Corrispettivi telematici o fattura elettronica per i distributori automatici

Corrispettivi telematici o emissione della fattura elettronica per i distributori automatici. A fornire chiarimenti sulla possibilità di scegliere come certificare le operazioni è la risposta all'interpello n. 149/2019 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate in riferimento al servizio di ricarica di veicoli elettrici.

Corrispettivi telematici o fattura elettronica per i distributori automatici

Corrispettivi telematici o fattura elettronica per i beni e servizi erogati tramite distributori automatici.

Gli adempimenti obbligatori ai fini IVA rappresentano uno dei temi centrali in ambito fiscale per il 2019, anno in cui oltre all’obbligo di fatturazione elettronica entrerà in vigore anche lo scontrino elettronico che, a partire dal 1° luglio 2019, interesserà i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate è tornata più volte sul tema e, da ultimo, con la risposta all’interpello n. 149 pubblicata il 21 maggio 2019, ha affrontato il tema della certificazione delle operazioni per i soggetti che prestano servizi di ricarica di veicoli elettrici.

Per l’erogazione del servizio tramite distributori automatici che, nel caso in oggetto sono costituiti dalle colonnine di ricarica, sono due le strade che è possibile intraprendere per il rispetto degli adempimenti IVA.

La certificazione delle operazioni potrà essere effettuata o mediante l’emissione di fattura elettronica oppure mediante la trasmissione dei corrispettivi telematici, obbligo quest’ultimo già previsto dal 2017 per i distributori automatici.

Corrispettivi telematici o fattura elettronica per i distributori automatici

La scelta è lasciata al contribuente. I corrispettivi relativi ad operazioni effettuate da soggetti che erogano un servizio mediante distributori automatici potranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate o mediante l’emissione della fattura elettronica oppure mediante la memorizzazione e trasmissione giornaliera dei corrispettivi telematici.

Il caso oggetto dell’interpello n. 149 del 21 maggio 2019 riguarda nello specifico un contribuente che presta servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica, erogati mediante distributori automatici.

L’istante ha adottato un proprio sistema di gestione del ciclo di certificazione delle operazioni, idoneo alla nuova modalità di fatturazione elettronica ma, al contrario, non si è ancora adeguato all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

La richiesta di chiarimenti concerne per l’appunto il corretto assolvimento degli obblighi in materia di IVA e, nel dettaglio, se a fronte dell’erogazione e dell’incasso del corrispettivo sia obbligatorio emettere fattura elettronica in tutti i casi, o solo quando richiesta dal cliente (in applicazione dell’esonero di cui all’articolo 22, comma 1, n. 4 del DPR IVA per le prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico).

La trasmissione telematica dei corrispettivi che debutterà dal 1° luglio 2019 per i commercianti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e che si estenderà a tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA dal 2020, è già obbligatoria dal 1° aprile 2017 per chi vende beni o presta servizi mediante distributori automatici.

Libertà di scelta sulle modalità di certificazione dei corrispettivi

Rientrano nel perimetro dei soggetti già obbligati allo scontrino elettronico anche coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi mediante le colonnine per l’erogazione del servizio di ricarica di veicoli elettrici, ubicate sia in luoghi pubblici che privati qualora siano fruibili al pubblico, in quanto rispettano le caratteristiche previste per i distributori automatici.

Quello che l’Agenzia delle Entrate chiarisce con l’interpello in oggetto è non tanto l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi, ma la facoltà per il contribuente di certificare le operazioni mediante fattura che, a partire dal 1° gennaio 2019, dovrà essere emessa in modalità elettronica.

L’emissione della fattura elettronica sarà in ogni caso obbligatoria qualora espressamente richiesta del cliente e nelle ipotesi in cui la colonnina per l’erogazione del servizio venga data in uso al singolo privato

Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta cartacea.

Per approfondire si mette di seguito a disposizione la risposta completa pubblicata dall’Agenzia delle Entrate:

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 149 del 21 maggio 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 –esonero dall’obbligo di emissione della fattura per i servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica

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