Split payment: tutte le novità nella circolare 9/E del 7 maggio 2018

Split payment 2018: arriva la circolare n. 9/E dell'Agenzia delle Entrate con le novità introdotte dal 1° gennaio per effetto del DL fiscale 14/2017 convertito nella legge n. 172/2017. Niente sanzioni in caso di errori.

Split payment: tutte le novità nella circolare 9/E del 7 maggio 2018

Split payment: novità in chiaro grazie alla pubblicazione della circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 dell’Agenzia delle Entrate.

La circolare, presentata con un comunicato stampa riepilogativo sui principali chiarimenti forniti, illustra punto per punto le regole in materia di split payment IVA introdotte dal DL fiscale 148/2017, convertito nella legge n. 172/2017: si estende il perimetro dei soggetti obbligati al meccanismo di scissione dei pagamenti, per le fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2018.

Nel documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 7 maggio 2018 vengono fornite tutte le istruzioni in merito alle novità in vigore, partendo proprio dai nuovi soggetti obbligati (inclusi negli elenchi pubblicati dal MEF), dagli enti pubblici economici fino alle società partecipate pubbliche.

In caso di errori nell’applicazione del meccanismo di split payment compiuti dal 1° gennaio 2018 fino al 7 maggio, giorno di pubblicazione della circolare n. 9/E, non saranno applicate sanzioni, purché non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato versamento dell’imposta dovuta.

Lo split payment IVA, accanto al nuovo obbligo di fatturazione elettronica che debutterà dal 1° luglio 2018, risponde all’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale in merito all’imposta sul valore aggiunto.

Split payment 2018: le novità illustrate nella circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E pubblicata il 7 magio 2018 partono dall’analisi dei nuovi soggetti obbligati ad applicare il meccanismo di scissione dei pagamenti dal 1° gennaio.

L’elenco completo dei soggetti obbligati ad emettere fattura in split payment Per effetto delle novità introdotte dalla legge n. 172/2017 di conversione del DL fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 e del precedente DL 50/2017 è il seguente:

  • lo Stato;
  • gli organi dello Stato ancorchè dotati di personalità giuridica;
  • gli enti pubblici territoriali;
  • i consorzi costituiti tra enti pubblici ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 267/2000;
  • le CCIAA;
  • gli istituti universitari;
  • le aziende sanitarie locali;
  • gli enti ospedalieri;
  • gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
  • gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza;
  • le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, direttamente dalla Presidenza del consiglio e dai ministeri;
  • le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1 da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
  • le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1 del codice civile dalle società di cui ai punti b) e c);
  • le società quotate inserite nel Ftse Mib;
  • gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (incluse le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona);
  • le fondazioni partecipate dalle amministrazioni pubbliche;le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni;
  • le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società pubbliche per una quota non inferiore al 70%. Questi enti, fondazioni e società si aggiungono ai soggetti precedentemente coinvolti dalla disciplina della scissione dei pagamenti, come le Pubbliche amministrazioni e le società quotate e inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Si allega di seguito la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

Agenzia delle Entrate - circolare split payment n. 9/E
Scarica la circolare pubblicata il 7 maggio 2018 dall’Agenzia delle Entrate con le novità in materia di split payment in vigore dal 1° gennaio 2018

Tutte le novità sui soggetti obbligati allo split payment dal 1° gennaio 2018

Per fornire un quadro chiaro dei nuovi soggetti obbligati allo split payment dal 1° gennaio 2018 la circolare n. 9/E riporta un’utile tabella riepilogativa:

Pubbliche Amministrazioni (art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
  • soggetti di cui all’art.1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001;
  • soggetti indicati a fini statistici dall’ISTAT ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e le Autorità indipendenti;
  • Amministrazioni autonome annoverate dall’art. 1, comma 209, della legge n. 244 del 2007
Enti (art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lett.a)
  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali;
  • le aziende speciali;
  • le aziende pubbliche di servizi alla persona.
Fondazioni (art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lett.b)
  • fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento o che comunque siano controllate da soggetti pubblici
Società (art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lett. a), b), c), d)
  • società controllate (controllo di diritto e di fatto) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • società controllate (controllo di diritto) direttamente e indirettamente da amministrazioni pubbliche, e da enti e società soggette allo split payment;
  • società partecipate per una percentuale non inferiore al 70 per cento del capitale da amministrazioni pubbliche, da enti e società soggette allo split payment;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana e identificate ai fini IVA

Nel delimitare il perimetro dei soggetti obbligati ad applicare il meccanismo dello split payment a partire dal 1° gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce due esempi pratici.

