Rinnovo reddito di cittadinanza, le istruzioni INPS: domanda da ottobre 2020

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Rinnovo reddito di cittadinanza, dall'INPS arrivano le istruzioni per fare domanda. Da ottobre 2020 potranno richiedere il prolungamento dell'assegno i beneficiari che hanno terminato la fruizione dei primi 18 mesi a settembre. Scatta però l'obbligo di accettare la prima offerta di lavoro.

Rinnovo reddito di cittadinanza, le istruzioni INPS: domanda da ottobre 2020

Rinnovo del reddito di cittadinanza, domanda a partire da ottobre 2020. Dall’INPS arrivano le istruzioni per richiedere il prolungamento dell’assegno, dopo la fruizione dei primi 18 mesi.

Il reddito di cittadinanza spetta per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Dopo la sospensione di un mese, e nel caso di permanenza dei requisiti per l’accesso, è possibile presentare domanda di rinnovo.

Si trovano in questa condizione i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza a partire dal mese di aprile 2019. La prima scadenza dei 18 mesi è arrivata a settembre 2020.

Con il messaggio n. 3627 del 08/10/2020, l’INPS illustra le modalità operative per la presentazione della domanda di rinnovo del reddito di cittadinanza, specificando però un aspetto importante. In caso di rinnovo, i percettori dell’assegno saranno obbligati ad accettare la prima offerta utile di lavoro congruo.

Rinnovo reddito di cittadinanza, le istruzioni INPS: domanda da ottobre 2020

Nel mese di settembre 2020 i nuclei familiari che hanno beneficiato del reddito di cittadinanza fin dalla prima erogazione (aprile 2019) hanno ricevuto la diciottesima mensilità e pertanto la domanda è stata posta in stato “Terminata”.

Da ottobre 2020, cioè dopo il mese di sospensione previsto per legge, tali contribuenti potranno presentare domanda di rinnovo del reddito di cittadinanza. Per continuare a percepire l’assegno erogato dall’INPS, e per continuare a fruire delle misure di politica attiva collegate, la domanda di rinnovo dovrà essere presentata con le stesse modalità previste per la prima istanza.

Il messaggio pubblicato dall’INPS l’8 ottobre 2020 ricorda che la domanda di rinnovo del reddito di cittadinanza potrà essere presentata tramite i seguenti canali:

  • gestore del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Poste Italiane S.p.A.);
  • accedendo in via telematica, tramite SPID, al sito www.redditodicittadinanza.gov.it;
  • presso i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
  • tramite il sito www.INPS.it, con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più PIN.

C’è però una novità importante da tenere a mente. In caso di rinnovo del reddito di cittadinanza, è previsto l’obbligo di accettare la prima offerta di lavoro congruo ricevuta, pena la decadenza dal beneficio. Non è più possibile il rifiuto di una massimo due proposte di lavoro ricevute.

INPS - messaggio numero 3627 dell’8 ottobre 2020
Reddito di Cittadinanza. Presentazione domanda di rinnovo al termine del godimento delle 18 mensilità. Precisazioni su nuova domanda e prima domanda

Rinnovo reddito di cittadinanza, come si calcolano i primi 18 mesi

Il messaggio 3627 pubblicato dall’INPS fornisce le istruzioni operative per il calcolo dei 18 mesi, e quindi aiuta a capire chi e quando deve fare domanda di rinnovo.

Nel caso in cui il nucleo familiare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio, il limite temporale di 18 mesi si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi in seguito alla variazione.

Resta ferma naturalmente la necessità di mantenere tutti i requisiti di legge, come pure l’obbligo di presentare una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione.

In tali casi è quindi necessario presentare una nuova domanda, considerando che la prestazione decade automaticamente dal mese successivo a quello di presentazione dell’ISEE aggiornato.

Non dovrà essere presentata una nuova domanda nel caso in cui la variazione consista in un decesso o in una nuova nascita.

Riportiamo gli esempi forniti dall’INPS:

Esempio n. 1: variazione con nuova nascita

Nel nucleo familiare beneficiario di Rdc dal mese di aprile 2019, composto da due coniugi e da due figli minori, si registra a gennaio 2020 l’ingresso di un nuovo nato, correttamente inserito in DSU.

La prestazione prosegue in questo caso fino a settembre 2020, ferma restando la verifica della permanenza dei requisiti.

