Restituzione fondo perduto: chiarimenti sul calcolo del fatturato dopo l’erogazione, niente sanzioni

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Restituzione fondo perduto: non sono dovute sanzioni, ma solo interessi, se i chiarimenti sul corretto calcolo del fatturato sono arrivate solo dopo l'erogazione delle somme. Ad affermarlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 581 dell'8 settembre 2021.

Restituzione fondo perduto: chiarimenti sul calcolo del fatturato dopo l'erogazione, niente sanzioni

Restituzione fondo perduto: se i chiarimenti sul corretto calcolo del fatturato sono arrivati solo dopo che le somme sono state erogate al contribuente, non sono dovute sanzioni ma solo interessi.

Le indicazioni arrivano dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 581 dell’8 settembre 2021.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole da applicare arriva dall’analisi di un caso pratico.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 581 dell’8 settembre 2021
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Indebita percezione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Restituzione fondo perduto: niente sanzioni in caso di chiarimenti sul calcolo del fatturato dopo l’erogazione

Protagonista è un contribuente che a ha richiesto di beneficiare dei contributi a fondo perduto del DL Sostegni per poi scoprire di non averne diritto.

Il 21 aprile ha presentato domanda per ottenere gli importi e dopo meno di una settimana ha ricevuto l’accredito dall’Agenzia delle Entrate. Ma il 14 maggio l’Amministrazione finanziaria ha pubblicato la circolare numero 5/2021 con i chiarimenti per la fruizione dei contrirbuti a fondo perduto del DL Sostegni.

Tra le altre indicazioni fornite si specificava anche che “il valore derivante dall’estromissione dell’immobile strumentale dai beni dell’impresa seppure incluso nel campo di applicazione ai fini Iva [...] non è riconducibile alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del decreto sostegni, pertanto non deve essere incluso dal calcolo del fatturato del 2019”.

Alla luce del chiarimento, il contribuente si è reso conto di aver calcolato in maniera errata il fatturato e di non avere diritto ai benefici. All’Agenzia delle Entrate, quindi, si rivolge per verificare quali sono esattamente le somme da corrispondere.

La risposta all’interpello numero 581 dell’8 settembre 2021 chiarisce che, in una situazione come quella analizzata, è necessario procedere solo con la restituzione del contributo a fondo perduto e dei relativi interessi. Mentre le sanzioni non sono dovute.

Restituzione fondo perduto: non sono dovute sanzioni in caso di erogazione prime dei chiarimenti

La linea morbida adottata dall’Agenzia delle Entrate ha le sue radici nei principi di collaborazione e buona fede messi nero su bianco nell’articolo 10 dello Statuto del Contribuente: i chiarimenti relativi al valore che deriva dall’estromissione dell’immobile strumentale dai beni dell’impresa e al calcolo del fatturato sono stati pubblicati solo dopo l’erogazione del contributo.

La norma, infatti, stabilisce:

“Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria”.

Il contribuente dichiara di aver percepito il contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge n. 41 del 2021 e di essersi reso conto di non poterne essere destinatario solo a seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/E del 2021.

Sarà necessario corrispondere solo l’importo ricevuto e i relativi interessi, quindi, nel caso in cui l’errore commesso sia soltanto quello di “aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se
medesimo (trattandosi di una ditta individuale)”
.

Per procedere, quindi, il contribuente dovrà versare spontaneamente tramite modello F24 le somme accreditate e gli interessi utilizzando gli appositi codici tributo.

Codice tributoDenominazione
8128 Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – Capitale
8129 Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – Interessi

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