Gli importi delle retribuzioni convenzionali per chi lavora all'estero sono stati aggiornati. I nuovi valori vanno considerati per il calcolo dei contributi e delle imposte dovute nel 2026
L’aggiornamento degli importi delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori e le lavoratrici italiane impiegate all’estero è arrivato anche per il 2026.
Dopo la pubblicazione del decreto del Ministero del Lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale che ha fornito le tabelle aggiornate con i valori da considerare per il calcolo dei contributi e delle imposte sul reddito da lavoro dipendente relativi all’anno in corso, è arrivata anche la circolare con le istruzioni INPS.
Sono diverse le categorie di dipendenti interessati dalla novità: operai, impiegati, quadri e dirigenti di vari settori.
Retribuzioni convenzionali 2026: in aumento gli importi per chi lavora all’estero
Anche per il 2026 arriva come ogni anno l’aggiornamento delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori e le lavoratrici all’estero.
I valori aggiornati al 2026 sono indicati nel decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno.
Di anno in anno, infatti, come previsto dall’articolo 4 del decreto legge n. 317/1987, i due Ministeri devono definire le tabelle con le retribuzioni convenzionali per i lavoratori e le lavoratrici italiane che svolgono la propria attività all’estero. Retribuzioni che non possono essere determinate in misura inferiore ai contratti collettivi nazionali dei settori di riferimento.
Si tratta in particolare dei lavoratori e delle lavoratrici italiane che operano all’estero, in Paesi non comunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
I valori aggiornati annualmente devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo dei contributi e delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, secondo quanto stabilito dal comma 8-bis dell’articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
I valori indicati nel decreto valgono quindi per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
Le retribuzioni convenzionali si applicano per il lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa per almeno 183 giorni in un anno, anche non continuativi.
Tutte le istruzioni in merito all’applicazione delle retribuzioni convenzionali per l’anno in corso sono state fornite dall’INPS nella circolare n. 66/2026.
Retribuzioni convenzionali 2026: a quali categorie si applicano?
Devono fare riferimento alle tabelle aggiornate indicate nel decreto 29 maggio 2026 tutti i lavoratori e le lavoratrici che svolgono attività all’estero in Paesi non comunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
Come precisato dall’INPS sono, quindi, esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge gli Stati dell’Unione Europea:
“Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia.”
Menzione a parte per il Regno Unito, per cui a seguito della Brexit, è stato concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA).
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del decreto-legge n. 317/1987 anche la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e l’Islanda, ai quali si applica la normativa dell’Unione europea.
I valori sono in aumento rispetto a quelli dello scorso anno e, come di consueto, sono suddivisi in base alle categorie di lavoratori e lavoratrici a cui si applicano:
- operai e impiegati;
- quadri;
- dirigenti;
- giornalisti, con cinque diverse fasce di riferimento.
Tutte le categorie, ad esclusione dei giornalisti, sono poi ulteriormente ripartite in base ai diversi settori di attività elencati di seguito.
Per gli operai e impiegati gli importi sono determinati in relazione ai seguenti settori:
- industria;
- industria edile;
- autotrasporto e spedizione merci;
- credito;
- assicurazioni;
- commercio - terziario;
- trasporto aereo;
- agricoltura;
- industria cinematografica;
- spettacolo;
- artigianato.
Per quanto riguarda i quadri, invece, le retribuzioni sono divise per fascia e per i seguenti settori:
- industria;
- industria edile;
- autotrasporto e spedizione merci;
- credito;
- agricoltura;
- assicurazioni;
- commercio - terziario;
- trasporto aereo.
Infine, le retribuzioni per i dirigenti sono classificate in base ai seguenti settori:
- industria;
- industria edile;
- autotrasporto e spedizione merci;
- credito;
- agricoltura;
- assicurazioni;
- commercio - terziario;
- trasporto aereo.
Come precisato all’articolo 2 del decreto, per i lavoratori a cui si applicano diverse fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata in base al confronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.
Nel caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese, i valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di 26 giornate.
Le tabelle con i valori aggiornati al 2026 sono disponibili in allegato al decreto del Ministero del Lavoro, e consultabili di seguito.
Le retribuzioni convenzionali sono da considerare anche per l’erogazione del trattamento ordinario di disoccupazione nel caso di lavoratori italiani rimpatriati.
Su questo va specificato che la Legge di Bilancio 2025 ha abolito il regime agevolato che permetteva di ottenere l’indennità di disoccupazione a lavoratori e lavoratrici che rientrano in Italia dall’estero. Dallo scorso anno, quindi, i lavoratori e le lavoratrici che perdono il lavoro all’estero e tornano in Italia non possono più ottenere l’indennità di disoccupazione. Saranno valutate solo le domande relative alle cessazioni avvenute fino al 31 dicembre 2024.
Retribuzioni convenzionali: quando può variare l’importo e modalità di regolarizzazione
L’importo della retribuzione convenzionale individuato secondo tali criteri può subire delle variazioni solamente nei seguenti casi:
- passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
- mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica.
A questi si aggiunge l’ipotesi di maturazione di compensi variabili nel corso dell’anno.
I datori di lavoro che nei primi 6 mesi del 2026 hanno operato in maniera diversa da quanto indicato, possono regolarizzare tali periodi senza alcun onere aggiuntivo.
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il 16 settembre 2026, calcolando ai fini della denuncia Uniemens le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2026 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese, le quali dovranno essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione.
Tutti i dettagli nel testo integrale della circolare INPS n. 66/2026, consultabile di seguito.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Retribuzioni convenzionali: nel 2026 importi più alti per chi lavora all’estero