Esempio n. 2: variazione con uscita di un componente maggiorenne

Nel nucleo familiare beneficiario di Rdc dal mese di maggio 2019, composto da due coniugi e da due figli, di cui uno maggiorenne, si verifica a luglio 2020 l’uscita del figlio maggiorenne, che autodichiara un nuovo nucleo familiare avendo iniziato un’attività lavorativa in una diversa città, con cambio di residenza.

La domanda in questo caso decade al momento della variazione del nucleo, nel mese di luglio 2020 (dopo 14 mesi di erogazione). Nel caso in cui il nucleo residuo e/o il nuovo nucleo monocomponente presentino una nuova domanda di Rdc, avrebbero diritto ad altri 4 mesi di prestazione, dopo i quali raggiungerebbero il diciottesimo mese di erogazione e la domanda andrebbe in stato “Terminata”.

Si precisa che, nel caso in cui la domanda di reddito di cittadinanza venga presentata da un nucleo familiare i cui membri hanno percepito un numero diverso di mensilità, nel computo temporale ai fini del raggiungimento del tetto massimo di 18 mensilità si considera il periodo di Rdc percepito dal componente o dai componenti il nucleo, anche minorenni, che ne hanno usufruito in misura maggiore.

Rinnovo reddito di cittadinanza, come calcolare i 18 mesi in caso di variazione situazione economica del nucleo familiare

In caso di interruzione del reddito di cittadinanza, si può presentare nuovamente domanda per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto, salvo che l’interruzione non sia dovuta all’applicazione di sanzioni.

Come illustrato dall’INPS, solo nel caso in cui il reddito di cittadinanza sia stoppato per un aumento del reddito familiare, dovuto all’inizio di una nuova attività lavorativa, e la nuova domanda venga presentata trascorsi almeno 12 mesi dall’interruzione, la presentazione della stessa ha valore di prima domanda e pertanto potrà essere erogata, sussistendone i requisiti di legge, fino a 18 mensilità.

Ecco quindi due esempi di applicazione della norma forniti dall’INPS:

Esempio n. 1

Il nucleo familiare monocomponente, beneficiario di Rdc dal mese di aprile 2019, nel corso del mese di marzo 2020 comunica l’avvio di un’attività lavorativa dipendente che comporta l’interruzione del beneficio per superamento del valore del reddito familiare (dopo 12 mesi di percezione di Rdc). A gennaio 2021, al termine dell’attività lavorativa, il nucleo presenta una nuova domanda di Rdc. Poiché non sono trascorsi dodici mesi dalla precedente interruzione, la domanda, se accolta, avrà una durata di sole sei mensilità (cioè fino al raggiungimento dei 18 mesi complessivi).

Esempio n. 2

A parità di condizioni, se il nucleo richiede il Reddito di cittadinanza nel corso del mese di giugno 2021, quindi dopo il decorso di dodici mesi dall’interruzione della prima domanda, la stessa se accolta potrà essere erogata, sussistendone i requisiti di legge, fino a 18 mensilità, equivalendo a prima domanda.

Nuova domanda reddito di cittadinanza per revoca o sanzioni, periodo massimo di 18 mesi

C’è un ulteriore aspetto di particolare rilevanza nel messaggio dell’INPS sul rinnovo del reddito di cittadinanza e sul calcolo dei 18 mesi di durata.

La domanda di reddito di cittadinanza, se presentata e accolta dopo un provvedimento di revoca o di decadenza sanzionatoria, dà diritto alla prestazione fino a 18 mensilità, alla stregua della prima domanda.

Nel calcolo dei mesi di sussidio spettanti andranno considerati anche quelli non riscossi per via di provvedimenti sanzionatori che comportino la decurtazione di una o più mensilità.

Se la sospensione è stata disposta per mancata presentazione del modello ISEE aggiornato entro il 31 gennaio, dopo la presentazione (e verificata la persistenza dei requisiti) sono state erogate le mensilità arretrate e pertanto la sospensione non ha influito sulla decorrenza maturata del beneficiario.

Infine, nel caso di interruzione del reddito di cittadinanza prima dei 18 mesi - in caso di rinuncia o perdita dei requisiti - i periodi già fruiti, in caso di domanda di rinnovo, verranno considerati per 5 anni dal termine di conclusione della misura.

Soltanto una volta trascorsi i 5 anni, il reddito di cittadinanza spetterà ex novo e per l’intero periodo dei 18 mesi.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network