Rottamazione anche per le cartelle contenenti sanzioni tributarie

Gianfranco Antico - Dichiarazioni e adempimenti

La rottamazione delle cartelle sarà consentita anche per i carichi contenenti esclusivamente sanzioni tributarie, vediamo insieme in quali casi e chi potrà beneficiarne

Rottamazione anche per le cartelle contenenti sanzioni tributarie

La nuova rottamazione delle cartelle esattoriali – prevista dalla Legge di Bilancio 2023 all’articolo 1, commi 231-252 (Legge numero 197/2022) – prevede lo stralcio dei debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia, senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n.602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art.27, comma 1, del D. Lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art.17 del D. Lgs. n.112/1999.

In pratica è sufficiente il versamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Fornite le indicazioni sulle regole generali dell’istituto, focalizziamo la nostra attenzione sulla possibilità di definire i soli carichi sanzionatori.

Rottamazione cartelle esattoriali 2023: regole valide anche per i carichi che prevedono solo sanzioni

Il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento – in forza di quanto previsto dal comma 232, dell’articolo 1, della Legge numero 197/2022 - è effettuato:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • ovvero a rate > massimo 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023.

Il comma 244, dell’articolo 1, della Legge numero 197/2022, prevede che, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione fornisce ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Il contribuente può scegliere modalità di pagamento e rate
Secondo quanto indicato dal comma 235, dell’articolo 1, della Legge numero 197/2022, il debitore manifesta all’Agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione, rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Agente pubblica sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della norma; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.

Il comma 242, dell’articolo 1, della Legge di Bilancio 2023 si occupa delle modalità di pagamento.

Le somme dovute per la definizione possono essere versate:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’Agente della riscossione nella comunicazione ricevuta dal debitore;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’Agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione al debitore;
c) presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da pagare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il debitore, se per effetto di precedenti pagamenti parziali ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità sopra indicate.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Le cartelle di pagamento costituite esclusivamente da sanzioni che possono essere stralciate

Come abbiamo visto, è consentito al debitore estinguere il debito contenuto nei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, corrispondendo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, senza il versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni.

Se la disposizione normativa ha come riferimento la situazione classica, in cui il carico è costituito, in materia tributaria, da tributi, interessi e sanzioni affidati dall’Ente creditore, sussistono tuttavia carichi in cui sono comprese solo somme dovute a titolo di sanzione.

La circolare numero 2/E/2017 - che ha fornito istruzioni in ordine alla definizione agevolata di cui all’articolo 6, del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L.n.225 del 1° dicembre 2016, in relazione ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 – sul punto richiama l’elenco dei carichi esclusi dalla definizione agevolata (questa volta contenuti nel comma 246, dell’art.1, della L.n.197/2022), che non contempla espressamente tra i carichi esclusi quelli recanti solo somme dovute a titolo di sanzioni.

Più precisamente, la lett. d), del comma 246, dell’art.1, della Legge di Bilancio 2023, dispone l’esclusione dalla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione recanti

le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali

Da ciò – per l’Agenzia delle Entrate, secondo quanto indicato al punto 2.1, della circolare n.2/E/2017

si può desumere che il legislatore ha inteso comprendere nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie

In tali ipotesi, per poter beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

La stessa circolare numero 2/E/2017, precisa che, nei casi residuali in cui non risultasse dovuto alcun importo neppure all’Agente riscossione, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, il debitore, per avvalersi efficacemente della definizione, deve comunque effettuare una specifica manifestazione di volontà in tal senso e, a tal fine, attivarsi presentando entro il 30 aprile 2023 la dichiarazione di adesione all’Agente della riscossione, in analogia a quanto contemplato dal comma 238, dell’art.1, della Legge numero 197/2022, riguardante l’ipotesi in cui il debitore, per effetto di pregressi pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto nella misura stabilita per la definizione agevolata; in quest’ultimo caso, infatti, la norma prevede espressamente che, sebbene il debitore non debba pagare alcunché avendo già versato quanto dovuto, lo stesso debba comunque presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

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