Regime forfettario: quando conviene?

Francesco Oliva - Dichiarazione dei redditi

La partita IVA in regime forfettario non è sempre conveniente: occorre valutare diverse variabili e, in particolare, la situazione soggettiva del contribuente

Aprire una partita IVA individuale è un passo importante, ma la primissima scelta da fare è spesso la più complessa: quale regime fiscale conviene adottare?

La sfida inziaile è quasi sempre tra il regime forfettario (agevolato) e il regime ordinario (o semplificato).

Molti pensano che il forfettario sia sempre la scelta migliore perché non si paga IRPEF ma l’imposta sostitutiva, peraltro con un’aliquota molto bassa (5% nei primi 5 anni, durante il cd “regime forfettario startup” oppure 15% dal 6° anno).

In realtà, non è sempre così.

Per fare una valutazione corretta, occorre guardare oltre la semplice percentuale dell’imposta sostitutiva e analizzare la situazione soggettiva del contribuente.

Il primo grande test di convenienza riguarda la struttura dei costi che avrebbe l’attività individuale considerata.

Occorre quindi fare una previsione realistica e lucida dei costi che si dovranno sostenere per far funzionare l’ attività, rapportandoli con la percentuale a forfait prevista dal fisco, come da tabella seguente:

Progressivo Gruppo di settore Codici attività ATECO Coefficiente di Redditività
1 Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40 per cento
2 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 40 per cento
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40 per cento
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 54 per cento
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 86 per cento
6 Intermediari del commercio 46.1 62 per cento
7 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 40 per cento
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 -71 - 72 - 73 - 74 - 75) -(85) - (86 - 87 - 88) 78 per cento
9 Altre attività economiche (01 -02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14- 15 - 16 - 17 - 18 -19 - 20- 21 - 22 - 23 - 24- 25 - 26- 27 - 28 - 29 - 30- 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59- 60-61 -62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80- 81 - 82) - (84) - (90 -91 -92 - 93) - (94 - 95- 96) - (97 - 98) - (99) 67 per cento

La parte di “guadagno” che eccede, rispetto a quella stabilita applicando il coefficiente, non sarà tassata ed è considerata una “spesa forfettaria”.

Ovviamente, a un primo sguardo questo rappresenta un ulteriore elemento di vantaggio del regime agevolato, ma per una valutazione ottimale è necessario considerare bene i costi effettivi legati all’attività svolta.

Si pensi, ad esempio, a chi sostiene spese elevate per l’affitto, o per l’acquisto di beni strumentali alla propria attività o ancora per la formazione.

In questi casi è necessario mettersi al tavolo e, calcolatrice alla mano, verificare se la struttura di costi medi prevista si attesta su percentuali maggiori di quelle forfettarie:

In caso positivo (struttura dei costi > percentuali costi riconosciuta a forfait) allora il regime ordinario andrebbe seriamente considerato come una valida alternativa, valutando però altri fattori.

Qualora, invece, la struttura dei costi medi fosse inferiore alle percentuali di costi riconosciute a forfait allora il regime forfettario andrà sicuramente preferito

Non si tratta ovviamente di valutazioni semplici e immediate, e quindi è bene evidenziare che seppur semplificato, anche il forfettario richiede un’attenta pianificazione fiscale e una buona attività di consulenza, pre e post adesione.

Accanto alla struttura dei costi inerenti all’attività occorre valutare la presenza di detrazioni IRPEF di natura personale.

Il regime forfettario prevede, in effetti, un’imposta sostitutiva.

Questo significa che il reddito imponibile esce completamente dal mondo dell’IRPEF. Di conseguenza, chi è nel forfettario non può usare le normali detrazioni e deduzioni personali per abbassare imponibile e quindi imposte da pagare.

Occorre quindi porsi una domanda fondamentale:

ci sono delle detrazioni IRPEF fruibili, magari accumulate negli anni precedenti?

Esempi classici sono:

  • rate di bonus edilizi o ristrutturazioni (es. Bonus Facciate, Superbonus, Bonus Ristrutturazione) che il contribuente sta recuperando in 10 anni;
  • Interessi passivi sul mutuo della prima casa;
  • Spese mediche importanti, assicurazioni sulla vita o figli a carico;
  • Contributi per previdenza complementare.

