Consulenza finanziaria: se collegata con RTO c’è l’esenzione IVA

Consulenza finanziaria sugli investimenti, se è collegata con attività di RTO, ricezione e trasmissione di ordini, può beneficiare dell'esenzione IVA. Lo spiega la risposta all'interpello numero 372 del 17 settembre 2020. Si ha diritto a tale esenzione se il servizio è ricompreso nella definizione di attività di negoziazione di valori mobiliari della giurisprudenza comunitaria.

Consulenza finanziaria: se collegata con RTO c'è l'esenzione IVA

Per la consulenza finanziaria sugli investimenti, se è collegata con attività di ricezione e trasmissione di ordini (RTO), dà diritto all’esenzione IVA.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 372 del 17 settembre 2020.

L’esenzione spetta se la prestazione complessa di servizio d’investimento è ricompresa nella definizione di attività di negoziazione di valori mobiliari della giurisprudenza comunitaria.

Nel documento di prassi viene anche spiegato in quali casi si considera un’unica operazione a livello economico.

Consulenza finanziaria: se collegata con RTO c’è l’esenzione IVA

Se l’attività di consulenza finanziaria è abbinata ad attività di RTO, ovvero di ricezione e trasmissione di ordini, dà diritto all’esenzione IVA.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 372 del 17 settembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 372 del 17 settembre 2020
Esenzione IVA della prestazione complessa derivante dalla combinazione del servizio di consulenza in materia di investimenti con il servizio di ricezione e trasmissione ordini.

Il caso concreto risponde alle richieste dell’istante, una società d’intermediazione mobiliare, che è stata autorizzata alle seguenti prestazioni:

  • ricezione e trasmissione di ordini;
  • consulenza in materia di investimenti;
  • esecuzione degli ordini per conto dei clienti.

Nello specifico tale società eroga servizi di investimento attraverso le seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto quadro tra la società e il cliente;
  • contratto di consulenza e separato contratto concernente la prestazione del servizio di RTO;
  • contratto di consulenza e/o separato contratto riguardante le prestazioni di servizi di RTO.

La società in questione chiede di sapere il trattamento IVA per i servizi di consulenza in materia d’investimento mobiliare in abbinamento al servizio di RTO.

L’Agenzia delle Entrate riporta la normativa di riferimento che prevede l’esenzione IVA, ovvero l’articolo 135, paragrafo 1, lettera f) della direttiva comunitaria n. 112 del 2006, che è stato tradotto nell’ordinamento italiano nell’articolo 10, comma 1, n. 4) e9) del DPR n. 633 del 1972, il decreto IVA.

La richiesta all’Amministrazione finanziaria riguarda un prodotto integrato che si compone da raccomandazioni personalizzate all’investitore riguardo ad operazioni relative a titoli emessi dagli enti con i quali la società istante ha stipulato accordi commerciali.

Per sciogliere di dubbi dell’istante l’Agenzia delle Entrate spiega inizialmente in quali casi i servizi in questione possono essere considerati un’operazione unica ai fini IVA.

In particolare le condizioni richieste sono le seguenti:

  • l’operazione deve essere composta da due o più elementi o atti del medesimo soggetto passivo che sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica operazione economica;
  • l’operazione deve essere composta da una o più prestazioni che costituiscano la prestazione principale, e altre prestazioni che costituiscano una prestazione accessoria a cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale.

Devono dunque essere individuati gli elementi caratteristici dell’operazione complessa e l’obiettivo economico di tale operazione economica.

Nel caso concreto le condizioni sono soddisfatte dalle attività di prestazione di raccomandazioni personalizzate e ricezione e trasmissione di ordini, in quanto tali attività costituiscono una correlazione tale da non renderle indipendenti.

Sussiste dunque un’unica prestazione di servizi complessa, ai fini IVA.

Consulenza finanziaria: in quali casi è prevista l’esenzione IVA

Dopo aver spiegato in quali casi due o più attività possono considerarsi un’unica operazione IVA, il documento richiama la nozione di “negoziazione”, come interpretata dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera f) della Direttiva CE n. 112 del 2006, interpretato dalla Corte di Giustizia dell’UE.

Tali interpretazioni sono state recepite nella risoluzione n. 38/E del 2018.

L’Amministrazione finanziaria, in merito, sottolinea quanto segue:

Con il citato documento di prassi è stata esclusa l’applicabilità del regime dell’esenzione dell’IVA, di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera f) della Direttiva CE n. 112 del 2006, al servizio di consulenza in materia di investimento mobiliare - che si concretizza semplicemente nel fornire informazioni sui prodotti finanziari, a ricevere e/o ad evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti senza emetterli -senza che sia ravvisabile alcun intervento/partecipazione del consulente/prestatore del servizio nella conclusione del contratto tra il cliente/potenziale investitore e la parte che promuove/emette titoli.

Contrariamente a quanto spiegato nel passaggio riportato, il servizio d’investimento integrato, costituito dalla combinazione del servizio di consulenza in materia d’investimento e del servizio di RTO, presenta tutte le caratteristiche che identificano l’attività di mediazione finalizzata alla conclusione di un contratto tra le parti per il tramite di soggetti terzi.

La prestazione complessa di servizio d’investimento può essere qualificata come attività di negoziazione di valori mobiliari nell’accezione che è stata elaborata dalla giurisprudenza comunitaria.

Pertanto tale prestazione può beneficiare dell’esenzione dall’IVA, secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1, n. 4 ) e 9) del DPR n. 633 del 1972.

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