IVA trasporti via acqua: esenzione, aliquota ridotta oppure ordinaria?

IVA trasporti via acqua: esenzione, aliquota ridotta oppure ordinaria? Dipende dalla tipologia dei mezzi utilizzati e delle prestazioni rese. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 8 del 2 febbraio 2021, fa ordine sul valore dell'imposta sul valore aggiunto da applicare e mette in luce i fattori determinanti.

IVA trasporti via acqua: esenzione, aliquota ridotta oppure ordinaria?

IVA trasporti via acqua: esenzione, aliquota ridotta oppure ordinaria? Non c’è un’unica risposta. La percentuale da applicare dipende dalla tipologia di mezzi e di prestazioni rese ai viaggiatori.

Con la risoluzione numero 8 del 2 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo di riferimento e fornisce le indicazioni utili per applicare correttamente l’imposta sul valore aggiunto alle prestazioni di trasporto di passeggeri per le vie d’acqua rese da imprese armatrici.

Prima di entrare nel vivo, è necessario soffermarsi sulla definizione di “trasporto di persone”.

Non essendo fornita né dalla normativa comunitaria, né da quella domestica, l’Amministrazione finanziaria sottolinea che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, bisogna far riferimento al suo significato abituale.

Nel definire il trasporto di persone bisogna, poi, considerare che non si può propendere per un’accezione estensiva, dal momento che esenzioni e aliquote ridotte rappresentano delle eccezioni al principio fondamentale della direttiva IVA comunitaria: le operazioni a titolo oneroso devono ordinariamente essere assoggettate all’aliquota ordinaria.

Nel testo si legge:

Si ritiene che, nel suo significato abituale, il trasporto sia riconducibile alla nozione civilistica del contratto disciplinato dagli articoli 1678 e seguenti del Codice Civile, con il quale “un soggetto (...) trasferisce persone o cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l’assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso” (sentenza della Corte di Cassazione, sezione II, n. 11430 del 17 ottobre 1992).

In altri termini il “trasporto” include le fattispecie nelle quali un vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose “da un luogo a un altro”.

A questa definizione è necessario aggiungere una precisazione: luogo di partenza e di arrivo possono anche coincidere, a patto che ci sia lo spostamento.

IVA trasporti via acqua: esenzione, aliquota ridotta oppure ordinaria?

Le possibilità che vengono prese in considerazione dall’Agenzia delle Entrate in questo libretto di istruzioni dedicato all’IVA dei trasporti via acqua sono tre:

Sono tutti trattamenti IVA applicabili anche al trasporto via acqua, ma ci sono precise distinzioni da fare:

  • il regime di esenzione IVA si applica alle prestazioni che presentano le caratteristiche seguenti:
    • rientrano nel trasporto urbano, vale a dire che avvengono all’interno dello stesso Comune o tra Comuni non distanti oltre 50 chilometri;
    • sono effettuate tramite i cosiddetti veicoli da piazza, ovvero adibiti al servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea, come possono essere gondole o motoscafi;
  • le due aliquote agevolate si applicano in due diversi casi:
    • aliquota ridotta al 5% per prestazioni di trasporto urbano di persone rese con mezzi diversi di quelli da piazza, che siano abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
    • aliquota ridotta al 10% per i trasporti urbani di persone per vie acquee effettuate con mezzi diversi da quelli da piazza o diversi dai mezzi abilitati e, indipendentemente dal mezzo usato, per i trasporti extraurbani;
  • l’aliquota ordinaria al 22% si applica alle prestazioni complesse, sono i casi in cui chi offre il servizio non si limita solo a permettere lo spostamento delle persone ma offre anche altre prestazioni a scopo turistico-ricreativo.

IVA trasporti via acqua: aliquota ordinaria per le prestazioni complesse

Sulle tre opzioni possibili, poi, l’Agenzia delle Entrate specifica alcuni aspetti da considerare per orientarsi al meglio nel trattamento IVA da applicare ai trasporti via acqua.

Una prima precisazione riguarda i titoli di viaggio emessi dall’impresa armatrice per gruppi organizzati, agenzie di viaggio o tour operator, con al seguito una propria guida turistica remunerata a parte: non c’è nessun ostacolo all’applicazione dell’esenzione o dell’aliquota ridotta, a patto che “il servizio reso dalle medesime imprese armatrici rimanga solo ed esclusivamente il mero trasporto e che non si rientri nella differente ipotesi del noleggio di imbarcazione per escursioni turistiche private nei confronti di tour operator o agenzie di viaggi”.

La lente di ingrandimento, poi, si posa sulla particolare tipologia delle prestazioni complesse a cui si applica l’IVA ordinaria al 22%.

“In tali fattispecie, infatti, il prestatore si impegna a un’obbligazione di natura complessa a fronte di un corrispettivo globale e unitario, come tale soggetta all’aliquota ordinaria del 22 per cento”.

Qualche esempio? Gite turistiche con intrattenimento, pranzi o cene, biglietti per strutture da visitare: tutto incluso in un unico biglietto. O ancora, mini crociere, senza attracco e con una breve descrizione della costa, da parte del personale di bordo. Ma anche escursioni per praticare la pesca sportiva con annessa consumazione al bar della motonave.

Come chiarito più volte, in questi casi non è possibile classificare le prestazioni aggiuntive come accessorie al trasporto di persone, e quindi beneficiare dello stesso regime IVA, perché per essere definita accessoria una prestazione deve integrare, completare e rendere possibile la principale.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risoluzione numero 8 del 2 febbraio 2021.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 8 del 2 febbraio 2021
Regime applicabile alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua. - Articolo 10, primo comma, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter) e Tabella A ,
Parte III, n. 127-novies) allegate al DPR n. 633 del 1972. - Regime applicabile alle prestazioni cc.dd. “complesse”.

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