Sanatoria per le rimanenze di magazzino nella Legge di Bilancio 2024: come funziona

Possibilità di sanatoria per le rimanenze di magazzino: la novità è contenuta all'articolo 20 della Legge di Bilancio 2024 e consentirà di riallineare i valori rispetto a quanto riportato in contabilità. Previsto il versamento di un'imposta sostitutiva del 18 per cento e dell'IVA

Sanatoria per le rimanenze di magazzino nella Legge di Bilancio 2024: come funziona

Nella Legge di Bilancio 2024 è contenuta anche la sanatoria delle rimanenze di magazzino.

Con il fine di favorire il riallineamento del magazzino rispetto ai valori riportati in contabilità, l’articolo 20 del testo in discussione in Senato prevede per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali la possibilità di adeguare le esistenze iniziali dei beni.

Due le vie a disposizione: sarà possibile procedere con l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o all’iscrizione di quanto precedentemente omesso.

Sulla base della scelta operata bisognerà quindi provvedere al versamento dell’IVA e di un’imposta sostitutiva per perfezionare la regolarizzazione del magazzino.

Sanatoria per le rimanenze di magazzino nella Legge di Bilancio 2024: come funziona

Il testo del disegno di Legge di Bilancio 2024 delinea le caratteristiche della sanatoria rivolta alle imprese, misura che rientra tra le novità previste per il prossimo anno nell’ottica di una “semplificazione a 360 gradi” promossa dal Governo e, in particolare, dalla Lega.

È l’articolo 20, “Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” a delineare le caratteristiche della norma per il riallineamento delle rimanenze di magazzino.

A poterne beneficiare sarebbero gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio, i quali per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 potranno procedere:

“all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”

Sanatoria delle rimanenze di magazzino, versamento di IVA e imposta sostitutiva del 18 per cento

Due le vie per la regolarizzazione, che potrà essere effettuata attraverso l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, mediante il pagamento:

  • dell’IVA, determinata applicando “l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato”;
  • di una imposta sostitutiva di IRPEF, IRES e IRAP pari al 18 per cento, “da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato”.

In caso di iscrizione di valori, per la regolarizzazione sarà invece necessario versare esclusivamente l’imposta sostitutiva del 18 per cento, da applicare al valore iscritto.

Le imposte dovute andranno versate in due rate di pari importo, con scadenza fissata:

  • per la prima rata, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023;
  • la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

In caso di mancato rispetto dei termini di scadenza le somme non pagate, comprensive di interessi e sanzioni, saranno automaticamente iscritte a ruolo a titolo definitivo.

Sanatoria magazzino e contabilità nel 2024, Lega: “fisco più snello e agile”

L’adeguamento del magazzino rispetto a quanto riportato in contabilità non comporterà l’applicazione di sanzioni di alcun genere.

I valori risultanti dalle variazioni saranno riconosciuti ai fini civilistici e fiscali dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 e,

“nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello indicato al comma 1. L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.”

La misura si affianca alle ulteriori novità rivolte alle imprese e ai professionisti e previste per il prossimo anno e, tra queste, alla rateizzazione del secondo acconto delle imposte sui redditi e alle nuove agevolazioni per le assunzioni.

L’obiettivo è porre i primi tasselli per un sistema tributario che punti alla crescita.

Queste le dichiarazioni rilasciate dei due deputati della Lega promotori della sanatoria, Alberto Gusmeroli e Massimo Bitonci, che sottolineano come:

“dopo cinquanta anni di complicazioni infruttuose e deleterie, grazie alla Lega e alla maggioranza di centrodestra abbiamo ora finalmente l’opportunità di costruire un fisco più snello e agile, meno nemico di cittadini e imprese, ma anzi stimolo per la crescita.”

La Legge di Bilancio 2024 e i decreti collegati puntano quindi a dare il via ad una revisione profonda del sistema fiscale italiano, in attesa dell’attuazione a 360 gradi della legge delega di riforma.

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