Rimborso spese sanitarie per infortunio, INAIL: aggiornato l’elenco con nuovi farmaci

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Rimborso spese sanitarie per infortunio, con la circolare numero 5 del 4 febbraio 2021 l'INAIL amplia l'elenco dei farmaci. L'allegato 1 riporta la lista completa dei medicinali mentre la circolare indica le istruzioni per la corretta procedura da seguire.

Rimborso spese sanitarie per infortunio, INAIL: aggiornato l'elenco con nuovi farmaci

Rimborso spese sanitarie per infortunio, la circolare dell’INAIL numero 5 del 4 febbraio 2021 amplia l’elenco dei farmaci.

Nel documento di prassi l’Istituto aggiorna le indicazioni relative alle prestazioni sanitarie sostenute dagli assistiti.

Può essere richiesto il rimborso entro 10 anni dall’acquisto dei medicinali in questione se gli stessi rientrano nell’elenco e le prestazioni sono riconosciute come necessarie dai medici dell’INAIL, per il miglioramento dello stato psico-fisico della patologia di origine lavorativa.

La circolare indica come destinatari della prestazione sono tutti gli assistiti che si trovano in stato di inabilità temporanea assoluta e quelli che hanno avuto il riconoscimento di postumi stabilizzati di qualsiasi grado.

Il nuovo elenco dei medicinali ammessi al rimborso delle spese sanitarie è contenuto nell’allegato 1 alla circolare.

Rimborso spese sanitarie per infortunio, INAIL: aggiornato l’elenco con nuovi farmaci

I farmaci che danno diritto al rimborso delle spese sanitaria sono indicati nell’allegato 1 della circolare INAIL numero 5, pubblicata il 4 febbraio 2021.

INAIL - Circolare numero 5 del 4 febbraio 2021
Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici. Ampliamento delle specialità farmaceutiche e dei dispositivi medici rimborsabili.

Il documento di prassi abroga e sostituisce integralmente le disposizioni contenute nelle circolari precedenti ed amplia l’elenco dei medicinali che, se riconosciuti come necessari dai medici dell’INAIL per il miglioramento dello stato psico-fisico della patologia di origine lavorativa dell’assistito, danno diritto al recupero delle somme pagate.

Tra i destinatari della circolare ci sono anche i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale, che dovranno esercitare il proprio diritto entro 10 anni dal sostenimento delle spese.

Il documento di prassi indica i presupposti per il rimborso, le modalità operative da seguire per la rettifica di eventuali errori e la procedura per l’istruttoria.

Con la presente circolare l’Istituto continua l’attuazione di quanto previsto nel comma 5-bis dell’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero il testo unico per la sicurezza sul lavoro.

Come spiega la stessa circolare:

“La norma in questione, dunque, legittima il rimborso, da parte dell’Istituto, delle spese per prestazioni sanitarie sostenute dagli assistiti Inail, con la sola condizione che tali prestazioni siano riconosciute necessarie dai medici dell’Inail stesso ai fini del miglioramento dello stato psico-fisico in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di origine lavorativa dell’assistito.”

Rimborso spese sanitarie per infortunio: i nuovi farmaci nell’elenco dell’allegato 1 alla circolare dell’INAIL

I nuovi farmaci inseriti dalla circolare numero 5 dell’INAIL sono elencati nell’allegato 1.

INAIL - Circolare 5 del 4 febbraio 2021
Allegato 1.

Tale allegato riporta tre differenti tabelle che mettono in ordine i medicinali ammessi al rimborso e le specialità farmaceutiche secondo i criteri indicati:

  • tabella A: secondo l’ordine di codice INAIL;
  • tabella B: in ordine alfabetico;
  • tabella C: per distretti anatomici e apparati.

Le 10 nuove specialità farmaceutiche aggiunte dalla nuova circolare sono le seguenti:

  • 38. Capillaroprotettori per os, indicati per ridurre la stasi venosa, normalizzare la permeabilità capillare aumentandone la resistenza;
  • 39. Antimicotici per uso topico, indicati nelle infezioni micotiche;
  • 40. Neuromodulatori per via parenterale, efficaci negli esiti di lesioni meccaniche e infiammatorie tronculari e radicolari del nervo periferico;
  • 41. Spray nasali a base di argento proteinato con o senza acido ialuronico e soluzione ipertonica, indicati nella prevenzione e nella cura dell’atrofia della mucosa nasale (rinite atrofica);
  • 42. Antistaminici per os, utilizzati nei casi di rinite allergica, congiuntivite allergica, orticaria e prurito. Prescrivibili dal Ssn nelle categorie di pazienti previsti dalla nota 89 dell’Aifa;
  • 43. Spray nasali a base di ipratropio bromuro, nei pazienti con rinite vasomotoria;
  • 44. Antivirali oftalmici in gel o collirio, utilizzati nel trattamento delle cheratiti acute superficiali;
  • 45. Antistaminici e decongestionanti in collirio per uso oftalmico, anche in associazione, utilizzati nei casi di congiuntivite allergica e congestione oculare;
  • 46. Gastroprotettori per os, prescrivibili dal Ssn nelle categorie di pazienti previste dalle note 1 e 48 dell’Aifa. Si precisa, inoltre, che la prescrizione dell’associazione misoprostolo + diclofenac potrà essere rimborsata solo se non rientrante nelle condizioni previste dalla nota Aifa 66;
  • 47. Antinfiammatori non steroidei (FANS) per os, prescrivibili dal Ssn nelle categorie di pazienti previsti dalla nota 66 dell’Aifa.

