Rientro dei cervelli 2021 e lavoratori distaccati: necessaria la discontinuità

Rientro dei cervelli 2021: il regime agevolato si applica anche ai lavoratori distaccati all'estero che ritornano in Italia ma a condizione che la nuova attività lavorativa sia in discontinuità con la precedente posizione. Lo ha ribadito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 42 del 18 gennaio 2021.

Rientro dei cervelli 2021 e lavoratori distaccati: necessaria la discontinuità

Rientro dei cervelli 2021: possono beneficiare del regime agevolato anche i contribuenti che, a seguito di distacco all’estero, rientrano in Italia, purché la nuova attività lavorativa si ponga in discontinuità con la precedente posizione lavorativa.

Con la risposta all’interpello n. 42 del 18 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ribadisce un’eccezione particolare di cui si era già occupata, tra le altre cose, con la Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.

Come di consueto il documento dell’Agenzia prende spunto da un caso concreto sottoposto alla sua attenzione da un interpellante che chiedeva chiarimenti, con riferimento alla propria situazione, sul regime dei lavoratori impatriati a seguito di distacco all’estero.

Rientro dei cervelli 2021: via libera se dopo il distacco c’è discontinuità

Il contribuente, cittadino italiano,laureato, dichiara di aver lavorato dal 2013 al 14 febbraio 2016 alle dipendenze di una società italiana, con contratto a tempo indeterminato, e che dal 15 febbraio 2016 è stato distaccato presso una società del gruppo internazionale con sede nella Repubblica Popolare Cinese.

Il rapporto di lavoro in Cina veniva regolato dal contratto di lavoro locale, regolamentato dalla legislazione del Paese estero.

Dal 1° gennaio 2021 è stato assunto nuovamente dalla stessa società italiana, con contratto a tempo indeterminato, questa volta in Italia.

Alla luce del suo percorso professionale, dunque, il contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare del regime per i lavoratori impatriati, nonostante il ritorno in Italia al termine di un distacco.

Per favorire il rientro dei cervelli, infatti, l’art. 16 del decreto legislativo numero 147 del 2015 prevede un regime fiscale agevolato: i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia di chi vi ritorna a vivere e lavorare concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% per cinque anni.

Agevolazione che è stata ulteriormente estesa dal Decreto Crescita e dalla Legge di Bilancio 2021.

Rientro dei cervelli 2021: il chiarimento delle Entrate in caso di rientro dopo il distacco all’estero

Con la risposta all’interpello numero 42, l’Agenzia delle Entrate richiama il testo della propria Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 che, tra i chiarimenti sul regime agevolato, tratta anche questa questione.

L’Agenzia, in quella occasione, aveva chiarito che il lavoratore distaccato e ritornato in Italia poteva fruire del regime agevolato in specifiche ipotesi in cui il rientro in
Italia non fosse conseguenza della naturale scadenza del distacco ma fosse determinato da altri elementi che ne giustificassero il beneficio.

Ciò si può verificare nella ipotesi in cui:

  • il contratto di distacco sia più volte prorogato e la sua durata nel tempo determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
  • il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia, in quanto il dipendente al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.

Nella risposta all’interpello, infatti, l’Agenzia cita letteralmente il paragrafo 7.1 della predetta Circolare:

Non spetta il beneficio fiscale in esame nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente, nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta dall’impatriato costituisca una “nuova” attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia. Al riguardo, si precisa che l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio .

Per quanto riguarda il caso specifico oggetto dell’interpello, quindi, l’Agenzia ha ritenuto possibile l’applicazione dell’agevolazione in favore del contribuente istante a decorrere dall’anno di imposta 2021, ma a condizione, appunto, che la nuova attività lavorativa non si ponga in continuità con la precedente posizione e purché siano soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti dalla norma in esame.

Per la consultazione della risposta si rimanda al suo testo integrale.

Agenzia delle Entrate- risposta all’interpello n. 42 del 18 gennaio 2021- rientro cervelli distacco all’estero in caso di discontinuità lavorativa
Risposta all’interpello n. 42 del 18 gennaio 2021 su applicazione regime agevolato rientro dei cervelli in caso di distacco all’estero solo se vi è discontinuità lavorativa

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