Acquisto casa antisismica, sì al bonus del 110% e con sconto in fattura

Acquisto casa antisismica, anche al sismabonus acquisti si applica l'aliquota del 110%, con possibilità di beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito. Le istruzioni arrivano dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 325 del 9 settembre 2020.

Acquisto casa antisismica, sì al bonus del 110% e con sconto in fattura

Acquisto casa antisismica, il sismabonus acquisti sale al 110% per il 2020, con la possibilità di richiedere l’applicazione dello sconto in fattura all’impresa.

Chi intende comprare casa, potrà accedere ad un bonus maggiorato. L’aliquota del sismabonus acquisti, riconosciuto a chi compra case in zone sismiche 1, 2 e 3 oggetto di demolizione e ricostruzione da parte di imprese, potrà accedere ad uno sconto che passa dall’ordinario 85% al 110% per il prossimo biennio.

Resta invariato il tetto massimo di spesa sul quale calcolare il bonus per le case antisismiche, pari a 96.000 euro, ma il superbonus consentirà di risparmiare una somma pari 105.600 euro, in luogo dell’ordinario importo massimo del sismabonus acquisti pari a 81.600 euro.

Anche per l’acquisto di case antisismiche sarà possibile richiedere l’applicazione dello sconto in fattura all’impresa, che tuttavia non sarà obbligata ad accettare la richiesta del cliente.

I dettagli arrivano dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 325 del 9 settembre 2020.

Acquisto casa antisismica, sì al bonus del 110% e con sconto in fattura

Il superbonus si applica anche alle spese sostenute da chi compra case antisismiche, vale a dire unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone a rischio sismico 1, e 2 3, oggetto di lavori antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

È questo il primo importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 325 del 9 settembre 2020.

Il super eco-sisma-bonus del 110% si applica anche alla spesa sostenuta da chi decide di acquistare una casa antisismica, ed anche in caso di preliminare d’acquisto sottoscritto in anni precedenti e con consegna ed acquisto effettivo da effettuare nel 2020.

Il sismabonus acquisti è disciplinato dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto n. 63/2013, il quale prevede:

“qualora gli interventi di cui al comma 1-quater [del medesimo articolo 16] siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 (...) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.”

Un’agevolazione che rientra quindi nell’ampio spettro di bonus fiscali previsti per l’adeguamento antisismico, che acquista ulteriore appeal grazie alla possibilità di accedere al superbonus del 110%.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 325 del 9 settembre 2020
Superbonus - detrazione delle pese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche - Articolo 16,comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Sconto in fattura anche per l’acquisto di casa antisismica, ma solo se l’impresa è d’accordo

Al sismabonus acquisti si applica non solo l’aliquota del 110%, ma anche la possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Come specificato nella risposta all’interpello, l’articolo 121 del decreto Rilancio consente di accedere, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. sconto in fattura). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

In aggiunta agli adempimenti ordinari, ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito sarà necessario acquisire:

  • ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
  • ai fini del Superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus, l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per l’accesso allo sconto in fattura è tuttavia necessario l’assenso da parte del fornitore.

L’opzione è infatti effettuata di intesa con il fornitore, come da prassi nei rapporti contrattuali e nelle pratiche commerciali.

Sconto in fattura totale o parziale

L’impresa potrà anche scegliere di applicare solo in parte lo sconto in fattura.

Come precisato nella citata circolare n. 24/E del 2020, il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110 per cento della spesa rimasta a carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito ad altri soggetti, ivi incluse le banche.

Una doppia via, che consente di venire incontro alle richieste dell’acquirente e alle esigenze dell’impresa, nel caso di impossibilità e difficoltà ad applicare lo sconto in fattura totale.

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