Per quanto il caso di quote societarie intestate ad una fiduciaria, la circolare n. 9/E chiarisce che per l’applicazione dello split paymant sarà innanzitutto necessario verificare se il cliente fiduciante titolare delle quote della società rientri tra i soggetti obbligati, per capire se vi rientri anche la società formalmente di proprietà della fiduciaria.

Nel caso, invece, dei compensi e onorari liquidati dal giudice ai consulenti tecnici di ufficio (CTU) che operano su incarico dell’Autorità giudiziaria, non si applicherà il meccanismo dello split payment, sia per ragioni di semplificazione sia perché il pagamento del corrispettivo, anche se effettuato dall’Amministrazione della Giustizia, è effettuato con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice nell’interesse superiore della giustizia.

Split payment 2018: elenchi MEF con efficacia costitutiva dalla data di inclusione

Riprendendo quanto già chiarito con la nota pubblicata dal Dipartimento delle Finanze il 7 febbraio 2018, l’inclusione negli elenchi MEF dei soggetti obbligati ha efficacia costitutiva a partire dalla data di inclusione e di pubblicazione dell’elenco.

Gli elenchi MEF, pubblicati in prima versione il 19 dicembre 2017 con le novità in vigore dal 1° gennaio 2018, costituiscono uno degli strumenti per l’individuazione dei soggetti obbligati all’applicazione dello split payment IVA.

Gli elenchi pubblicati sul sito del MEF sono sei:

  • Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Per quanto riguarda, invece, gli enti pubblici per i quali i fornitori sono obbligati all’applicazione dello split payment IVA bisogna consultare l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni - IPA, reperibile al sito http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.

Come chiarito nella circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate:

nell’elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo. Solo per l’anno 2017 il suddetto elenco è pubblicato entro il 19 dicembre con effetti a valere per l’anno 2018. Le fondazioni, enti e società interessate possono segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento, che provvederà a esaminarle al fine dell’eventuale aggiornamento, in conformità alla normativa vigente”.

Split payment senza sanzioni per errori dal 1° gennaio al 7 maggio 2018

Tolleranza per i contribuenti: dal 1° gennaio 2018 fino alla data di pubblicazione della circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate non saranno applicate sanzioni in caso di errori nell’applicazione dello split payment.

Eventuali comportamenti non corretti adottati dai contribuenti non saranno sanzionati purché non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato versamento dell’imposta dovuta.

Per quanto riguarda, invece, gli errori di fatturazione compiuti successivamente, invece, troverà applicazione la normativa ordinaria sulle sanzioni da split payment.

Per i fornitori di soggetti che erogano beni e/o servizi verso soggetti obbligati allo split payment sono previste sanzioni amministrative in caso di non corretta emissione della fattura elettronica (si pensi, a titolo di esempio, alla mancata dicitura “scissione dei pagamenti”).

Nel caso in cui la fattura fosse sprovvista della predetta indicazione è applicabile la sanzione amministrativa di cui all’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo numero 471/1997: da 1.000 ad 8.000 euro.

L’omesso o ritardato pagamento dell’IVA relativa ad operazioni di split payment da parte dell’ente pubblico sarà invece sanzionato in base all’articolo 13 del Decreto Legislativo 471/1997, quindi con sanzione base al 30%.

Split payment: cos’è e come funziona

Lo split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, prevede per gli acquisti di beni e servizi effettuati da PA e società che l’IVA addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore.

Per spiegare cos’è e come funziona lo split payment IVA è utile partire dalla pratica: chi presta o chi cede beni o servizi soggetti a split payment IVA deve emettere la fattura con le modalità ordinarie e indicare il riferimento all’art.17-ter del DPR 633/1972, fare poi rivalsa dell’Iva che non viene incassata dal fornitore ma versata direttamente dall’ente pubblico.

In sede di registrazione della fattura, l’imposta sul valore aggiunto viene annotata nel registro Iva vendite, ma non calcolata nella liquidazione periodica. Lo storno dell’IVA può essere poi effettuato con una successiva e specifica scrittura che indichi allo stesso tempo la registrazione della fattura e l’ammontare dell’Iva da dare e da avere.

Uno degli effetti dell’applicazione dello split payment IVA è la situazione di credito IVA in eccesso dei soggetti fornitori della Pubblica Amministrazione e/o delle società e soggetti obbligati.

Per i contribuenti che applicano la scissione dei pagamenti, e che quindi inevitabilmente risulteranno a credito IVA, è previsto che le operazioni rientranti nello split payment partecipino nel calcolo di quelle che possono ottenere il rimborso IVA prioritario, eventualmente con rimborso anche trimestrale.

Per maggiori dettagli consulta la guida sullo split payment 2018.

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