Esonero contributivo 2021, come presentare domanda: le istruzioni per gli iscritti INPS

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Esonero contributivo 2021, come presentare domanda: le istruzioni per gli iscritti INPS su come richiedere l'agevolazione entro la scadenza del 30 settembre. Focus sui requisiti e sugli importi interessati dall'agevolazione nella circolare numero 124 del 6 agosto 2021. Ma mancano ancora i moduli per la piena operatività.

Esonero contributivo 2021, come presentare domanda: le istruzioni per gli iscritti INPS

Esonero contributivo 2021, una panoramica sulle regole da seguire per gli iscritti INPS: dalle istruzioni su come presentare domanda entro la scadenza del 30 settembre 2021 agli importi interessati dall’agevolazione, con la circolare numero 124 del 6 agosto 2021 arrivano una serie di precisazioni sulla misura prevista dalla Legge di Bilancio 2021 ma si rimanda ancora la pubblicazione dei moduli per richiedere il beneficio.

Dopo la notizia della proroga del termine ultimo da considerare per richiedere l’esonero contributivo 2021 parziale, continua l’attesa per la piena operatività.

Il beneficio spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista e riguarda i seguenti soggetti:

  • iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • iscritti alla Gestione separata e che dichiarano redditi di lavoro autonomo;
  • iscritti alle Casse professionali autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n. 103/1996;
  • iscritti alla Gestione separata come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione;
  • iscritti alle Casse professionali autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n. 103/1996 come professionisti, medici, infermieri e altri operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in pensione.

Esonero contributivo 2021, chi può presentare domanda: focus sui requisiti

Con la circolare numero 124 del 6 agosto 2021, l’Istituto si sofferma anche sui requisiti che gli iscritti INPS devono presentare per poter accedere all’esonero contributivo 2021.

Prima di tutto si chiarisce che il beneficio è riservato a coloro che hanno una posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data del 1° gennaio 2021. Sono, quindi, esclusi coloro che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2021 compreso.

Il documento, poi, si sofferma sulle diverse condizioni da rispettare fornendo specifiche istruzioni di dettaglio.

RequisitiEsclusione dal requisitoIstruzioni di dettaglio
Calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 Soggetti iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno Regole specifiche:

  • Attività in più studi professionali o in più società: verifica sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l’attività stessa;
  • Attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società: verifica sulla sola attività individuale;
  • Soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e per i lavoratori autonomi in agricoltura: verifica in capo al titolare della posizione aziendale
Reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro nel periodo di imposta 2019 Soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 un’attività che comporta l’obbligo di iscrizione alle Gestioni speciali dell’AGO e alla Gestione separata dell’INPS Regole specifiche:

  • per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome dell’INPS degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, fa fede quanto dichiarato nel quadro RR, sezione I o II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche.
  • per i soggetti iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri si fa riferimento alla dichiarazione dei redditi Persone fisiche presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile;
  • per i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e per i lavoratori autonomi in agricoltura, la verifica è in capo al titolare della posizione aziendale
Essere in possesso della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) - La regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021 ed è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021
Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità - Alcune indicazioni specifiche:

  • la verifica è in capo al titolare della posizione aziendale e la condizione deve essere mantenuta durante tutto il periodo di riferimento dell’esonero (anno 2021);
  • l’esonero non spetta per i mesi nei quali risulta attivo un rapporto di lavoro subordinato
Non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o prestazioni simili - La verifica è in capo al titolare della posizione aziendale e la condizione deve essere mantenuta durante tutto il periodo di riferimento dell’esonero (anno 2021)

Nel quadro descritto, però, esistono delle eccezioni, come sottolinea l’INPS:

“La sussistenza di tali requisiti non è richiesta per il personale sanitario, già in quiescenza, di cui alla legge n. 3/2018 iscritto alla Gestione separata, che può pertanto accedere al beneficio indipendentemente dal fatto di trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 2, commi 5 e 6, del decreto interministeriale citato del 17 maggio 2021.

Per i professionisti e gli operatori di cui alla legge n. 3/2018 – in quiescenza – il beneficio è previsto nel caso di incarico conferito nel corso del 2020 ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e il cui reddito è prodotto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR e dichiarato nel quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi. Pertanto, sono esclusi i soggetti il cui contributo previdenziale alla Gestione separata è stato assolto direttamente dal committente”.

