Scontrino elettronico, calcolo del volume d’affari comprensivo di fatture e corrispettivi

Scontrino elettronico con calcolo del volume d'affari da fare considerando non solo i corrispettivi ma anche le fatture. Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 209 del 26 giugno 2019.

Scontrino elettronico, calcolo del volume d'affari comprensivo di fatture e corrispettivi

Scontrino elettronico con calcolo del volume d’affari comprensivo sia delle fatture emesse verso i titolari di partita IVA che dei corrispettivi certificati per le operazioni verso i consumatori finali.

È con la risposta all’interpello n. 209 del 26 giugno 2019 che l’Agenzia delle Entrate affronta il tema, determinante per capire verso quali soggetti partirà l’obbligo dal 1° luglio 2019.

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri decorre da lunedì 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro. Per tutti gli altri l’avvio è previsto dal 1° gennaio 2020.

Il volume d’affari determinante per capire da quando sarà obbligatorio lo scontrino elettronico dovrà essere calcolato in maniera complessiva e non solo in considerazione degli scontrini o delle ricevute emesse nel 2018.

Si estende così la platea di titolari di partita IVA che dovranno ormai a breve fare i conti con i corrispettivi telematici.

Scontrino elettronico, calcolo del volume d’affari comprensivo di fatture e corrispettivi

Sarà scandito da due diverse tempistiche l’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi in modalità telematica.

Così come riassunto dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 209 del 26 giugno 2019, lo scontrino elettronico sarà obbligatorio:

  • dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro nel 2018;
  • dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA.

Il primo passo sarà quindi verificare il volume d’affari realizzato nel 2018. Calcolo che, come già chiarito con la risoluzione n. 47/E dell’8 maggio 2019, sarà onnicomprensivo:

“in assenza di specifiche indicazioni contenute nell’articolo 2 del d.lgs n. 127 del 2015, per volume d’affari non può che intendersi quello di cui all’articolo 20 del decreto IVA, a mente del quale: Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. […]”

Dovranno quindi essere considerati non solo i dati relativi all’ammontare del volume d’affari relativo alle operazioni verso consumatori finali certificate mediante scontrini o ricevute fiscali, ma anche le fatture emesse verso i titolari di partita IVA.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 209 del 26 giugno 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi - calcolo del volume d’affari

Scontrino elettronico: limite di 400.000 euro con calcolo unico per fatture e corrispettivi

Chi svolge sia attività per le quali è obbligatorio il rilascio dello scontrino o di ricevuta, sia attività documentate mediante fattura, dovrà in ogni caso considerare il volume d’affari complessivo dichiarato ai fini IVA per l’anno 2018.

Il limite di 400.000 euro dovrà essere considerato per tutte le attività svolte. Aumenta così la platea dei soggetti che entro il prossimo 1° luglio dovranno dotarsi degli strumenti idonei all’avvio del nuovo scontrino elettronico.

A questo punto non si può non sottolineare che al momento in cui si scrive ancora non vi è traccia degli annunciati servizi gratuiti per l’invio dei corrispettivi telematici all’Agenzia delle Entrate.

Una mancanza che, per chi supera il volume d’affari di 400.000 euro, si traduce nella necessità di acquistare un gestionale privato, anche qualora le operazioni certificate mediante il rilascio di scontrini o ricevute siano nettamente inferiori rispetto a quelle per le quali è emessa fattura.

Si conferma la “mala gestione” dei nuovi adempimenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate, che traduce i nuovi obblighi anti-evasione in nuovi costi per imprese e professionisti.

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