Rottamazione-quinquies: quando la domanda salva il patrimonio da pignoramenti ed esecuzioni

Sandra Pennacini - Imposte

Rottamazione quinquies: la domanda sospende le attività di recupero coattivo. Analisi degli effetti su fermi amministrativi, ipoteche, procedure esecutive e pignoramenti presso terzi

Rottamazione-quinquies: quando la domanda salva il patrimonio da pignoramenti ed esecuzioni

La rottamazione quinquies, introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, rappresenta una valida protezione per i contribuenti con debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 rientranti nel perimetro della misura (si ricorda che dalla sanatoria sono esclusi i debiti da accertamento).

La semplice presentazione della domanda di adesione, da inviare entro il 30 aprile 2026, influisce sulle attività di recupero coattivo e, sebbene in talune circostanze specifiche le procedure già avviate possano proseguire, la presentazione dell’istanza offre comunque innumerevoli vantaggi.

Per comprendere il quadro è fondamentale distinguere tra le diverse tipologie di azione, poiché gli effetti della definizione agevolata variano:

  • misure cautelari: la presentazione dell’istanza impedisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche. Tuttavia, quelli già iscritti alla data della domanda restano in essere a garanzia del credito;
  • procedure esecutive: la domanda blocca l’avvio di nuove procedure esecutive e sospende quelle già avviate (salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo);
  • pignoramenti presso terzi: la misura interviene con modalità specifiche. In un pignoramento presso terzi (come su stipendio o conto corrente), la domanda inibisce la prosecuzione della procedura (blocco delle trattenute future), ma solo il versamento della prima rata (entro il 31 luglio 2026) ne determina l’estinzione giuridica, liberando definitivamente le somme pignorate.

Come esaminato di seguito, l’efficacia di questa protezione dipende dallo stadio di avanzamento di ogni singola azione.

Il perimetro della sanatoria: quali debiti possono essere rottamati

Come accennato, la definizione agevolata non riguarda la totalità dei debiti.

È bene quindi richiamare il perimetro della misura poiché anche gli effetti qui oggetto di disamina sono ovviamente circoscritti ai debiti rottamabili, ovvero carichi derivanti da:

  • omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico o formale (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972);
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con l’espressa esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni dello Stato (Prefetture).

Restano esclusi i carichi affidati dagli Enti Locali e dalle Regioni, così come le somme dovute per la precedente Rottamazione-quater (anche se rientranti nelle casistiche di cui sopra) se, alla data del 30 settembre 2025, risultavano versate tutte le rate scadute.

L’eccezione del primo incanto nelle esecuzioni immobiliari

L’effetto protettivo della domanda incontra un limite importante in presenza di procedure esecutive immobiliari.

La norma stabilisce che non possono essere proseguite le procedure precedentemente avviate, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

In questo scenario, l’interesse alla stabilità della vendita forzata (si pensi alla situazione del soggetto che si è aggiudicato l’immobile) prevale sulla facoltà del contribuente di ottenere la sospensione: se il bene è stato già aggiudicato, la rottamazione non può più arrestare il trasferimento della proprietà, anche se l’istanza viene presentata tempestivamente.

Se, invece, l’aggiudicazione non è ancora avvenuta, la presentazione dell’istanza blocca qualsiasi iniziativa in tal senso.

Pignoramenti presso terzi e svincolo delle somme

Diversa è la disciplina per i pignoramenti presso terzi; in questi casi, la presentazione della domanda di adesione inibisce la prosecuzione della procedura.

Tuttavia, il definitivo svincolo delle somme pignorate e l’estinzione della procedura non sono immediati: si verificano solo con il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata.

Fino a tale versamento, le somme restano accantonate (“congelate”) dal terzo pignorato, ma non vengono incassate dall’Agente della riscossione.

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Conviene presentare ugualmente istanza?

In presenza di azioni esecutive “irreversibili” (si pensi al caso dell’immobile per il quale si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo), potrebbe sorgere il dubbio se valga la pena aderire alla rottamazione o meno.

Sotto questo profilo è bene ricordare che la rottamazione quinquies garantisce un notevole vantaggio finanziario, posto che il debito viene estinto versando unicamente la quota capitale, il rimborso delle spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Vengono invece integralmente eliminati sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e l’aggio di riscossione.

Questo alleggerimento è utile anche se l’esecuzione deve proseguire, poiché il ricavato della vendita sarà utilizzato per coprire un debito drasticamente ridotto grazie allo stralcio delle componenti sanzionatorie garantito dalla sanatoria.

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