Rimborsi chilometrici ai professionisti: quando diventano reddito?

Giuseppe Guarasci - Imposte

Senza adeguata documentazione i rimborsi chilometrici per gli autonomi concorrono alla formazione del reddito. Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

Rimborsi chilometrici ai professionisti: quando diventano reddito?

Il rimborso delle spese chilometriche sostenute dai professionisti viene considerato reddito da lavoro autonomo se non sufficientemente analitico e documentato.

Questo in sintesi la conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 270 del 23 ottobre 2025.

Come previsto dalla normativa, per evitare abusi e garantire trasparenza, gli autonomi possono beneficiare dell’esclusione dal reddito solo per gli indennizzi analitici, debitamente dimostrati.

Rimborsi chilometrici ai professionisti: quando diventano reddito?

Con la risposta n. 270/2025 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato l’importanza della documentazione analitica, in particolare per quel che riguarda il rimborso chilometrico, per l’utilizzo del proprio veicolo per attività lavorative.

Solo con sufficiente documentazione analitica e separazione contabile tra compensi e rimborsi spese è, infatti, possibile escludere i rimborsi dalla base imponibile del reddito professionale.

Il chiarimento arriva in risposta al quesito posto da un contribuente, il quale ha chiesto delucidazioni in merito al trattamento fiscale delle somme percepite a titolo di rimborso chilometrico in seguito all’entrata in vigore nel 2025 delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 192/2024 che ha previsto alcune modifiche al regime fiscale applicabile ai rimborsi spese nel lavoro autonomo.

Nello specifico, il professionista si è chiesto se fosse possibile annoverare i rimborsi chilometrici, comprovati da riscontri oggettivi quali la misurazione della distanza tramite strumenti di mappatura stradale o evidenze a mezzo sistemi di addebito dei pedaggi autostradali, tra le spese che, se riaddebitate al cliente, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, secondo quanto previsto dall’articolo 54, comma 2, lettera b) del TUIR come modificato appunto dal citato decreto.

Nel caso di specie è stata emessa una fattura nei confronti del cliente, nella quale è stato incluso sia il compenso per la prestazione sia un rimborso delle spese chilometriche, assoggettato a IVA.

Quest’ultimo era stato concordato preventivamente con il committente e calcolato in base ai chilometri percorsi e a una tariffa pattuita.

Come anticipato, il contribuente ha chiesto all’Agenzia se tale rimborso, pur non supportato da giustificativi fiscali di terzi, potesse essere escluso dalla ritenuta d’acconto, e se fosse sufficiente documentare i chilometri percorsi e i parametri di calcolo per evitare l’obbligo di ulteriori giustificativi come gli scontrini del carburante.

Per il rimborso chilometrico serve una documentazione analitica

Nel rispondere, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato in primo luogo la nuova formulazione del reddito di lavoro autonomo, come modificata dal Dlgs n. 192/2024, il quale ha introdotto il principio di onnicomprensività.

Tale principio prevede l’imponibilità di tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività svolta.

Sono previste, comunque, alcune eccezioni, tra cui l’esclusione dal reddito delle somme percepite a titolo di rimborso spese, a condizione che siano addebitate analiticamente al committente.

Questo comporta che le spese devono essere indicate dal professionista in fattura in modo separato rispetto ai compensi e devono essere comprovate da idonea documentazione da cui si evinca puntualmente la tipologia di spesa sostenuta e l’esatta riferibilità all’attività professionale.

In pratica, l’Agenzia chiarisce che ai fini della non imponibilità del rimborso non è sufficiente una semplice indicazione forfettaria basata su chilometri percorsi e tariffa pattuita.

Le spese, infatti, devono essere documentate in modo puntuale e riferibili all’attività professionale, attraverso elementi che consentano un controllo di coerenza e correttezza.

In assenza di tale documentazione, pertanto, il rimborso chilometrico non può essere escluso dalla formazione del reddito e, di conseguenza, deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto.

Nel caso di specie, il rimborso chilometrico, sebbene concordato e calcolato secondo parametri oggettivi, non è stato ritenuto sufficientemente analitico e documentato e dunque concorre alla formazione del reddito.

Solo in presenza dei requisiti indicati dalla normativa è possibile escludere i rimborsi dalla base imponibile del reddito professionale.

Agenzia delle Entrate - Interpello n. 270 del 23 ottobre 2025
Regime fiscale del rimborso delle spese chilometriche addebitate al committente ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo

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