Scontrino elettronico 2019 online: niente obbligo dal 1° luglio per le nuove attività

Scontrino elettronico 2019 online: niente obbligo dal 1° luglio per le attività nate quest'anno perché non è possibile determinare il volume d'affari. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 47 dell'8 maggio 2019.

Scontrino elettronico 2019 online: niente obbligo dal 1° luglio per le nuove attività

Scontrino elettronico 2019 online: dal 1° luglio le attività con un volume d’affari superiore ai 400.000 euro annui hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Ma chi ha avviato l’attività nell’arco di quest’anno non è tenuto a farlo. Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 47 dell’8 maggio 2019.

Per le multiattività, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il volume d’affari di 400.000 euro va considerato in modo cumulativo e non per singola attività.

Dopo la fattura elettronica, il fisco si prepara a compiere un nuovo passo verso il digitale, la novità interessa i soggetti impegnati nelle attività di commercio al minuto ed attività assimilate, indicate nell’articolo 22 del Decreto IVA.

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sarà introdotto nel sistema con due scadenze diverse:

  • dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro;
  • dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.
Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 47 dell’8 maggio 2019
Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Volume d’affari superiore a 400.000 euro.

Scontrino elettronico 2019 online: si introduce l’obbligo dal 1° luglio, ma non per tutti

Con la risoluzione numero 47 dell’8 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sui soggetti che sono tenuti a rispettare la scadenza del 1° luglio.

A stabilire i termini per l’introduzione dello scontrino elettronico è l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo numero 127 del 2015:

“A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972.

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018”.

Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, tre sono i fattori da considerare:

  • l’introduzione dello scontrino elettronico è anticipata al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui;
  • il nuovo obbligo sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24 primo comma, del decreto IVA;
  • si introduce una nuova modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Resta fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Scontrino elettronico 2019 online: niente obbligo dal 1° luglio per le nuove attività

L’elemento discriminante per cui alcuni soggetti devono adeguarsi all’obbligo dello scontrino elettronico dal 1° luglio 2019 è il valore del volume d’affari: 400.000 euro. Ma l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 47 dell’8 maggio, precisa che si tratta di una regola che non si può applicare a chi ha avviato un’attività nel 2019.

Come stabilito dall’articolo 20 del decreto IVA, “per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26.[…]”.

Alla luce della definizione di volume d’affari, quindi, è possibile fare tre considerazioni:

  • il volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso;
  • per individuare i soggetti obbligati alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri bisogna fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018;
  • le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019.

Resta il fatto che tutti, indipendentemente dall’anno di avvio dell’attività e dal volume di affari, possono scegliere volontariamente di adottare la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

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