Adesione al concordato preventivo biennale: come determinare il reddito tassabile 2025 e le istruzioni per depurare la base di calcolo in vista del nuovo biennio
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) fissa preventivamente il reddito caratteristico del professionista, ma non cristallizza l’intera posizione fiscale.
L’articolo 15 del D.Lgs. 13/2024 stabilisce infatti il principio di esclusione per specifiche componenti reddituali di natura straordinaria o non strettamente tipica.
Tali poste restano fuori dall’accordo con il Fisco e seguono un binario parallelo, richiedendo rettifiche da operarsi in due momenti distinti e con logica opposta: in sede di dichiarazione dei redditi, al fine di determinare il reddito effettivamente tassabile di chi è già in regime di concordato, e al momento della compilazione del modello CPB, per chi deve calcolare la nuova proposta.
La determinazione del reddito tassabile 2025 per i soggetti aderenti al CPB
Per il lavoratore autonomo che ha in corso l’adesione al CPB per l’anno 2025, in sede di dichiarazione dei redditi occorre calcolare il saldo finale da assoggettare a tassazione.
Il punto di partenza è il reddito concordato, eventualmente ridotto della quota tassata a flat tax, a cui vanno sommate o sottratte le variazioni relative alle variabili che non rientrano nell’accordo, se presenti nel 2025.
La norma prevede un elenco tassativo di componenti da rettificare:
- Plusvalenze e minusvalenze (art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR);
- Corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività professionale (art. 54, comma 1-quater del TUIR);
- Redditi o quote di perdite relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni (art. 5 del TUIR);
- Maggiorazione del costo del lavoro (D.Lgs. 216/2023). Questa voce costituisce una variazione in diminuzione esclusivamente per le opzioni di adesione esercitate a partire dal biennio 2025-2026.
In ogni caso, il legislatore ha inserito una clausola di salvaguardia per l’Erario: il reddito finale assoggettato a imposizione, al netto del saldo di queste variazioni, non può mai scendere al di sotto del limite minimo di 2.000 euro.
Nel caso di associazioni professionali o società semplici, tale soglia minima inderogabile viene ripartita tra gli associati in base alle rispettive quote di partecipazione.
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La compilazione del modello CPB e la depurazione del reddito effettivo 2025
Una situazione speculare si presenta per il contribuente che deve utilizzare i dati del 2025 per valutare l’adesione al nuovo biennio concordatario 2026-2027. In questa fase istruttoria, occorre agire "al contrario".
Il punto di partenza è il reddito fiscale effettivo del 2025 (emergente dal Quadro RE).
Poiché la proposta dell’Agenzia delle Entrate deve basarsi solo sul reddito caratteristico “ordinario”, occorre depurare il dato storico dalle medesime variabili dell’articolo 15.
Questo significa che, per esempio, le plusvalenze realizzate o i proventi da cessione clientela incassati nel 2025 andranno sottratti dal reddito effettivo, mentre le minusvalenze andranno sommate.
Solo al termine di questa sterilizzazione si ottiene il vero “Reddito rilevante ai fini CPB” da indicare nel modello CPB per lo sviluppo della proposta.
L’eccezione dei crediti edilizi: i chiarimenti della Risposta 48/2026
Nella gestione delle variazioni al reddito concordato, occorre prestare estrema attenzione alla circostanza che le variabili oggetto di rettifica sono tassative.
La risposta ad interpello 48/2026 è tornata sulla questione, affrontando il caso dei professionisti o gli studi associati che acquistano crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi a sconto per utilizzarli in compensazione.
A seguito dell’introduzione del principio di onnicomprensività (nuovo art. 54 del TUIR), il differenziale positivo tra il valore nominale del credito compensato e il prezzo pagato per l’acquisto concorre a pieno titolo alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Si tratta certamente di una operazione che può essere vista come “non ordinaria”; tuttavia, l’Agenzia ha ribadito la tassatività delle cause di variazione previste dall’articolo 15.
Il differenziale positivo da crediti edilizi non è in alcun modo riconducibile alla nozione di “elementi immateriali”. Di conseguenza, il costo sostenuto per l’acquisto e il successivo provento derivante dall’utilizzo in F24 non comportano alcuna variazione del reddito concordato.
Tabella Riepilogativa: La gestione delle variabili dell’Articolo 15
| Componente reddituale (Art. 15 D.Lgs. 13/2024) | Calcolo Tassazione (Applicazione CPB anno 2025): Segno su Reddito Concordato | Compilazione Modello CPB (Base storica 2025 per biennio 26-27): Segno su Quadro RE |
|---|---|---|
| Plusvalenze | + (Più) | - (Meno) |
| Minusvalenze | - (Meno) | + (Più) |
| Corrispettivi cessione clientela o elementi immateriali | + (Più) | - (Meno) |
| Redditi da partecipazioni (art. 5 TUIR) | + (Più) | - (Meno) |
| Quote di perdite da partecipazioni (art. 5 TUIR) | - (Meno) | + (Più) |
| Maggiorazione costo del lavoro (solo per adesioni da 25-26) | - (Meno) | + (Più) |
| Proventi/Costi da compravendita crediti edilizi | Nessuna variazione | Nessuna variazione |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il ricalcolo del CPB per gli autonomi: le regole dell’articolo 15 del decreto concordato