Detrazione IVA fatture trimestrali, conta il termine di liquidazione

Detrazione IVA lunga anche per le fatture dei contribuenti trimestrali: il termine da considerare è quello della liquidazione d'imposta. A fornire chiarimenti è Assosoftware.

Detrazione IVA fatture trimestrali, conta il termine di liquidazione

Detrazione IVA fatture trimestrali entro il termine per la liquidazione dell’imposta.

I chiarimenti in merito arrivano da Assosoftware e seguono l’interpretazione delle novità normative fornite dall’Agenzia delle Entrate nel corso di un convegno con la stampa specializzata.

I contribuenti con liquidazione IVA trimestrale potranno detrarre l’imposta sulle fatture d’acquisto ricevute entro la scadenza per la liquidazione. Il primo termine da ricordare è quello del 15 maggio 2019.

Sebbene la norma, così come modificata dal Decreto legge fiscale n. 119/2018, non contempli in maniera esplicita i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale, l’interpretazione non solo di Assosoftware ma della stessa Agenzia delle Entrate è estensiva.

Detrazione IVA con termine lungo e anche per le fatture elettroniche ricevute oltre il termine del trimestre ma entro la data di scadenza della liquidazione IVA.

Detrazione IVA fatture trimestrali, conta il termine di liquidazione

Il quesito posto ad Assosoftware e pubblicato con la FAQ datata 25 febbraio 2019 riguarda il caso di soggetti trimestrali che ricevono fatture di acquisto oltre il termine del trimestre ma entro la scadenza per la liquidazione IVA, in merito ad operazioni effettuate nel periodo di liquidazione.

Sono due gli esempi riportati:

  • data operazione 30/3/2019, fattura trasmessa il 30/3/2019, consegnata da SDI al cessionario l’1/4/2019, annotata dal cessionario entro il 15/4. Il cessionario può detrarre l’iva nel 1° trimestre?
  • data operazione 30/3/2019, fattura trasmessa il 15/5/2019, consegnata da SDI al cessionario il 15/5/2019, annotata dal cessionario il 15/5/2019. Il cessionario può detrarre l’iva nel 1° trimestre?

La risposta è in ambedue i casi affermativa. Non si tratta di un’interpretazione propria di Assosoftware, ma di un chiarimento che l’Agenzia delle Entrate aveva già fornito nel corso del Videoforum organizzato dalla testata specializzata Italia Oggi il 23 gennaio.

Detrazione IVA lunga anche per le fatture dei contribuenti trimestrali

L’articolo 1, comma 1, del DPR n. 100/1998, così come modificato dall’articolo 14 del Decreto Legge n. 119/2018, prevede che:

“Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui e’ in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.”

La norma cita testualmente le liquidazioni IVA mensili e non fa riferimento ai contribuenti trimestrali.

Tuttavia, secondo Assosoftware e così come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’IVA a cadenza trimestrale possono detrarre l’IVA per tutti i documenti ricevuti entro la data di liquidazione se riferiti ad operazioni effettuate nel corso del trimestre di riferimento.

In conclusione, l’imposta per il cessionario (contribuente trimestrale) potrà essere portata in detrazione se la fattura elettronica è stata ricevuta entro il giorno 15 del secondo mese successivo al termine del trimestre.

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