Nella prima fase la “compensazione” tra debiti e fatture alla PA azzera del tutto gli importi da ricevere per i professionisti e le professioniste con cartelle pari ad almeno 5.000 euro
Si applica da oggi, 15 giugno, il meccanismo di “compensazione” tra debiti e compensi per i professionisti e le professioniste che hanno cartelle non pagate pari ad almeno 5.000 euro.
Nella prima fase la novità azzera del tutto gli importi delle fatture emesse in relazione a rapporti con la Pubblica Amministrazione per effetto delle due soglie previste.
Fatture alla PA azzerate nella prima fase: da oggi scatta la compensazione delle cartelle
Entrano in vigore le novità inserite nell’articolo 48 bis del DPR n. 602 del 1973 dalla Manovra 2026 e riviste dal Decreto Fiscale, che si applicano ai redditi di lavoro autonomo.
Chi deve ricevere compensi dalla Pubblica Amministrazione per l’attività professionale svolta, compreso il gratuito patrocinio, deve prima superare le verifiche relative alla propria situazione debitoria.
Rispetto al passato, i controlli scattano anche in relazione a fatture sotto i 5.000 euro. In presenza di cartelle pari o superiori a questo importo, la PA deve erogare le somme dovute direttamente alla Riscossione “fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica”.
In base a questa regola, nella prima fase, il valore dei compensi da ricevere sarà sempre inferiore al debito da sanare: di conseguenza, questo nuovo meccanismo di compensazione azzera del tutto la cifra delle fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Serviranno almeno due tranche, per poter tornare a ottenere una parte dei compensi.
Fatture alla PA, come funzionano le novità su pagamenti e verifica di eventuali cartelle
La PA, infatti, deve assumere un ruolo di mediazione, erogando prima gli importi dovuti all’agente della Riscossione e riconoscendo la parte restante dei compensi al professionista o alla professionista.
Come già previsto dalla normativa, anche sulle fatture di importo superiore a 5.000 euro scattano le verifiche prima dell’erogazione delle somme: in questo caso, però, scatta un blocco del pagamento e non il prelievo diretto delle somme da corrispondere in caso di debiti.
A prescindere dagli importi, l’adesione alla rottamazione quater e quinquies salva dalla stretta sulle fatture alla PA.
Sull’applicazione dell’articolo 48 bis del DPR n. 602 del 1973 nella sua versione aggiornata si attendono chiarimenti e istruzioni, ma il Ministero della Giustizia ha già specificato che le novità si applicano anche ai compensi maturati prima del 15 giugno, se il pagamento avviene dopo questa data.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Oggi scatta la “compensazione” tra fatture alla PA e cartelle: importi azzerati nella prima fase