotato, a titolo esemplificativo, di allaccio di acqua, gas, elettricità, riscaldamento di proprietà esclusiva.

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