Scontrino elettronico obbligatorio anche per i forfettari

Regime forfettario: lo scontrino elettronico è obbligatorio anche per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime agevolato

Scontrino elettronico obbligatorio anche per i forfettari

Fin dal suo debutto l’obbligo dello scontrino elettronico ha riguardato anche le partite IVA in regime forfettario: le regole previste per la generalità dei soggetti obbligati, anche i più piccoli, non cambiano nel 2024.

Senza nessuna eccezione, il passaggio dal cartaceo al digitale per scontrini e ricevute fin da subito ha coinvolto anche minimi e forfettari con uno schema del tutto diverso rispetto alla fattura elettronica.

In questo caso, infatti, è solo dal 1° gennaio di quest’anno che anche le partite IVA minori, escluse fino alla fine del 2023, rientrano nell’ambito di applicazione della fatturazione elettronica.

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri ha coinvolto in prima battuta dal 1° luglio 2019 circa 261 mila esercenti, per poi coinvolgere tutti gli operatori dal 1° gennaio 2020.

Con il decreto del 16 maggio 2019, il MEF ha stabilito un elenco di soggetti esonerati ma non ha fornito indicazioni particolari o ha previsto eccezioni per chi opera con un regime diverso dall’ordinario.

Il perimetro di applicazione dell’obbligo di documentare le operazioni con uno scontrino, nel passaggio dall’analogico al digitale, resta pressoché lo stesso.

Scontrino elettronico 2024, tra i soggetti obbligati anche minimi e forfettari

Lo scontrino elettronico, introdotto con il Decreto Legislativo numero 127 del 5 agosto 2015, ha portato su un piano digitale l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, previsto per i titolari di partita IVA che esercitano attività di commercio al minuto.

I dati delle operazioni effettuate devono essere inviati ogni giorno all’Agenzia delle Entrate: le informazioni viaggiano su un canale telematico che consente al Fisco di avere immediatamente a disposizione le informazioni delle vendite e, quindi, delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Con l’introduzione della trasmissione telematica dei corrispettivi, la rivoluzione digitale del Fisco ha compiuto dei passi avanti. Come per la fattura elettronica, nei mesi che hanno anticipato il debutto si sono concentrati dubbi su come mettere in pratica quanto stabilito dalla legge.

Chi è obbligato ad adeguarsi? Il primo interrogativo. La risposta, valida anche per il 2024, è nell’articolo 2 del Decreto Legislativo numero 127 del 2015:

“i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri”.

Stando a quanto stabilito dalla norma, i soggetti obbligati sono quelli già tenuti a certificare le operazioni con lo scontrino. Non sono cambiate le regole, ma solo le procedure.

Dunque, anche chi applica il regime dei minimi e forfettari deve adottare lo scontrino elettronico nelle sue attività.

Scontrino elettronico 2024: tra i soggetti esonerati non compaiono minimi e forfettari

Con il decreto del 10 maggio 2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito quali sono i soggetti esonerati.

E nel testo i soggetti che applicano il regime dei minimi o quello forfettario non sono stati menzionati. Nessuna novità ad hoc o deroga è prevista sui tempi e sulle modalità di adeguamento all’emissione dello scontrino elettronico.

Il decreto esonera tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, risultano già fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale già esistenti.

In fase di prima applicazione sono escluse dall’obbligo le seguenti operazioni:

  • operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi;
  • prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  • prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri;
  • operazioni marginali;
  • operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Come evidenziato, quindi, anche nel 2024 minimi e forfettari restano fuori dal perimetro dei soggetti esonerati: lo scontrino elettronico riguarda anche coloro che applicano un regime di favore.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network