Se si apre la Partita IVA in regime Forfettario e non si hanno altri redditi soggetti a IRPEF (ad esempio, non hai anche un lavoro dipendente parallelo, una pensione, o redditi da immobili affittati), non si avrà la cosiddetta capienza fiscale.

In parole povere: non avendo un’imposta IRPEF da cui sottrarre quegli sconti, si perderanno definitivamente queste detrazioni annuali.

Se, ad esempio, il contribuente ha migliaia di euro all’anno di detrazioni edilizie da recuperare, il regime ordinario può consentire di usarle per azzerare o quasi le imposte dovute, rendendolo matematicamente più vantaggioso della tanto amata flat tax al 5%.

Infine, ma non certo per importanza, occorre considerare il fattore IVA.

Nel regime Forfettario non si applica l’IVA in fattura (e non la si recupera sugli acquisti) e questo può diventare un grande vantaggio se il mercato è prevalentemente o addirittura esclusivamente fatto di soggetti privati.

Nel regime ordinario sì.

Di conseguenza:

  • se i clienti sono privati cittadini (B2C), non dover aggiungere il 22% di IVA ai prezzi renderà la partita IVA forfettario estremamente competitiva sul mercato;
  • se i clienti sono altre aziende o professionisti (B2B), l’IVA aggiunta in fattura è ininfluente per loro (perché la recuperano). In questo caso, il grande vantaggio del forfettario sui prezzi sparisce.
Situazione da valutareConvenienza del regime forfettario?Valutazione
Costi medi inferiori alla percentuale forfettizzata Si, conviene sempre L’imposta sostitutiva si applica su un imponibile più basso di quello che si avrebbe nel regime ordinario
Attività di commercio con IVA detraibile Dipende, non sempre Nel forfettario non c’è IVA, potrebbe convenire l’ordinario
Spese personali di importo molto elevato No, non conviene L’Irpef nel regime ordinario viene abbattuta dalle detrazioni
Necessità di assumere No, non conviene Nel regime forfettario vige un limite annuo di 20.000 euro per i costi del personale dipendente

Esempio numerico di convenienza del regime forfettario rispetto a quello ordinario
Immaginiamo Marco, un Web Designer freelance (professionista).

Marco lavora principalmente da casa con il suo computer, quindi ha pochissime spese vive.

Non ha dipendenti, non ha l’affitto di un ufficio e non ha detrazioni personali pregresse (niente mutuo o bonus ristrutturazioni).

I dati di partenza di Marco:

  • Fatturato annuo: 40.000 euro;
  • Spese reali documentabili: 2.000 euro (software, quota di internet, cancelleria, hosting);
  • Coefficiente di redditività (Forfettario): 78%. Significa che lo Stato calcola in automatico che le sue spese ammontino al 22% degli incassi, indipendentemente da quanto ha speso davvero;
  • Imposta sostitutiva: 15% (ipotizziamo che abbia superato i primi 5 anni al 5%).

Vediamo cosa succede nei due regimi, calcolando sia i contributi INPS (ipotizziamo la Gestione Separata al 26% circa) sia le imposte.

Ipotesi A: Marco sceglie il Regime Forfettario
In questo caso occorre applicare il coefficiente del 78% su 40.000 euro.

Il reddito imponibile lordo diventa quindi pari a 31.200 euro (cioè il 78% di 40.000).

(Nota bene: lo Stato ha già "attribuito" 8.800 euro di spese forfettarie a Marco, anche se lui ne ha spese solo 2.000...!)

I contributi INPS saranno del 26% su 31.200 euro quindi 8.112 euro.

L’imposta sostitutiva si pagherà sul reddito meno i contributi INPS effettivamente pagati (31.200 - 8.112 = 23.088 euro) quindi il 15% di 23.088 ovvero 3.463 euro.

Quanto resta a Marco in tasca:

40.000 (incassi lordi) - 8.112 (contributi INPS versati) - 3.463 (imposta sostitutiva) = 28.425 euro netti

Con il regime ordinario Marco sarebbe rimasto con soli 23.638 euro, ovvero praticamente circa 5.000 euro in meno!

Voce Regime Forfettario (15%) Regime Ordinario
Fatturato 40.000 euro 40.000 euro
Spese riconosciute/dedotte 8.800 euro (Forfait) 2.000 euro (Reali)
contributi INPS da pagare 8.112 euro 9.880 euro
Imposta sostitutiva da pagare 3.463 euro 6.482 euro
Importo netto per il titolare di partita IVA 28.425 euro 23.638 euro

Attenzione: se Marco avesse avuto una struttura di costi più alta e detrazioni IRPEF da aggiungere, il calcolo sarebbe stato diverso e avrebbe potuto favorire il regime ordinario.

