La domanda di rottamazione quinquies lascia salva la rateizzazione delle cartelle non incluse nella definizione agevolata. Le FAQ dell'Agenzia delle Entrate Riscossione
Rottamazione quinquies e rateizzazione delle cartelle, doppio piano di rientro.
Il perimetro stretto della nuova rottamazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 comporta la necessità di valutare le cartelle incluse nella definizione agevolata. Un passaggio agevolato dal Prospetto informativo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e che sarà centrale anche per valutare il destino delle rateizzazioni ordinarie in essere.
Per i debiti esclusi dalla rottamazione, resterà operativo il piano di versamento rateale già richiesto all’AdER, con la necessità di far fronte a un duplice calendario di scadenze e impegni nei confronti del Fisco.
Rottamazione quinquies, rateizzazione sospesa per le cartelle ammesse
Sono le FAQ pubblicate il 20 gennaio dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, in concomitanza con il lancio del servizio per fare domanda, a fare chiarezza sul rapporto tra rottamazione quinquies e rateizzazione delle cartelle.
In prima battuta, l’AdER chiarisce che per i debiti inclusi nella nuova definizione agevolata, la presentazione della domanda di rottamazione quinquies comporta la sospensione degli obblighi di pagamento, fino al 31 luglio 2026.
Il pagamento della prima o unica rata comporta quindi il venir meno degli obblighi legati ai piani ordinari di rientro già accordati dall’AdER. Alla data del 31 luglio sono automaticamente revocati quelli per i quali la domanda risulta accolta.
Lo stop alle rateizzazioni sarà però parziale: per i debiti esclusi dalla rottamazione si avvia un doppio binario di scadenze e regole da seguire.
Rottamazione quinquies in parallelo alla rateizzazione per le cartelle escluse
Per i piani di rateizzazione che comprendono sia debiti inclusi nella domanda di rottamazione quinquies che somme per le quali non si intende o può effettuare l’adesione, le strade si dividono.
La sospensione delle rateizzazioni ordinarie in caso di invio della domanda di rottamazione è infatti perimetrata ai soli carichi definibili.
Appare in tal senso utile ricordare che sarà possibile fare domanda di adesione alla rottamazione quinquies esclusivamente per i carichi affidati dal 2000 al 2023, relativamente a:
- imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).
Ne restano fuori le cartelle contenenti carichi derivanti da attività di accertamento e, per quanto riguarda le domande di adesione alla rottamazione quater, quelli che seppur rientranti nei casi di cui sopra sono compresi in piani di pagamento regolari alla data del 30 settembre 2025.
Per le quote escluse dalla definizione agevolata resta obbligatorio proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione “non rottamabili”, tramite i canali messi Paga online del sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, mediante l’App Equiclick o rivolgnedosi agli sportelli presenti sul territorio..
L’effetto della domanda di rottamazione sulle rateizzazioni in essere sarà quindi parziale, e limitato ai soli carichi inclusi nella procedura agevolata di rientro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rottamazione quinquies e rateizzazione delle cartelle corrono in parallelo