Una sorta di “regime degli impatriati locale” è stato introdotto dalla Sicilia e prevede uno sconto IRPEF fino al 60% per tre anni (fino al 2028) per chi trasferisce la residenza sull'isola: ecco a chi è rivolto e a quali condizioni
La regione Sicilia ha introdotto una sorta di regime degli impatriati regionale, un nuovo piccolo grande paradiso fiscale per chi, dall’estero, trasferisce la propria residenza sull’isola.
Come previsto dalla legge di Stabilità regionale per il 2026, attuata con la delibera dell’assessorato all’economia del 10 aprile, si potrà accedere al beneficio nel caso in cui:
- i nuovi residenti producano un reddito, anche da lavoro autonomo o d’impresa, oppure siano titolari di una pensione;
- e, oltre al trasferimento della residenza in Sicilia:
- acquistino un immobile abitabile;
- oppure dimostrino di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia su una proprietà situata nel territorio regionale;
- la residenza in Sicilia dovrà essere mantenuta almeno fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello del trasferimento.
Nel caso di trasferimento in Comuni con meno di 5 mila abitanti, l’ammontare del contributo potrà salire fino al 60 per cento dell’Irpef versata, ma sempre entro i 100.000 euro l’anno per ciascuno dei tre anni di durata dell’intervento.
Il contributo sarà riconosciuto dalla Regione Sicilia a fronte dell’effettivo pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Quindi prima si paga l’IRPEF tramite il modello F24, poi si chiede e ottiene il rimborso, a titolo di credito d’imposta.
Secondo l’assessore della regione Sicilia all’Economia Alessandro Dagnino:
“Questa forma di payback dell’Irpef, rivolto a lavoratori, nomadi digitali, professionisti e imprenditori, è una iniziativa pensata per l’attrazione di nuovi residenti ed è attualmente unica in Italia.
Rientra nel pacchetto di interventi del governo Schifani destinati a favorire la crescita del capitale umano in Sicilia.
Puntiamo a innescare un circuito virtuoso e si stima non solo che sia a costo zero per la Regione, ma che possa anzi generare nuove entrate fiscali: il contributo sarà infatti più che compensato dal maggiore gettito Irpef che i nuovi residenti verseranno nelle casse regionali”.
La norma di riferimento
La norma di riferimento è l’articolo 25 della Legge di Stabilità della Regione Sicilia per il 2026.
Ecco il testo integrale:
Art. 25 - Misure per l’attrazione di nuovi residenti
1. La Regione, al fine di contrastare lo spopolamento, favorire l’insediamento di nuovi nuclei familiari, attrarre capitale umano e stimolare il mercato immobiliare regionale, per il triennio 2026-2028 istituisce un contributo a fondo perduto a favore delle persone fisiche che rispettino cumulativamente le seguenti condizioni:
a) acquisto di un immobile sito in uno dei comuni ricadenti sul territorio regionale entro dodici mesi dalla data di stabilimento del domicilio fiscale di cui alla lettera b) o, in alternativa, realizzazione entro lo stesso termine di interventi edilizi, esclusa la manutenzione ordinaria, su un immobile di proprietà sito nello stesso territorio;
b) trasferimento della residenza dall’estero in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, e stabilimento del domicilio fiscale nel territorio regionale, tra il 1°gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028;
c) mantenimento della residenza e del domicilio fiscale di cui alla lettera b) nonché della proprietà dell’immobile di cui alla lettera a) fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasferimento della residenza, pena la revoca del contributo e la restituzione delle somme.
2. Laddove siano rispettate le condizioni previste dal comma 1, possono usufruire del contributo coloro che, a seguito del trasferimento di cui alla lettera b) del comma l, percepiscono redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, tassabili nel territorio dello Stato.
3. Il contributo di cui al comma 1 è pari al cinquanta per cento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dovuta e integralmente versata dal soggetto beneficiario in base alla dichiarazione dei redditi annuale. Il contributo è erogato dal dipartimento regionale delle finanze e del credito, su istanza degli interessati, per tre annualità a decorrere dall’anno in cui sorge il diritto di cui ai commi 1 e 2, entro un tetto massimo annuo di euro 100.000,00. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali statali o regionali previste per l’attrazione di nuovi residenti. Nel caso di trasferimento del domicilio fiscale in Sicilia nel corso dell’anno solare, il contributo è commisurato alla quota di IRPEF spettante alla Regione ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 e successive modificazioni. Il contributo è pari al sessanta per cento in caso di acquisto di immobile e trasferimento della residenza in un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Il contributo a fondo perduto previsto per i neo residenti è cumulabile con il regime degli impatriati nazionale?
L’agevolazione fiscale prevista dalla regione Sicilia non è cumulabile con il regime degli impatriati previsto dalla normativa nazionale per espressa previsione del comma 3 dell’articolo 25 della Legge di Stabilità della Regione Sicilia per il 2026, il quale prevede che:
“Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali statali o regionali previste per l’attrazione di nuovi residenti”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sicilia, sconto IRPEF fino al 60% per tre anni