Rientro dei cervelli, le novità sugli incentivi fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2021

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

La legge di Bilancio 2021 è intervenuta sulle agevolazioni fiscali in materia di “rientro dei cervelli” estendendo a nuovi soggetti la possibilità di accedere alla proroga prevista dal Decreto Crescita. Una panoramica sulle ultime novità.

Rientro dei cervelli, le novità sugli incentivi fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2021

Rientro dei cervelli: dopo le novità introdotte sul regime speciale dal Decreto Crescita, anche la Legge di Bilancio 2021 è intervenuta sulle regole per accedere ai benefici previsti.

Il comma 2-bis dell’articolo 5 del DL n. 34/2019, introdotto dall’ultima Manovra approvata, ha offerto a nuovi soggetti la possibilità di estendere il periodo di applicazione delle agevolazioni.

In particolare il via libera ha riguardato coloro che avevano già trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari delle agevolazioni per il rientro dei cervelli.

Con il provvedimento numero 60353 del 3 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le istruzioni operative da seguire.

Rientro dei cervelli, le novità nella Legge di Bilancio 2021

Il Decreto Crescita ha previsto un allungamento del periodo di fruizione delle agevolazioni, con una riduzione del 50 per cento del reddito imponibile, nei seguenti casi:

  • avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
  • diventare proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Per i lavoratori con tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per il 10 per cento.

La scrittura della norma, però, aveva lasciato scoperta una parte della potenziale platea di beneficiari che con l’intervento della Legge di Bilancio 2021 è stata inclusa.

Come si legge nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce le istruzioni operative per poter beneficiare dell’estensione del regime, le novità hanno interessato i soggetti con i requisiti che seguono:

  • essere iscritti all’Aire o cittadini Ue, con trasferimento della residenza in Italia prima del 30 aprile 2019;
  • beneficiare al 31 dicembre 2019 del trattamento fiscale di favore previsto dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015.

Rientro dei cervelli, l’estensione degli incentivi fiscali nella legge di Bilancio 2021

Per poter beneficiare dell’estensione del regime previsto per il rientro dei cervelli, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto la necessità di procedere con un versamento di importo pari al 5 o 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione riservata ai lavoratori impatriati.

ImportoTipologia di lavoratori impatriati
10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione Soggetti con almeno un figlio minorenne, anche in affido
preadottivo, o proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo
residenziale in Italia nei tempi previsti dalla norma
5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione Soggetti con almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia nei tempi previsti dalla norma.

Il pagamento deve essere effettuato nei tempi stabiliti dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021:

“Il versamento è effettuato mediante il modello F24, utilizzando un apposito codice tributo che sarà stabilito con successiva risoluzione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento è effettuato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento”.

Quest’anno, però, fa eccezione: come si legge nell’avviso pubblicato sul portale istituzionale, i soggetti per cui l’ultimo anno di fruizione del regime per i lavoratori impatriati è stato il 2020 devono effettuare il versamento entro la scadenza del 30 agosto 2021.

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