La rottamazione delle tasse locali resta una scelta di comuni e regioni, ma il perimetro è stretto. IMU, TARI e multe stradali già affidati ad AdER restano fuori dalla sanatoria. Le indicazioni nella nota IFEL del 27 gennaio 2026
Rottamazione delle tasse locali con tanti nodi da sciogliere.
A evidenziarlo è l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL), con la nota del 27 gennaio 2026 pubblicata per fare chiarezza sulla rottamazione per i comuni.
L’IMU, la TARI, così come anche le multe stradali, potranno essere oggetto di specifiche forme di definizione agevolata sulla base delle scelte operate dai diversi enti. Una procedura slegata dalla rottamazione quinquies, che si presenta però a perimetro stretto.
In prima battuta, l’IFEL evidenzia che le rottamazioni delle tasse locali non trovano allo stato attuale applicazione per le cartelle già affidate all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Dubbi inoltre sulla possibilità di prevedere forme di definizione agevolata dell’IMU.
Rottamazione delle tasse locali, le prime istruzioni IFEL per IMU, TARI e multe stradali
La rottamazione quinquies lascia fuori le tasse locali, per le quali la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la possibilità di definizione agevolata a scelta dei singoli comuni.
Non una rottamazione locale collegata a quella nazionale sul fronte dei tempi, ma una procedura autonoma pensata per fornire agli Enti locali un nuovo strumento di gestione delle proprie entrate, in coerenza con i vincoli di bilancio e circoscritta a periodi temporali delimitati.
A differenza delle precedenti edizioni di definizione agevolata, i comuni non dovranno pronunciarsi entro una scadenza predeterminata, ma potranno valutare con più attenzione gli effetti e le potenzialità della sanatoria sul fronte della riscossione dei propri tributi.
Le prime indicazioni operative sulla rottamazione delle tasse, quali l’IMU, la TARI, ma anche le multe stradali, arrivano dall’IFEL con la nota pubblicata il 27 gennaio 2026.
Oltre a porre in evidenza la necessità di un’attenta valutazione degli effetti sul bilancio della rottamazione, l’Istituto si sofferma sul perimetro effettivo del recupero agevolato dei debiti comunali.
La definizione autonoma degli enti potrà prevedere l’esclusione o la riduzione di interessi o anche sanzioni sulle tasse non versate in tempo, lasciando inalterata la quota capitale del debito (e quindi il valore “iniziale” del tributo).
Il comma 105, articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) precisa che:
“possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle
addizionali a tributi erariali”.
Nel perimetro teorico vi rientrano quindi quasi la totalità delle entrate comunali, si pensi all’IMU e alla TARI, ma anche le multe stradali. Comprese anche le entrate relative alle rette scolastiche e ad esempio i canoni di locazione e gli oneri di urbanizzazione.
Definizione agevolata delle tasse locali agganciata alla rottamazione quinquies, fuori le cartelle affidate ad AdER
Secondo quanto previsto dal comma 104, articolo 1 della Manovra 2026, i comuni potranno prevedere forme di definizione agevolata agganciate alla rottamazione quinquies, secondo gli stessi criteri.
Su questo punto però l’IFEL evidenzia un problema non di poco conto: molti comuni non riscuotono le tasse da soli, ma affidano il compito all’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Stando a quanto riportato nelle nota, resta infatti fermo il perimetro delle facoltà locali di rottamazione indicato nel comma 105, in base al quale “possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali”. La fase di riscossione coattiva dei crediti affidati ad AdER non può essere considerata a “gestione” locale .
Per le cartelle nelle mani dell’AdER, allo stato attuale il Comune non ha il potere di prevedere forme di rottamazione.
Resterebbero quindi “bloccate” tutte le cartelle relative all’IMU, alla TARI e alla generalità delle entrate locali per le quali il compito della riscossione è stato delegato alla Riscossione.
Una rottamazione “preventiva”: ravvedimento operoso potenziato per le tasse locali, dubbi sull’IMU
Le norme contenute nella Legge di Bilancio 2026 consentono ai cittadini di sanare le irregolarità nei pagamenti prima che il Comune invii un avviso di accertamento. Una sorta di “ravvedimento operoso potenziato” che permette di risparmiare su sanzioni e interessi.
Gli enti potranno consentire la definizione agevolata anche dei tributi non ancora accertati, una sorta di regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, ottenendo uno sconto sulle sanzioni che sarebbe superiore a quello del normale ravvedimento operoso.
Quest’ultima possibilità si presenta lineare per quel che riguarda la TARI, essendo calcolata dal Comune e quindi permettendo la determinazione dello sconto applicabile in caso di rottamazione.
Diverso il discorso sull’IMU, imposta calcolata in autoliquidazione e che rende complessa la procedura di rottamazione preventiva all’attività di accertamento. L’IFEL evidenzia inoltre lo scoglio tecnico sull’IMU dovuta per i capannoni, gli alberghi e le fabbriche (gruppo catastale D).
Per questi immobili, l’IMU è divisa in due:
- quota comunale;
- quota statale.
L’IFEL evidenzia quindi il limite invalicabile: il Comune non può rottamare entrate dello Stato e, pertanto, la spontanea potrà scontare solo la parte di propria competenza. Diverso il discorso in caso di accertamento: in questo caso anche la quota statale diventa di competenza comunale come recupero evasione e il Comune potrà rottamare tutto l’importo.
La rottamazione delle tasse locali appare quindi un rebus, con diversi punti critici sia per i comuni che per i contribuenti interessati a sanare in via agevolata i debiti maturati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IMU, TARI e multe: anche la rottamazione delle tasse locali è a perimetro stretto