Possono essere ammessi al rimborso i farmaci indicati per la patologia d’origine professionale che, pur se non espressamente ricompresi nell’elenco, abbiano gli stessi effetti.

Per ottenere il rimborso, il medico INAIL deve valutare se il farmaco contenuto nella prescrizione sia indicato e necessario al recupero dell’integrità psico-fisica dell’assistito, in relazione alla patologia con causa lavorativa.

Il termine di prescrizione del diritto è decennale: il conteggio dei 10 anni inizia dal giorno indicato sullo scontrino di acquisto del farmaco.

Rimborso spese sanitarie per infortunio: procedura e rettifica per errore

La procedura da seguire per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei medicinali è spiegata nella circolare INAIL.

Le istruzioni da seguire sono le seguenti:

  • la richiesta di rimborso, redatta secondo il modulo (allegato 2), a cui si devono allegare le fotocopie delle prescrizioni mediche e degli scontrini fiscali intestati all’assicurato (previa esibizione degli originali), deve arrivare alla funzione amministrativa, dopo scansione e acquisizione della pratica;
  • la funzione amministrativa riscontra, in procedura Grai Prestazioni, la regolarità del caso indicato nella richiesta, sia dal lato amministrativo, sia dal lato sanitario (anche senza indennizzo);
    • se l’evento è stato definito negativamente, la richiesta è respinta e ne viene data comunicazione all’interessato utilizzando l’apposito modulo (allegato 3);
    • Se il caso è regolare, tenuto conto del termine prescrizionale del diritto al rimborso, procede a:
      • nell’ipotesi di richieste di rimborso presentate dagli assicurati con prescrizione medica e scontrino fiscale in fotocopia, recanti data compresa entro il periodo di inabilità temporanea al lavoro, verificare la completezza e la congruenza della documentazione e, in caso positivo, inviare la richiesta di rimborso e i relativi allegati all’Unità socio-sanitaria, che esamina la richiesta stessa;
      • nell’ipotesi di richieste di rimborso presentate dagli assicurati con prescrizione medica e scontrino fiscale in fotocopia recanti data successiva al periodo di inabilità temporanea al lavoro, o nel caso in cui non vi sia stata inabilità temporanea al lavoro, verificare se siano stati riconosciuti postumi permanenti, anche se non indennizzabili. In caso positivo, verificata anche la completezza e la congruenza della documentazione allegata, provvede a inviare la richiesta di rimborso e i relativi allegati all’Unità socio-sanitaria, che esamina la richiesta stessa. In assenza di postumi, la funzione amministrativa definisce negativamente la richiesta dandone comunicazione all’assistito (allegato 3).
        In caso di assenza o incompletezza della documentazione, la funzione amministrativa provvede a richiederne la produzione o l’integrazione all’assistito e, laddove non riceva riscontro nel termine di 15 giorni, definisce negativamente la richiesta di rimborso, dandone comunicazione all’interessato utilizzando l’opposito modulo (allegato 3).

A tale procedura segue poi la verifica dell’infermiere e del dirigente medico.

In seguito verranno seguiti passaggi diversi a seconda dei casi:

  • tutti i farmaci indicabili non vengono ritenuti rimborsabili dopo opportune verifiche;
  • solo parte di essi è rimborsabili a seguito delle verifiche;
  • se risultano tutti rimborsabili.

Nella circolare sono inoltre elencati i casi di rettifica per errore.

Sono previste due distinte ipotesi:

  • la rendita da annullare per non professionalità dell’evento. In tali casi, anche in presenza di prestazione congelata e dunque immodificabile, dovrà cessare l’eventuale rimborso dei farmaci, fatto salvo ogni diritto dell’Istituto;
  • la rendita da ridurre, da liquidare in capitale o da cessare per rettifica per errore di valutazione del grado di inabilità. In tali casi, non essendo in discussione la rilevanza assicurativa dell’evento professionale, il rimborso dei farmaci dovrà continuare a essere effettuato, a condizione che residuino postumi, anche se di grado non indennizzabile e che i farmaci/dispositivi per i quali si chiede il rimborso siano indicati per i residui postumi.

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