Redditometro: raffronto tra reddito accertato e dichiarato sulla base di dati omogenei

Redditometro, per i casi precedenti alla riforma del 2010, in relazione all'accertamento delle imposte sui redditi, nella rettifica IRPEF si deve tenere conto del confronto tra il reddito complessivo netto accertato e quello dichiarato dal contribuente. Ad evidenziarlo è l’Ordinanza n. 7269 del 4 marzo 2022. I dati devono essere omogenei.

Redditometro: raffronto tra reddito accertato e dichiarato sulla base di dati omogenei

Prima della riforma del 2010, in caso di accertamento delle imposte sui redditi con metodo sintetico, la rettifica dell’IRPEF va operata rapportando il reddito complessivo netto così accertato con il reddito dichiarato dal contribuente al netto degli oneri deducibili, dovendo essere eseguito il raffronto sulla base di dati omogenei.

Queste le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 7269 del 4 marzo 2022.

La decisione

La controversia nasce dal ricorso di un contribuente avverso avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate con il metodo sintetico ai sensi dell’art. 38, co. 4 del DPR 600/1973.

La CTR ha confermato la legittimità degli atti impositivi e avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione lamentando erronea applicazione del citato art. 38.

A parere del ricorrente i giudici della CTR avrebbero erroneamente ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione che, al fine di verificare lo scostamento di oltre un quarto tra il reddito dichiarato e quello sintetico, ha comparato il «reddito complessivo netto» accertato sinteticamente sulla base degli indici di capacità contributiva con il «reddito complessivo dichiarato» dal contribuente, interpretando tuttavia quest’ultimo come «reddito complessivo netto dichiarato», ovvero come «reddito imponibile», di cui al quadro RN del Modello Unico.

Secondo il ricorrente, invece, il reddito «dichiarato» che l’Amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione ai fini dell’accertamento avrebbe dovuto tener conto del reddito di partecipazione derivante dalla s.a.s. della quale era accomandatario, che aveva costituito un utile civilistico, idoneo ad incrementare la sua effettiva capacità di spesa per far fronte alle spese di mantenimento e di gestione dei beni, ma che, ai fini fiscali, non aveva determinato un incremento del reddito imponibile, poiché era stato compensato in ciascuna delle due annualità con perdite d’impresa di esercizi precedenti.

Prima di entrate nel merito della decisione si premette che il citato art. 38, co. 4, nella versione antecedente alla modifica apportata dall’art. 22 del DL 78/2010, prevedeva che in base ad elementi e circostanze di fatto certi, l’Ufficio poteva determinare sinteticamente il “reddito complessivo netto” del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il “reddito complessivo netto” accertabile si discostava per almeno un quarto da quello dichiarato.

Con la riforma del 2010 l’aggettivo «netto» è venuto meno ed è stato stralciato il comma 7 dell’art. 38 che prevedeva che “dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 del decreto indicato nel secondo comma”, sostituito dal nuovo comma 8 per cui “dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge”.

Come confermato dal collegio di legittimità, la nuova disposizione si applica a far data dal periodo d’imposta 2009.

Ciò premesso i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto infondate le motivazioni del contribuente, fondate in sostanza nell’interpretazione del concetto di «reddito complessivo netto», con riferimento al reddito «dichiarato» nel 2007 e 2008, di cui al ridetto art. 38, comma quarto, d.P.R. n. 600 del 1973, che andrebbe considerato al lordo degli oneri deducibili.

Di parere opposto il giudizio della Corte di cassazione che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi con metodo sintetico, come regolato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, ha confermato che la rettifica dell’IRPEF va operata rapportando il reddito complessivo netto così accertato con il reddito dichiarato dal contribuente al netto degli oneri deducibili, dovendo essere eseguito il raffronto sulla base di dati omogenei.

Il reddito complessivo netto del contribuente peraltro deve tener conto sia dalle poste attive che di quelle passive senza che, in ordine alle singole poste, sia consentita alcuna indagine.

In buona sostanza, bisogna dare rilievo alla posta negativa risultante dalle perdite di esercizio della società di persone di cui il contribuente è socio con la conseguenza che, qualora detto reddito risulti inadeguato di fronte ad elementi certi acquisiti dall’Ufficio ed occorra far luogo all’accertamento sintetico, acquistano rilievo le singole parti passive emergenti dalle dichiarazioni.

Le perdite subite dalla società vanno dichiarate dai soci perché esse evidenziano un effettivo indebitamento a cui il socio è costretto per far fronte alla perdita societaria, senza che le stesse possano considerarsi come delle poste fittizie o figurative.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 7269 del 4 marzo 2022
Rettifica dell’IRPEF da operare rapportando il reddito complessivo netto accertato con il reddito dichiarato dal contribuente al netto degli oneri deducibili.

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