Questa volta prendiamo il caso di Luca, un commerciante che ha un negozio di abbigliamento (o un e-commerce).

A differenza del web designer di prima, Luca deve comprare la merce da rivendere, pagare l’affitto del locale e le bollette. Inoltre, Luca sta pagando le rate del mutuo e ha diritto a 2.000 euro all’anno di detrazioni IRPEF.

I dati di partenza di Luca sono i seguenti:

  • Fatturato annuo: 60.000 euro;
  • Spese reali documentabili: 45.000 euro (acquisto vestiti dai fornitori, affitto negozio, luce, commercialista);
  • Detrazioni IRPEF personali: 2.000 € (interessi sul mutuo e spese mediche);
  • Coefficiente di redditività (Forfettario per commercio): 40%. Lo Stato stima che i suoi costi siano il 60%;(36.000 euro), tassandolo sul restante 40%;
  • Aliquota imposta sostitutiva: 15%.

Vediamo cosa succede nei due regimi (calcolando l’INPS commercianti in modo semplificato al 24%).

Ipotesi A: Luca sceglie il Regime Forfettario
In questo caso il fisco ignora le vere spese di Luca (45.000 euro) e usa il coefficiente del 40% sui suoi 60.000 euro.

Il reddito imponibile lordo è quindi di 24.000 euro.

Qui sorge una questione molto seria: il fisco gli riconosce "solo" 36.000 euro di spese, ma Luca ne ha tirate fuori 45.000!

I contributi INPS saranno calcolati applicando il 24% su 24.000 euro, quindi 5.760 euro.

Applicando l’imposta sostitutiva con aliquota al 15% sul reddito netto di 18.240 euro (24.000 meno 5.760) su otterrà l’imposta da versare ovvero 2.736 euro.

Le detrazioni IRPEF saranno pari a zero.

Quanto gli resterà realmente in tasca a Luca? Solo 6.504 euro! (60.000 di incassi lordi meno 45.000 euro di spese vere meno 5.760 euro di contributi INPS meno 2.736 euro di imposta sostitutiva...

Se, invece, Luca scegliesse il regime ordinario gli rimarrebbero 10.778 euro netti in tasca, circa 4.200 euro in più!

Voce Regime Forfettario (15%) Regime Ordinario
Fatturato reale 60.000 euro 60.000 euro
Spese riconosciute/dedotte 36.000 euro (Forfait dello Stato) 45.000 euro (Spese Reali)
Detrazioni IRPEF utilizzate 0 (Perse tutte!) 2.000 euro
Contributi INPS da pagare 5.760 euro 3.600 euro
Tasse da pagare 2.736 euro 622 euro
Importi netti per Luca 6.504 euro 10.778 euro

In linea generale, per accedere al regime forfettario occorre verificare di essere in possesso dei requisiti di accesso soggettivi ed oggettivi e, contemporaneamente, di non trovarsi in una delle cause ostative.

Per rientrare nel forfettario, nell’anno precedente (e per mantenerlo negli anni successivi) occorre rispettare questi requisiti:

  • limite di fatturato annuo (85.000 euro): i ricavi o compensi annui non devono superare gli 85.000 euro. Attenzione: se si apre la Partita IVA a metà anno, questo limite va proporzionato ai giorni di effettiva attività (cd “ragguaglio ad anno”, per cui se si apre a luglio, il limite per quell’anno sarà circa la metà).
  • limite spese per il personale (20.000 euro): le spese complessive per dipendenti, collaboratori a progetto o lavoro accessorio non devono superare i 20.000 euro lordi all’anno;
  • limite reddito da lavoro dipendente/pensione 35.000 euro per il 2026 (30.000 euro dal 2027 salvo che non intervenga una proroga di legge): se oltre alla Partita IVA il contribuente ha un lavoro dipendente o percepisce una pensione, il reddito lordo da queste fonti nell’anno precedente non deve aver superato i 35.000 euro. Eccezione: questo limite non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato in corso d’anno.

Non possono applicare il regime in questione i titolari di partita IVA che rientrano nei seguenti casi:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

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