Rottamazione quinquies e rateazioni in corso: come gestire i piani misti ed evitare la decadenza

Sandra Pennacini - Dichiarazioni e adempimenti

Rottamazione quinquies e rateizzazioni in corso: guida pratica alla gestione dei piani misti e alle regole per evitare la decadenza

Rottamazione quinquies e rateazioni in corso: come gestire i piani misti ed evitare la decadenza

L’adesione alla nuova rottamazione-quinquies (introdotta dalla Legge di Bilancio 2026) rappresenta un’importante opportunità di risparmio sui debiti esattoriali, ma richiede un’attenzione particolare per i contribuenti che hanno già in corso piani di dilazione ordinaria.

La criticità emerge quando le cartelle inserite in una rateazione attiva contengono sia debiti “rottamabili” (come IVA o IRPEF da controlli automatici) sia debiti tassativamente esclusi dal perimetro della misura (come le multe stradali elevate dalla Polizia Locale, l’IMU o i debiti tributari e previdenziali derivanti da accertamento esecutivo).

In presenza di queste “rateazioni miste”, è fondamentale sapere che la presentazione della domanda di adesione non congela l’intero piano di ammortamento.

Per i debiti esclusi dalla definizione agevolata, infatti, occorre proseguire regolarmente con i pagamenti, pena la decadenza dalla dilazione e la ripresa delle azioni di recupero.

L’effetto sospensivo della domanda di rottamazione quinquies: limiti e perimetro

La disciplina della sospensione è contenuta nell’articolo 1, comma 91, della Legge 199/2025.

La norma stabilisce che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (31 luglio 2026).

Tuttavia, il legislatore specifica che tale sospensione opera “limitatamente ai carichi definibili” che costituiscono oggetto della domanda.

Di conseguenza:

  • per la quota “rottamabile” (es. omessi versamenti da dichiarazione): il pagamento delle rate del vecchio piano si sospende fino al 31 luglio 2026. Successivamente a tale data, il piano di dilazione viene automaticamente revocato per la parte rottamata (Art. 1, comma 94, lett. a): ciò significa che il pagamento di quei debiti dovrà proseguire esclusivamente secondo le regole della definizione agevolata e la “vecchia” dilazione non sarà più recuperabile;
  • per la quota “non rottamabile” (es. accertamenti o tributi locali): la sospensione non opera. Per questa tipologia di debiti, il pagamento deve proseguire senza soluzione di continuità secondo le scadenze del piano di dilazione originario.

Come pagare correttamente la quota residua (senza errori di calcolo)

Il rischio principale per il contribuente è quello di interrompere erroneamente l’intero versamento delle rate del piano di dilazione originario, credendo di essere “coperto” dalla domanda di rottamazione, causando così la decadenza dal piano stesso per la parte di debito non rottamabile / rottamata.

Per evitare questo scenario, il contribuente deve continuare a versare, ma non le rate originarie, bensì rate “ridotte”, scorporate della quota parte relativa ai debiti in rottamazione.

Fortunatamente, non è necessario effettuare complessi conteggi manuali che potrebbero indurre in errore.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate-Riscossione nella FAQ n. 19 pubblicata il 20 gennaio 2026, è l’Amministrazione stessa a fornire gli importi ricalcolati.

La FAQ precisa testualmente:

“Il contribuente che si trova in questa situazione, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti ("non rottamabili"), potrà utilizzare il servizio "Paga online" sul sito e sull’App Equiclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento, oppure potrà rivolgersi agli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione”.

Istruzioni operative

Nel concreto, il contribuente titolare di una dilazione mista che ha presentato domanda di adesione alla rottamazione quinquies deve:

  • accedere all’Area Riservata del portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione o all’App Equiclick;
  • utilizzare il servizio “Paga online”. Il sistema proporrà automaticamente l’importo aggiornato della rata, già "depurato" dalle voci oggetto di sospensione per effetto della Rottamazione-quinquies;
  • procedere al pagamento di tale importo ridotto alle scadenze originarie.

In alternativa alla modalità telematica, resta ferma la possibilità di rivolgersi fisicamente agli sportelli dell’Agente della riscossione per richiedere i moduli di pagamento aggiornati (Rav/PagoPA) relativi alla sola quota di debito che deve restare in rateazione ordinaria.

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