Esenzione IVA per le prestazioni delle RSA, solo se la gestione è globale

Esenzione IVA per le prestazioni delle RSA, Residenze Sanitarie Assistenziali, solo se la gestione è globale. A chiarire le regole per beneficiare dell'agevolazione è l'Agenzia delle Entrate che affronta l'analisi di un caso pratico. I dettagli nella risposta all'interpello numero 240 del 3 agosto 2020.

Esenzione IVA per le prestazioni delle RSA, solo se la gestione è globale

Esenzione IVA per le prestazioni delle RSA, Residenze Sanitarie Assistenziali, solo se la gestione è globale. Nella risposta all’interpello numero 240 del 3 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate riepiloga quali sono le condizioni per poter applicare l’agevolazione prevista dall’articolo 10 del Decreto IVA.

Come di consueto lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è una società che gestisce l’assistenza socio sanitaria agli ospiti di una Residenza Sanitaria Assistenziale amministrato da un Ente no profit religioso.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 240 del 3 agosto 2020
Case di riposo - Gestione parziale e globale RSA - Esenzione IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 21) del d.P.R. n. 633 del 1972.

Esenzione IVA prestazioni casa di riposo, solo se la gestione è globale

In base al contratto stipulato, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, la società fornisce una serie di prestazioni: dai servizi socio sanitari alla formazione, al coordinamento e all’organizzazione del personale di tutte le mansioni, passando per il servizio di pulizia e sanificazione dei locali.

Ma non ha una gestione globale della casa di riposo, mancano ristorazione e lavanderia, servizi affidati ai dipendenti dell’istituto e che sono oggetto di una trattativa con la Residenza sanitaria assistenziale per un nuovo contratto.

Alla luce di quanto prevede l’accordo in essere, la società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare se può applicare l’esenzione IVA alle prestazioni rese o se è necessario stipulare un nuovo contratto con l’integrazione dei due servizi ancora esclusi per poter beneficiare dell’agevolazione.

A sciogliere i dubbi arriva la risposta numero 240 del 3 agosto 2020, che si concentra sulla necessità di avere un contratto che prevede una gestione globale per beneficiare dell’agevolazione IVA sulle prestazioni.

“È possibile riconoscere l’esenzione da IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n.21) del Decreto IVA solo a seguito della stipula del nuovo contratto, che prevede i servizi di ristorazione e lavanderia in aggiunta alle prestazioni già rese in base al contratto in corso di esecuzione.

Ciò non toglie che le “singole prestazioni” previste dall’attuale contratto possano essere fatturate in regime di esenzione IVA ove abbiano le caratteristiche per rientrare in una delle fattispecie previste dal citato articolo 10”.

Esenzione IVA prestazioni RSA, quando si applica?

Attualmente, sottolinea l’Agenzia dell’Entrate, non risulta soddisfatto il requisito della gestione globale della casa di riposo.

Non un dettaglio, ma il principio su cui si basa la possibilità, per il soggetto che eroga i servizi, di applicare l’esenzione prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera numero 21, del Decreto IVA, che esclude dal campo di applicazione dell’imposta “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,.....comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”.

Sulle condizioni da considerare per beneficiare dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ribadisce alcune regole già mese in chiaro dalla risoluzione numero 39 del 16 marzo 2004:

  • l’esenzione IVA ha valenza oggettiva: le prestazioni di servizi in essa elencate rientrano nell’esenzione dall’IVA a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le eroga;
  • l’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto riguarda anche le prestazioni rese da terzi presso una casa di riposo, “anche se distintamente specificate, sempre che le stesse, nella loro interezza e sostanzialmente, caratterizzino la gestione globale della RSA, la cui titolarità (n.d.r.del servizio) rimane in capo” al soggetto appaltante “il quale si limita ad una mera attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e dell’interesse collettivo”;
  • le altre prestazioni infermieristiche e riabilitative, rese distintamente dalla gestione globale della casa di riposo, saranno fatturate secondo il regime previsto per la specifica tipologia.

Tornando al caso analizzato, dunque, fino alla stipula di un eventuale nuovo contratto che includerà anche ristorazione e lavanderia, la società potrà applicare l’esenzione IVA solo alle singole prestazioni che rientrano in una delle fattispecie previste dall’articolo 10 del Decreto IVA.

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