Esonero contributivo 2021, come presentare domanda: le istruzioni per gli iscritti INPS

Chi ha le carte in regola per accedere all’esonero contributivo 2021 deve richiedere l’accesso al beneficio entro la scadenza del 30 settembre 2021, in linea con la proroga resa nota il 29 luglio 2021.

Con questo nuovo documento sul tema, l’INPS fornisce indicazioni di dettaglio su come presentare domanda. Ma prende ancora tempo sulla documentazione da utilizzare.

In base alla gestione di appartenenza sarà necessario utilizzare un apposito modulo che sarà messo a disposizione dall’Istituto e diffuso con un messaggio dedicato.

In ogni caso gli aspiranti beneficiari dell’esonero contributivo 2021 tramite il modello messo a punto dall’INPS dovranno dichiarare:

  • il possesso di tutti i requisiti di legge;
  • l’assenza delle situazioni di incompatibilità;
  • la regolarità con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • il rispetto dei limiti stabiliti nell’ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».

Nel testo della circolare numero 124 del 6 agosto 2021 si legge:

“Il comma 6 dell’articolo 1 del decreto attuativo stabilisce che l’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Pertanto, verrà consentita la registrazione per una sola forma di previdenza gestita dall’INPS e il beneficiario, nella domanda, dovrà dichiarare di non avere presentato ulteriori domande di esonero ai sensi della medesima normativa”.

Per presentare domanda e verificare l’eventuale esito, sarà necessario collegarsi al proprio cassetto previdenziale disponibile sul portale INPS seguendo i percorsi dedicati alla gestione di appartenenza:

  • Gestione speciale artigiani e commercianti Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti:
    • Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri nel Cassetto lavoratori autonomi;
    • comunicazione bidirezionale;
  • Per i professionisti iscritti alla Gestione separata:
    • Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti:
    • Domande Telematiche:
    • Esonero contributivo L. 178/2020.

L’accesso è possibile utilizzando le canoniche credenziali:

  • PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Esonero contributivo 2021, l’esito della domanda e l’eventuale richiesta di rimborso

In caso di esito favorevole, i contribuenti riceveranno una comunicazione con l’importo complessivamente spettante a ogni richiedente, tenendo conto dei soggetti attivi, dei mesi di attività e della contribuzione potenzialmente esonerabile sulla base delle domande ricevute entro la data del 30 settembre 2021.

L’esonero contributivo spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

Nella circolare INPS numero 124/2021 l’INPS riepiloga le rate interessate in base alla gestione di appartenenza.

Gestione di appartenenzaSomme incluse nell’esonero contributivo 2021Somme escluse
Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali I, II e III rata della tariffazione 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021 Contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31 dicembre 2021 e importi di competenza di annualità pregresse
Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri I, II e III rata della tariffazione 2021 con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021 Contribuzione di competenza 2021 relativa alla IV rata con scadenza ordinaria 16 gennaio 2022 e importi relativi ad annualità pregresse
Gestione Separata INPS (articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995) Acconto per l’anno di imposta 2021 in scadenza nello stesso anno e calcolati sul reddito dichiarato per l’anno di imposta 2020 (primo e secondo acconto)

Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021 con termini di versamento già scaduti al momento della comunicazione dell’importo rideterminato sia superiore all’importo dell’esonero contributivo 2021, il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa senza sanzioni civili e interessi.

I contributi già versati, oggetto di esonero, potranno essere richiesti a compensazione o a rimborso con domanda da presentare all’INPS entro la scadenza del 31 dicembre 2021.

In conclusione, una precisazione importante sugli importi:

“Si precisa che, nel caso in cui le risorse economiche stanziate non siano sufficienti a coprire la totalità delle richieste avanzate, l’Istituto autorizza l’esonero riducendo in modo proporzionale l’importo esonerabile a tutta la platea dei beneficiari”.

Tutti i dettagli nel testo integrale della circolare INPS numero 124 del 6 agosto 2021.

INPS - Circolare numero 124 del 6 agosto 2021
Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

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