Scontrino elettronico anche prima del 1° luglio 2019, ma la messa in servizio del RT è vincolante

Scontrino elettronico anche prima del 1° luglio 2019 su base volontaria, ma senza la possibilità di certificazione mista dei corrispettivi. A dettare le regole sulla messa in servizio dei registratori telematici è la risposta all'interpello n. 139 pubblicata dall'Agenzia delle Entrare il 14 maggio 2019.

Scontrino elettronico anche prima del 1° luglio 2019, ma la messa in servizio del RT è vincolante

Scontrino elettronico su base volontaria anche prima del 1° luglio 2019, ma la scelta è vincolante ed è vietata la certificazione mista dei corrispettivi.

Il chiarimento è contenuto nella risposta all’interpello n. 139 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 14 maggio 2019, che illustra nel dettaglio le regole per la messa in servizio dei registratori telematici.

In vista dell’avvio del nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, che partirà dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, sarà possibile installare gradualmente i nuovi registratori telematici senza che siano obbligatoriamente messi in servizio.

Nel caso in cui si scegliesse di anticiparne l’avvio sarà tuttavia obbligatorio adottare un’unica modalità di certificazione dei corrispettivi, con lo scontrino elettronico che diventa quindi vincolante e che esclude la possibilità di gestione mista.

Scontrino elettronico al via dal 1° luglio 2019

Manca ormai poco all’avvio dello scontrino elettronico che, se per la generalità dei contribuenti partirà dal 1° gennaio 2020, sarà anticipato al 1° luglio 2019 per i commercianti al minuto ed assimilati con volume d’affari superiore ai 400.000 euro.

Si tratta del nuovo obbligo introdotto dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127/2015.

I soggetti di cui all’articolo 22 del DPR n. 633/1972 saranno presto obbligati a memorizzare e trasmettere in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, obbligo che sostituirà i registri di cui all’articolo 24, comma 1 dello stesso decreto.

Lo scontrino elettronico entrerà in vigore dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000, e visto l’imminente avvio del nuovo obbligo anti-evasione, è partita la corsa all’adeguamento tecnologico per molti negozianti, commercianti ed artigiani.

In attesa del decreto ministeriale che dovrà stabilire quali sono i soggetti esonerati dallo scontrino elettronico, l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 139 del 14 maggio 2019 chiarisce le regole che accompagneranno il nuovo obbligo.

Agenzia delle Entrate - risposta n. 139 del 14 maggio 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

Scontrino elettronico, messa in servizio dei registratori telematici anche dopo l’installazione

La memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dovranno essere effettuate “mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati”, in conformità alle specifiche tecniche fornite dell’Agenzia delle Entrate.

Per molti è partita la corsa all’acquisto dei nuovi registratori telematici o all’adeguamento di quelli esistenti, anche usufruendo del bonus appositamente istituito.

Secondo la procedura descritta nelle specifiche tecniche, i registratori telematici dovranno essere installati e successivamente attivati, passando dallo stato di censito a quello di attivato e, infine, dovranno entrare in servizio ed essere oggetto di verifiche periodiche.

La messa in servizio potrà essere effettuata:

  • congiuntamente all’attivazione del Registratore Telematico;
  • successivamente alla data di attivazione, purché sia stata effettuata già la fase di attivazione comunicando una data di messa in servizio.

In sostanza, fino alla data di messa in servizio - ovvero fino a quando non sarà in grado di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri - il registratore potrà essere utilizzato dall’esercente come un normale registratore di cassa, ovvero per l’emissione di scontrini e ricevute in modalità tradizionale.

Ferma restando la memorizzazione e trasmissione dal 1° luglio 2019, i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro possono sostituire (o aggiornare) gradualmente i propri registratori di cassa con i nuovi registratori telematici, utilizzando questi ultimi come i precedenti sino al 30 giugno 2019, e metterli in servizio con le nuove funzionalità dal giorno successivo.

Scontrino elettronico prima del 1° luglio 2019, scelta vincolante

Al di là del diverso momento nel quale sono censiti e attivati gli apparecchi, fino alla data di messa in servizio del registratore telematico non cambiano le modalità di certificazione delle operazioni fino al 1° luglio 2019, data di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Se sceglie su base volontaria di mettere in servizio i registratori telematici prima del 1° luglio 2019, il commerciante dovrà invece procedere alla memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Per lo stesso soggetto passivo d’imposta, anche qualora titolare di più punti vendita, non saranno ammissibili certificazioni dei corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua. In sostanza, la scelta su base volontaria di transitare dallo scontrino cartaceo a quello elettronico prima del 1° luglio 2019 sarà vincolante.

Attenzione però: sino al 1° luglio 2019 la memorizzazione e l’invio telematico dei dati non potranno ritenersi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto IVA. Insomma, la scelta di anticipare l’avvio dello scontrino elettronico - sebbene possa essere utile per familiarizzare con il nuovo obbligo - non avrà alcun effetto di semplificazione.

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