Scontrino elettronico, attesa e dubbi sui servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate

Scontrino elettronico obbligatorio già dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari fino a 400.000 euro, ma è ancora attesa sui servizi gratuiti che metterà a disposizione l'Agenzia delle Entrate.

Scontrino elettronico, attesa e dubbi sui servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate

Lo scontrino elettronico diventerà obbligatorio già dal 1° luglio 2019 per specifiche categorie di soggetti, ma ancora oggi non sono disponibili gli annunciati servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate.

L’ipotesi avanzata dai tanti che già hanno sperimentato i software, le APP ed i vari servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica, è che le funzionalità alle quali sta lavorando l’Amministrazione Finanziaria non saranno certo idonee per i primi interessati dai corrispettivi telematici.

Dal 1° luglio 2019 l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri interesserà i soggetti con volume d’affari complessivamente superiore a 400.000 euro.

Commercianti e negozianti che, di certo, si affideranno raramente ai servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate ma per i quali diventa obbligatorio ed urgente acquistare e testare i nuovi registratori di cassa telematici che sostituiranno gli ormai obsoleti registratori di cassa tradizionali.

Resta tuttavia l’incognita su quali saranno le funzionalità messe a disposizione per la generalità dei soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA, dopo l’annuncio di un APP dedicata a memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi contenuto nel provvedimento del 18 aprile 2019.

Di questo e, più in generale, del nuovo obbligo di scontrino elettronico si è parlato durante il convegno organizzato da Euro Conference nella giornata del 27 maggio 2019.

Scontrino elettronico, attesa e dubbi sui servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate

Quello che emerge ufficiosamente è che i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate dedicati allo scontrino elettronico si adatteranno poco ai soggetti con un elevato numero di operazioni giornaliere.

Così come già avviene per la fattura elettronica, sia l’APP che il software gratuito che verrà messo a disposizione prevederà l’inserimento dei dati manualmente, dati che dovranno corrispondere a quelli di cui al documento commerciale che sarà necessario rilasciare al cliente in sostituzione dello scontrino cartaceo o della ricevuta fiscale.

La procedura web sulla quale è al lavoro l’Agenzia delle Entrate rappresenterà una modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri “alternativa” e sicuramente meno onerosa per il contribuente.

A fare la differenza tra i servizi gratuiti a firma Sogei e quelli di case produttrici di software private sarà tuttavia l’efficienza. L’inserimento dei dati manualmente si adatta ben poco a ristoranti, commercianti di dimensioni medio-grandi o a bar e locali aperti al pubblico.

Si tratta tuttavia di supposizioni perché ad oggi, a poco più di un mese dall’avvio dello scontrino elettronico obbligatorio, non vi sono novità sulla messa a disposizione dell’APP per smartphone e del servizio web dedicato.

Scontrino elettronico, dubbi non solo sui servizi gratuiti AdE. Così cambia il rapporto tra cliente-commerciante

L’avvio dello scontrino elettronico rappresenterà una rivoluzione in ottica digitale ancora maggiore rispetto a quanto avvenuto con l’obbligo di fatturazione elettronica, perché modificherà le abitudini giornaliere non solo dei commercianti, ma anche dei piccoli consumatori.

Oltre all’attesa su quali saranno i servizi gratuiti messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (passaggio fondamentale per consentire al titolare di partita IVA di “testare” il servizio pubblico e gratuito) i dubbi riguardano anche il rapporto tra commercianti e consumatori.

Se lo scontrino cartaceo e la fattura spariranno e lasceranno posto alla digitalizzazione dei corrispettivi, cosa bisognerà rilasciare al cliente all’atto della vendita\prestazione?

La risposta nel decreto MEF e MISE del 7 dicembre 2016. Sarà necessario rilasciare al cliente un documento commerciale, con un contenuto ben definito:

  • data e ora di emissione;
  • numero progressivo;
  • dati identificativi esercente emittente;
  • ubicazione servizio;
  • partita IVA;
  • descrizione bene o servizio prestato;
  • ammontare del corrispettivo complessivo di quello pagato.

Tale documento costituirà il titolo per esercitare diritti di garanzia, reso e in genere aspetti legati a clausole civilistiche e contrattuali.

Si dovrà emettere, a richiesta, un documento commerciale a valenza fiscale se il cliente vuole esercitare il diritto a detrazione o deduzione.

Il documento commerciale può essere generato solo con strumenti tecnologici di cui all art. 2 comma 3 del dlgs 127/2015, che garantiscano inalterabilità e sicurezza di dati.

Così dovrebbe essere anche il software dell’Agenzia delle Entrate, pensato per essere una valida alternativa per i soggetti intenzionati ad usufruire dei servizi pubblici di Sogei. Peccato che - anche questa volta - il tempismo dell’Amministrazione Finanziaria sia tutt’altro che idoneo a consentire ad imprese e professionisti interessati di arrivare preparati ad una delle più importanti novità fiscali di 2019 e 2020.

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