La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9604/2026, si è pronunciata in tema di presupposti per l’imputazione ad una Srl dei redditi accertati mediante indagini sulle movimentazioni finanziarie svolte dai soci sui propri conti correnti
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una Srl un avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap in relazione all’anno d’imposta 2008, contro il quale la società aveva poi proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale lo aveva rigettato.
La Commissione Tributaria Regionale confermava poi la sentenza di primo grado e la contribuente proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 32 e 37, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, e 51 del DPR n. 633 del 1972 e 2697 c.c., lamentando che i giudici di appello, così come quelli di primo grado, non avevano considerato che il potere dell’ufficio di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti correnti bancari e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, salvo che il contribuente non dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione, non può essere esteso a persone diverse dal contribuente medesimo, ancorché ad esso legate da vincoli familiari o commerciali, a meno che l’ufficio non provi la natura fittizia dell’intestazione, o comunque la sostanziale imputabilità al contribuente delle poste creditorie e debitorie annotate nei suddetti conti.
Nel caso di specie, i giudici di appello, secondo la ricorrente, avevano poi violato anche i criteri di riparto dell’onere della prova, ponendolo a carico della società ed “accusandola” di non essere riuscita a provare che i redditi induttivamente accertati con riferimento alle movimentazioni finanziarie dei soci non fossero a lei effettivamente imputabili.
Secondo la Suprema Corte il ricorso era infondato.
Indagini finanziarie sui conti dei soci sufficienti ad imputare il reddito alla Srl
Evidenziano i giudici di legittimità che in tema di società di capitali la Cassazione ha già affermato che, in sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 37, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione, o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali.
Ai sensi dell’art. 32 del DPR n. 600 cit. incombe infatti sulla società contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria attività di impresa (cfr., Cass., n. 8112 del 22/04/2016).
La Suprema Corte precisa poi che ai fini dell’imputazione alla società di capitali dei redditi induttivamente accertati in capo ai suoi soci non è necessario invocare e provare che i conti correnti oggetto di indagine fiscale siano fittiziamente intestati ai soci, essendo sufficiente che siano sostanzialmente (e presuntivamente) di pertinenza della società.
In altri termini, l’Amministrazione finanziaria, laddove intenda imputare alla società i redditi accertati mediante l’indagine svolta sulle movimentazioni finanziarie operate dai soci sui propri conti correnti, non deve necessariamente provare un fenomeno di interposizione, reale o fittizia che sia, essendo sufficiente che, con l’ausilio delle presunzioni semplici, possa affermare che vi sono indici fattuali gravi, precisi e concordanti idonei ad affermare che la fonte dei proventi accertati in capo ai soci è appunto l’attività imprenditoriale svolta dalla società.
Tanto premesso, nella specie, il fatto che i soggetti sui quali l’ufficio aveva svolto le indagini fiscali fossero tutti soci della società contribuente e che tra loro vi fossero anche vincoli familiari, unitamente alla mancata giustificazione della origine delle provviste accreditate sui conti correnti e degli scopi delle movimentazioni in uscita, ben poteva fondare una ripresa fiscale nei confronti della società per redditi d’impresa non dichiarati (cfr., Cass., n. 31750 del 10/12/2024).
Al di là dello specifico caso processuale, più in generale, giova comunque anche evidenziare quanto segue.
Le indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi
Sia l’art. 32, n. 7, del DPR n. 600/1973, riguardo alle imposte sui redditi, che l’art. 51 del DPR n. 633/1972, riguardo all’IVA, autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, sempre che vi sia motivo di ritenerli connessi ed inerenti al reddito del contribuente, ipotesi, questa ad esempio ravvisabile nel rapporto familiare o societario, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate (Cass. n. 20118/2018; Cass. n. 3628/2017; Cass. n. 1898/2016; Cass. n. 20668/2014; Cass. n. 18083/2010).
Altra parte della giurisprudenza, comunque, non reputa sufficiente, per acquisire i dati bancari relativi a terzi estranei alla società, la sola sussistenza del rapporto familiare o della qualità di socio o di amministratore, ma impone che l’Agenzia delle Entrate dimostri la sussistenza di specifici indizi che facciano presumere la riconducibilità alla società delle somme transitate nei conti correnti personali (Cass. 12817/2018, Cass. n. 17423/2003).
In sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie di conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può in ogni caso ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma può appunto riguardare anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché l’Amministrazione finanziaria fornisca elementi, anche indiziari e/o presuntivi, che riferiscano all’ente i movimenti sui conti di terzi.
Quanto alla distribuzione dell’onere probatorio ne consegue pertanto che, una volta dimostrata la (possibile) pertinenza alla società dei rapporti intestati alle persone fisiche con essa collegate, l’Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione dell’art. 32 del DPR n. 600/73 impone a quel punto alla società contribuente di dimostrare l’estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa (ex multis, Cass. n. 8112/2016).
In sostanza, all’operare della presunzione legale è il contribuente che deve fornire la prova contraria, ancor più laddove l’insieme degli elementi dimostri la più che probabilità della ricostruzione effettuata dall’Ufficio, in presenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza posti dall’art. 2729 c.c. Gravità intesa come rilevante contiguità logica col fatto ignoto; precisione in quanto il fatto noto da cui la presunzione prende le mosse è certo nella sua oggettività e concordanza se tutti gli indizi sono dello stesso segno e non si contraddicono tra di loro.
In una società la cui compagine sociale e la cui amministrazione è riferibile ad un unico ristretto gruppo familiare (elementi sintomatici), essendo elevata la probabilità che le movimentazioni debbano ascriversi al soggetto sottoposto a verifica, ben si può quindi presumere che siano riconducibili alla società contribuente le operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati ai soci e ai loro familiari, salva appunto la facoltà di provare la diversa origine di tali entrate.
La “sottigliezza” da non perdere di vista consiste nell’aver presente che non è l’art. 37, comma 3, del DPR n. 600/1973 il presupposto necessario per il legittimo ricorso alla procedura degli accertamenti bancari di cui all’art. 32 del DPR n. 600/1973, essendo vero invece il contrario, e cioè che, sulla base dell’accertamento ex art. 32, sarà possibile imputare al contribuente, ex art. 37, i redditi formalmente appartenenti ad altra persona.
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