Decreto primo maggio: tutte le novità in arrivo

Francesco Rodorigo / Francesco Oliva - Dichiarazione dei redditi

Superbonus lavoro e bonus tredicesima al centro del decreto primo maggio 2024

Decreto primo maggio: tutte le novità in arrivo

In arrivo un nuovo decreto contenente agevolazioni fiscali e del lavoro: il superbonus lavoro (extra deduzioni del 120 o 130 per cento), bonus tredicesima, agevolazioni contributive per il Sud, cuneo fiscale per confermare gli aumenti in busta paga.

Come lo scorso anno, anche la prossima festa dei lavoratori vedrà il varo di un Decreto Primo Maggio in materia di lavoro, che pare verrà anticipato proprio oggi alle principali sigle sindacali nazionali, che al momento appaiono contrarie se non altro perché non vi sarebbe una concreta possibilità di reale confronto o trattativa con l’Esecutivo.

Gli incentivi di cui si parla sono diversi:

  • riforma dei fondi coesione per aumentare le risorse a favore di quello che giornalisticamente è stato ribattezzato Superbonus Lavoro, ovvero l’extra deduzione del 120 (o 130) per cento concessa alle aziende che incrementano la forza lavoro, già introdotta dalla riforma fiscale lo scorso anno ma ancora non attuata;
  • bonus tredicesime;
  • bonus assunzioni al Sud;
  • detassazione premi di produzione.

Al di là dell’intervento una tantum sulle tredicesime, quindi, non ci saranno novità di rilievo.

Il cd superbonus lavoro, in particolare, non sarebbe una novità ma l’attuazione di una misura già approvata ma ancora non utilizzabile.

La parte interessante al momento sembra essere quella relativa alla possibilità di sbloccare alcune risorse finanziarie al momento immobilizzate, come per i fondi europei di Coesione, dedicandole alle misure sopra e rendendole quindi particolarmente significative.

Il bonus tredicesima 2024

Il bonus tredicesima 2024 consisterebbe in un incentivo una tantum di 80 o 100 euro e destinato a lavoratrici e lavoratori con le seguenti caratteristiche (si tratta di ipotesi non confermate da alcun testo ufficiale):

  • reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000,00 euro;
  • coniuge e/o almeno un figlio a carico (anche nato fuori dal matrimonio, ma riconosciuto, adottivo o affidato).

Si tratterebbe di una misura valida solo per la tredicesima di quest’anno e, di conseguenza, eventualmente da rifinanziare per i prossimi anni.

Passo indietro sui premi di produttività

Parziale passo indietro, invece, sui premi di produttività, per i quali nelle bozze in circolazione l’aliquota sale dal 5 al 10 per cento, sempre per importi non superiori a 3.000 euro lordi.

Non saranno molte le aziende a stracciarsi le vesti... lo strumento rimaneva comunque poco interessante dati gli importi e le complessità di attuazione.

Il superbonus lavoro: finalmente in arrivo l’attuazione dell’extra deduzione sul costo del lavoro pari al 120 (o 130) per cento

L’altro provvedimento è il cd superbonus lavoro, una misura che non rappresenta una novità, in quanto si tratta di un provvedimento già varato dalla riforma fiscale dello scorso anno ma che deve essere ancora attuato.

La novità è che tale misura verrà attuata mediante un decreto interministeriale e che sarà finanziata dalla revisione dei fondi europei di Coesione.

Il DEF di aprile stima che 380.000 imprese saranno potenzialmente interessate dal provvedimento.

Superbonus lavoro: in cosa consiste l’agevolazione fiscale sulle assunzioni 2024
Il nuovo incentivo spetta alle imprese che assumono nuovi lavoratori e lavoratrici nel corso dell’anno. I benefici maggiori spettano a chi impiega lavoratori “svantaggiati, ovvero under 30, percettori di reddito di cittadinanza e disoccupati.

L’intervento consiste in agevolazioni fiscali che vengono realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito.

Il nuovo incentivo sostituisce i bonus assunzione per under 36 e donne scaduti il 31 dicembre e non rinnovati. Inoltre, è stata abolita - un po’ a sorpresa a dire il vero - l’agevolazione ACE.

Le novità sono già varate nel decreto attuativo del primo modulo della riforma fiscale, ma ancora purtroppo non attuate.

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Tecnicamente si tratta quindi di una variazione in diminuzione della base imponibile ulteriore rispetto a quella ordinaria.

Per il 2024 sostituisce i bonus per l’assunzione di giovani under 36 e donne, entrambi scaduti il 31 dicembre e non rinnovati.

Questa super deduzione è pari:

  • al 120 per cento per tutte le assunzioni a tempo indeterminato;
  • al 130 per cento per chi assume lavoratori “svantaggiati” (allegato 1 del DL n. 216/2023):
    • persone con disabilità;
    • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 e le persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 381/1991;
    • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
    • donne di qualsiasi età con almeno due figli minorenni, vittime di violenza o disoccupate da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti (articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014);
    • ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione;
    • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
    • lavoratori con sede di lavoro in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Un apposito decreto attuativo di MEF e Ministero del Lavoro definirà finalmente le diverse disposizioni, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati, così da garantire che la maggiorazione complessiva non superi il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per tali categorie.

Superbonus lavoro, l’extra deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato: i soggetti beneficiari

Come si legge nel testo, le agevolazioni saranno realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito.

Queste spettano:

  • ai titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR);
  • alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali;
  • alle società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
  • agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

Questi soggetti devono aver esercitato l’attività per tutto il periodo d’imposta 2023 e devono trovarsi in condizioni di normale operatività. Sono escluse, infatti, le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi d’impresa di natura liquidatoria.

Attenzione: per finalità antielusive è previsto che la verifica della condizione dell’aumento dei dipendenti debba essere operata al netto degli eventuali decrementi occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

Il tema era stato l’oggetto del webinar del direttore responsabile di Informazione Fiscale, Francesco Oliva, intervenuto in diretta sui canali social de Il Consulente del Lavoro lo scorso 18 dicembre 2023.

Qui l’intervento completo:

Come sottolineato dal Viceministro dell’Economia:

“Dobbiamo fare riferimento ad un anno intero, ad esempio il personale occupato nel 2023, che rappresenta la base per poter commisurare l’incremento occupazionale.

Supponiamo che nel 2023 ci sono 100 dipendenti, se nel 2024 si incrementa il numero di dipendenti a tempo indeterminato di 30 unità, su queste 30 unità si considererà il costo del lavoro con una maggiorazione del 20 o del 30 per cento.”

Il costo dell’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, comma 1, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Inoltre, viene definitivamente abolita l’ACE, cioè l’aiuto alla crescita economica delle imprese.

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Cosa prevede la delega fiscale

Il Governo ha deciso quindi di avviare la delega fiscale lato aziende con uno strumento di incentivo e stimolo indiretto al mercato del lavoro.

L’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge delega per la riforma fiscale prevede la riduzione dell’aliquota dell’IRES nel caso in cui le imprese rispettino, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:

  • una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili;
  • gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa. La distribuzione degli stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti.

Per le aziende che non beneficiano della riduzione dell’aliquota va riconosciuta la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti:

  • gli investimenti qualificati, “anche attraverso il potenziamento dell’ammortamento” (una sorta di riedizione del super ed iper ammortamento di renziana memoria);
  • le nuove assunzioni, “anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime”.

Si potrà, quindi, optare per l’applicazione dell’aliquota IRES del 24 per cento, mantenendo la possibilità di fruire delle agevolazioni con le modalità ordinarie, cioè avvalendosi anche della maggiorazione del costo sostenuto.

Per il 2024, dunque, le aziende potranno fruire esclusivamente dell’extra deduzione dal reddito imponibile della componente di costo aggiuntivo del personale dipendente a tempo indeterminato.

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